Cassazione Civile, Sentenza n. 29504/2020 del 24/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di quattro avvisi di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, per presunta nullità per difetto di motivazione degli avvisi e per nullità delle notifiche delle cartelle prodromiche (consegnate a persona diversa dal destinatario senza prova dell'invio della raccomandata informativa); dedotte inoltre carenze nella motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza (mancata indicazione delle cartelle contestate e mancata trascrizione delle notifiche) e, sul merito, ha confermato la validità delle notifiche eseguite mediante consegna di raccomandate A/R a familiare convivente ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 e delle norme postali. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della CTR secondo cui l'avviso di intimazione ex art.50 è atto a contenuto vincolato che soddisfa il requisito motivazionale con il richiamo alla cartella e al modello ministeriale; inoltre interessi e aggio sono predeterminati per legge. Sul terzo motivo ha escluso il vizio di motivazione, ritenendo la sentenza di merito chiara, estesa e logicamente motivata. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50
"in conformità al modello ministeriale approvato con decreto del Ministero delle finanze"
L'avviso di intimazione ex art.50 ha contenuto vincolato e si esaurisce nel richiamo alla cartella prodromica; non richiede motivazione ulteriore oltre il modello ministeriale per essere valido.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La notifica delle cartelle mediante raccomandata A/R consegnata a familiare convivente è valida e si perfeziona con la consegna del plico al domicilio; non è richiesta una ulteriore comunicazione da parte dell'ufficiale postale.
legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3 e art. 21-octies, comma 2)
Richiamata in relazione agli obblighi di motivazione degli atti amministrativi; nel contesto dell'avviso di intimazione il requisito della motivazione si considera assolto tramite il modello ministeriale e il riferimento alla cartella.
legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
Richiamata in riferimento a formalità di comunicazione/notificazione contestate; la Corte ha ritenuto comunque osservate le formalità pertinenti alla notifica.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Norma del procedimento tributario/statuto del contribuente citata rispetto alla motivazione; la Corte ha ritenuto che l'avviso di intimazione soddisfi i requisiti informativi richiesti.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17
Regola l'aggio dell'agente della riscossione, fissandone gli importi senza margini discrezionali, per cui l'indicazione degli oneri è predeterminata dalla norma.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20 e art. 30
Determinano i criteri per il calcolo degli interessi (dies a quo e saggio); il calcolo degli interessi si risolve in operazione matematica sui presupposti di legge.
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39
Regolamentano il servizio postale ordinario e le modalità operative della consegna della corrispondenza, confermando che la firma del familiare convivente sul registro di consegna rende valida la notifica.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge (n.3) e per vizio di motivazione/nullità (n.4); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Prevede l'obbligo di motivazione nelle decisioni tributarie; la Corte ha valutato che la motivazione della CTR fosse adeguata e comprensibile.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso di cassazione presentato dopo la data indicata; applicato alla fattispecie.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente la validità di notifiche/posta raccomandata occorre indicare puntualmente gli atti (cartelle) contestati e allegare o trascrivere integralmente le relazioni/avvisi di notifica; la mancanza di tali indicazioni può rendere il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La consegna di raccomandate A/R a un familiare convivente, con firma sul registro di consegna, perfeziona la notifica ai sensi delle norme sulla riscossione (art.26 DPR n.602/1973) e sulle modalità del servizio postale; non sempre è richiesta una comunicazione aggiuntiva dell'ufficio postale.
- L'avviso di intimazione ex art.50 d.P.R. n.602/1973 è un atto a contenuto vincolato: la motivazione si considera assolta se l'avviso richiama la cartella prodromica e rispetta il modello ministeriale; non c'è l'obbligo di fornire una motivazione estesa come per un atto impositivo autonomo.
- Interessi di mora e compensi dell'agente di riscossione sono disciplinati da norme primarie che fissano criteri e percentuali; contestarli richiede la dimostrazione di errori nel calcolo o nella determinazione dei presupposti, non generiche obiezioni.
- In cassazione le doglianze devono essere specifiche, autosufficienti e corredate dai documenti necessari; la mera riproposizione dei motivi gi dedotti in grado di merito o formulazioni generiche non sono sufficienti.
- Per far valere un vizio motivazionale della sentenza di merito occorre dimostrare che la motivazione sia del tutto incomprensibile, contraddittoria o apparente alla luce del testo della sentenza; vizi meramente contestuali o argomentazioni ritenute insufficienti non sono automaticamente causa di annullamento.
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