Cassazione Civile, Sentenza n. 29500/2020 del 24/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.: la CTR di Ancona ha accolto il ricorso dell'associazione limitandosi a valutare la mancata iscrizione al registro CONI, omettendo di esaminare altri rilievi decisivi contenuti nell'avviso di accertamento quali (a) i compensi da sponsorizzazioni per euro 249.000 nel 2004, considerati proventi di attività commerciale e prevalenti sull'attività dell'ente, e (b) i ricavi da attività commerciali nel 2003 per euro 241.000 che, rapportati al periodo di effettivo esercizio (dal 17/02 al 31/12), potevano implicare il superamento del limite previsto dall'art. 1 della L. 16/12/1991, n. 398.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la sentenza impugnata ometta l'esame di fatti controversi e decisivi (proventi da sponsorizzazione e computo dei ricavi su periodo inferiore all'anno). La pronuncia della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Ancona in diversa composizione per riesame, compresa la valutazione concreta della natura commerciale o non commerciale dell'associazione e la verifica del superamento del limite di cui alla L. n. 398/1991; la Corte ha altresì demandato alla Corte territoriale il regolamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1 e n. 5 c.p.c.
art. 360, primo comma, num. 1; art. 360, primo comma, num. 5 (nella formulazione riformata dall'art. 54 del d.l. 22/06/2012, n. 83)
La Corte ricorda che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (come riformulato dalla novella del 2012) integra motivo valido in cassazione; la censura va valutata secondo la nuova formulazione se temporalmente applicabile.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha modificato la nozione di vizio motivazionale rilevante in cassazione trasformando il num. 5 dell'art. 360 in censura per omesso esame di un fatto controverso e decisivo; tale modifica è applicabile al caso di specie.
art. 4, quarto comma, lett. i), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 4, quarto comma, lett. i), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
A fini IVA, alcune prestazioni (fra cui sponsorizzazioni rese in determinati contesti) sono presunte di natura commerciale; la Corte richiama questa presunzione come elemento che il giudice del rinvio dovrà valutare concretamente.
art. 148, terzo comma, T.U.I.R.
art. 148, terzo comma, T.U.I.R.
Stabilisce il principio secondo cui non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti e simili; il giudice del rinvio deve valutarne la portata teleologica e funzionale.
art. 1, legge 16 dicembre 1991, n. 398
art. 1 della L. 16/12/1991, n. 398 (limite menzionato: euro 250.000 all'epoca)
Definisce il limite di ricavi per l'accesso al regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche; la questione del computo proporzionale per periodi inferiori all'anno è rimessa al giudice del rinvio.
D.M. 18 maggio 1995 (allegato E, punto 2)
D.M. 18 maggio 1995, allegato E, punto 2
Atto amministrativo secondario citato in relazione alla modalità di rapporto/rapportazione dei ricavi rispetto all'anno solare; la sua rilevanza pratica nel computo pro-rata è rimessa al riesame del giudice di merito.
Massime di principio
- L'iscrizione al registro CONI è importante ma non decisiva: il riconoscimento formale non esime dall'onere di provare l'effettiva natura non commerciale delle attività.
- L'onere della prova circa il carattere non commerciale spetta all'associazione; il giudice deve valutare la concretezza e la strumentalità delle attività rispetto agli scopi istituzionali.
- Proventi da sponsorizzazioni e altre attività rilevanti possono, se prevalenti o configurati come attività commerciale alla luce della normativa IVA, far perdere le agevolazioni tributarie; tali elementi devono essere esaminati nel loro insieme.
- Il superamento del limite di ricavi previsto dalla L. n. 398/1991 costituisce ostacolo oggettivo alle agevolazioni; se l'attività è esercitata per periodi inferiori all'anno, occorre valutare la corretta modalità di rapportazione (computo pro-rata) secondo norme e regolamenti applicabili.
- In giudizio di legittimità la Corte può cassare una decisione per omesso esame di fatti controversi e decisivi: la motivazione del giudice di merito deve affrontare e decidere tutti i fatti che possono incidere sull'esito della controversia.
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