Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29505/2020 del 24/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di liquidazione dell'imposta sulle successioni e donazioni relativi a due conferimenti di denaro effettuati in favore di un trust (Templari Trust) istituito dalla ricorrente. L'Amministrazione aveva tassato i conferimenti applicando l'art. 2, commi 47 e 49, d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006 ritenendo disponente e trustee soggetti passivi; la CTR del Veneto aveva confermato l'imposizione ma escluso le sanzioni. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con plurime censure sostanziali e processuali (tra cui la contestazione che la costituzione e la dotazione del trust non costituiscono trasferimento imponibile, vizi di motivazione e profili di nullità e di difetto di specificità dell'appello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso ritenendo che la costituzione del trust e la dotazione patrimoniale del medesimo siano, di regola, atti fiscalmente neutri e non costituiscano un trasferimento imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006, posto che l'imposta richiede un effettivo e stabile incremento patrimoniale del beneficiario. Ne consegue che l'imposta va eventualmente applicata al momento dell'effettivo trasferimento ai beneficiari finali e non al momento della dotazione del trust. Per effetto dell'accoglimento del motivo, la sentenza della CTR è cassata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario di Antonella Bernardini avverso l'avviso n. 2012/ORA00007. Il primo e il secondo motivo sono stati rigettati, il settimo dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione a far valere diritti altrui, gli altri motivi assorbiti. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 47 e 49, d.l. n. 262 del 2006 conv. con modif. in l. n. 286 del 2006

    ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'imposta richiede un "reale trasferimento" e un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario. La mera costituzione del vincolo di destinazione o la dotazione di un trust sono, in linea di principio, atti neutri ai fini dell'imposta, che diventa rilevante solo al momento del trasferimento effettivo ai beneficiari.

  • art. 53 Cost.

    Principio della capacità contributiva: l'imposta deve essere collegata a un indice oggettivo di ricchezza. Questo orientamento giustifica un'interpretazione restrittiva dell'applicazione dell'imposta ai conferimenti in trust se non comportano un immediato e concreto aumento della capacità contributiva del beneficiario.

  • art. 1, d.lgs. n. 346 del 1990

    Richiamato per il presupposto impositivo storico, individuando il criterio del "reale trasferimento" come elemento centrale per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

  • art. 2 della Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985 (ratificata con l. n. 364 del 1989)

    definizione di trust come rapporto giuridico istituito dal disponente ponendo beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato

    Utilizzata per definire il trust e le sue caratteristiche: separazione patrimoniale, carattere fiduciario del rapporto, assenza di personale vantaggio economico del trustee al momento della dotazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiesta di specificità dell'impugnazione in sede di appello nel processo tributario: la Corte conferma che la riproposizione delle ragioni di primo grado, se interpretata nel suo complesso e in modo inequivoco, può soddisfare il requisito di specificità.

  • art. 81 c.p.c.

    Principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio: usato per dichiarare inammissibile la censura relativa a posizioni difensive spettanti esclusivamente al trustee, non impugnate in cassazione dal trustee stesso.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario.

Massime di principio

  • La costituzione del trust e la dotazione patrimoniale del trust sono, di regola, atti fiscalmente neutrali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni; l'imposta sorge al momento dell'effettivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, quando si verifica un reale e stabile incremento patrimoniale.
  • Il trustee, in quanto titolare formale dei beni del trust, non acquista normalmente una capacità contributiva personale derivante dalla dotazione; non può essere considerato automaticamente soggetto passivo o condebitore solidale solamente per la titolarità formale dei beni del trust.
  • L'applicazione dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 deve essere interpretata in coerenza con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), evitando imposizioni che non rispondono a un effettivo indice di ricchezza.
  • In sede processuale tributaria la riproposizione integrale delle argomentazioni già svolte in primo grado può soddisfare il requisito di specificità dell'appello previsto dall'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 quando il gravame rimette in discussione la decisione nel suo complesso.
  • Una parte non può sollevare in propria sede questioni di legittimità o di fatto che spettano esclusivamente a terzi (ad esempio il trustee): tali profili devono essere dedotti da chi ha la legittimazione diretta, pena l'inammissibilità delle relative censure.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.