Cassazione Civile, Sentenza n. 29503/2020 del 24/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia aveva accertato che somme annotate nel conto "soci c/conferimenti prelevamenti" della società Gianni Stea Import-export s.r.l. erano in realtà ricavi non fatturati, determinando maggiori imponibili e imponendo imposte (IRES, IRAP, IVA) alla società e, in via consequenziale, maggior reddito IRPEF al socio (Giovanni Francesco Stea) per utili non distribuiti. I ricorrenti impugnavano le decisioni tributarie sostenendo tra l'altro che la provenienza bancaria dei finanziamenti escludeva ricavi occultati e che la definizione condonistica della controversia in capo alla società avrebbe precluso l'accertamento nei confronti del socio
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla società perché questa ha definito con procedura agevolata (art. 11 d.l. n.50/2017) e ha pagato l'importo dovuto. Tuttavia ha rigettato il ricorso del socio Giovanni Francesco Stea: l'accertamento del maggior reddito da partecipazione è rimasto valido nei suoi confronti (società di capitali a ristretta base azionaria, socio titolare del 95% delle quote) e l'onere della prova contraria circa reinvestimento o mancata percezione degli utili grava sul contribuente. Il socio è quindi condannato alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002
Norme richiamate
art. 11, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. l. 21 giugno 2017, n. 96)
art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50
La definizione agevolata richiesta e perfezionata dalla società estingue il giudizio relativo a quella società, con effetti estintivi sul processo solo nei confronti dell'ente che ha usufruito del beneficio e senza incidere sull'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione nei confronti di soggetti distinti (es. soci)
art. 44, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
art. 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La sentenza conferma l'utilizzo della presunzione di attribuzione pro quota agli soci, nei casi di utili extracontabili accertati in società a ristretta base azionaria, con conseguente possibilità per l'Ufficio di rettificare il reddito dei soci salvo prova contraria
art. 46, comma terzo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 46, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alla disciplina delle spese processuali e ai criteri applicabili in materia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'obbligo, in casi specifici (esito del gravame in rigetto ecc.), del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte dà atto della sua applicabilità al socio il cui ricorso è stato rigettato
art. 378 cod. proc. civ.
Norma procedurale richiamata per le memorie illustrative depositate dalle parti e per la procedura da cui emergono elementi di fatto e deduzioni ai fini della decisione
Massime di principio
- La definizione agevolata (condono) chiude il contenzioso solo in capo al contribuente che vi aderisce: non estingue né impedisce necessariamente accertamenti autonomi dell'Amministrazione tributaria nei confronti di altri soggetti (es. soci) aventi autonoma soggettività fiscale
- In presenza di società di capitali a ristretta base azionaria (pochissimi soci) e particolarmente quando uno dei soci detiene partecipazioni qualificate, opera la presunzione che utili extracontabili siano attribuibili pro quota ai soci; spetta al contribuente fornire la prova contraria (accantonamento, reinvestimento, mancata percezione)
- La semplice tracciabilità bancaria di versamenti da parte del socio non è di per sé sufficiente a escludere che le movimentazioni siano riconducibili a ricavi occultati; occorre documentare la destinazione economica e la motivazione finanziaria delle operazioni
- Gli avvisi rivolti a soggetti diversi (società per IRES e soci per IRPEF) sono autonomi fra loro: un esito favorevole per la società non comporta automaticamente l'estinzione o l'inefficacia dell'accertamento nei confronti dei soci
- In casi di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma che regola la definizione (art. 11 d.l. n.50/2017) e il principio di soccombenza si applica ai rapporti rimasti vivi (es. il ricorso del socio)
- Per difendersi efficacemente, il socio deve documentare in modo puntuale la mancata percezione o la diversa destinazione degli utili (strutture di prova: libri contabili, flussi bancari giustificati, delibere societarie di accantonamento, elementi che spieghino l'antieconomicità di prelevamenti a favore del socio)
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