Cassazione Civile, Ordinanza n. 26293/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva proceduto alla revisione parziale del classamento di un'unità immobiliare sita in Roma, microzona 1 "Centro Storico", elevando la categoria da A/2 ad A/1, la classe da 4 a 3 e, conseguentemente, la rendita catastale. I contribuenti avevano impugnato l'atto; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR Lazio aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo carente la motivazione dell'avviso, soprattutto perché non teneva conto della realtà strutturale dell'immobile come risultante dalla relazione tecnica di parte. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dei principi sulla motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la revisione del classamento richiede soltanto il riscontro di uno significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona, senza necessità di valutare le caratteristiche del singolo immobile o le perizie di parte; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990, assumendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché indicava il quadro normativo e amministrativo di riferimento, le delibere comunali e il dato dello scostamento della microzona, ritenendo non necessaria una motivazione specifica sulle caratteristiche del singolo edificio. I contribuenti si sono costituiti con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, congiuntamente, i due motivi, affermando che nella revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 è richiesta una motivazione rigorosa e concreta, non essendo sufficiente il mero richiamo alla normativa, ai provvedimenti amministrativi e allo scostamento medio della microzona. L'avviso deve indicare le ragioni specifiche del riclassamento, con riferimento alle caratteristiche dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, nonché gli elementi concreti che giustificano la nuova attribuzione di categoria e classe. Poiché la CTR si è attenuta a tali principi, la sentenza impugnata è stata confermata. La Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio per l'oscillazione della giurisprudenza pregressa.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
consente la revisione parziale del classamento in presenza di significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, ma richiede una motivazione rigorosa e concreta dell'atto
richiamato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ma ritenuto non decisivo rispetto alla necessità di motivazione specifica dell'avviso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
vizio dedotto come violazione di legge
richiamato come parametro della motivazione degli atti tributari
richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo
richiamato come base normativa del sistema catastale e del confronto dei valori medi
sentenza Corte costituzionale n. 249 del 2017
richiamata come conferma della necessità di una motivazione rigorosa e dei criteri che rendono legittima la revisione del classamento
Massime di principio
- Nella revisione parziale del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il semplice scostamento statistico tra i valori medi della microzona e quelli delle altre microzone non basta a giustificare il riclassamento del singolo immobile.
- L'avviso di accertamento catastale deve contenere una motivazione specifica e rigorosa, idonea a rendere conoscibili al contribuente le concrete ragioni della nuova attribuzione di categoria e classe.
- La motivazione del riclassamento deve dar conto non solo del contesto microzonale, ma anche delle caratteristiche dell'unità immobiliare, del fabbricato in cui è inserita e delle trasformazioni urbanistiche concretamente rilevanti.
- Il richiamo ai presupposti normativi e agli atti amministrativi che avviano la procedura di revisione è insufficiente se non è accompagnato da elementi specifici riferiti al bene accertato.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sulla necessità di motivazione analitica, il giudice di merito che annulli l'avviso per difetto di motivazione applica correttamente la disciplina vigente.
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