Cassazione Civile, Ordinanza n. 27741/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Dopo la revoca del fallimento di una società cooperativa, il tribunale aveva liquidato il compenso del curatore ponendolo a carico della società tornata in bonis. La società aveva reclamato limitatamente alla parte del decreto che individuava il soggetto tenuto al pagamento. La corte d'appello aveva accolto il reclamo, ritenendo che il tribunale, in sede di liquidazione del compenso, dovesse limitarsi a determinare l'importo e non potesse stabilire chi dovesse sopportarne il peso, questione da risolversi in un separato giudizio contenzioso con pieno contraddittorio. Il curatore ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi, denunciando soprattutto vizi di notificazione, omessa pronuncia/interesse ad agire della reclamante, violazione delle regole sul momento di liquidazione e sull'intangibilità degli atti della procedura, violazione del contraddittorio e delle norme sulle prove, nonché errata regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva la memoria del ricorrente e ha confermato la statuizione centrale della corte d'appello: il tribunale fallimentare, quando liquida il compenso del curatore dopo la revoca del fallimento, deve limitarsi alla liquidazione del quantum e non può individuare in quella sede il soggetto obbligato al pagamento. Tale accertamento richiede un autonomo giudizio contenzioso, instaurato in contraddittorio con il soggetto che si ritiene responsabile dell'apertura della procedura. I singoli motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano tale ratio decisoria o perché incompatibili con essa. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La memoria illustrativa depositata oltre il termine è tardiva e quindi non valutabile.
art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149/2022
Rende applicabile nel giudizio il termine dell'art. 378 c.p.c.
Nel testo applicabile ai fatti, il tribunale o la corte che revoca il fallimento deve limitarsi alla liquidazione del compenso del curatore; l'accertamento dell'imputabilità dell'apertura della procedura rileva in un diverso contesto contenzioso.
Il reclamo in materia fallimentare non è assimilato all'appello ordinario; non si applica la disciplina degli artt. 339 e ss. c.p.c.
La determinazione di chi debba sopportare il compenso della procedura richiede un accertamento dell'imputabilità dell'apertura della procedura, da compiersi in contraddittorio.
Si richiama il principio che il procedimento attiene a diritti soggettivi patrimoniali e richiede la partecipazione necessaria di ogni titolare passivo del rapporto obbligatorio.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'intangibilità degli atti compiuti in costanza di fallimento, ma il motivo è stato ritenuto inconferente.
Invocato per la regolazione delle spese, ma in modo non congruente rispetto alla ratio della decisione impugnata.
Richiamato nel primo motivo per censurare la notificazione.
Richiamata nel primo motivo in tema di notificazioni.
Richiamata nel primo motivo in tema di notificazioni.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova, ma senza scalfire la ratio della decisione.
Richiamato per lamentare la violazione del contraddittorio, ma il motivo è stato reputato inammissibile.
Usato per dichiarare inammissibile il motivo che contrastava con un orientamento consolidato della Corte.
Non applicabili al reclamo ex art. 26 l. fall., che non è un appello ordinario.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso del curatore a seguito della revoca del fallimento, il giudice deve limitarsi a determinare l'ammontare del compenso; l'individuazione del soggetto tenuto a pagarlo non può essere compiuta nello stesso provvedimento se richiede un accertamento di responsabilità o imputabilità dell'apertura della procedura.
- L'accertamento di chi debba sopportare le spese e il compenso della procedura ha natura contenziosa e deve svolgersi in un giudizio a cognizione piena con pieno contraddittorio nei confronti del soggetto indicato come obbligato.
- Nel reclamo fallimentare non si applica automaticamente la disciplina dell'appello ordinario; il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato può avvenire fino alla chiusura del contraddittorio, se il documento è indispensabile per la decisione.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o che risultano incongruenti rispetto alla ricostruzione dei fatti offerta dallo stesso ricorrente.
- La costituzione in giudizio può sanare eventuali vizi della notificazione, ove la parte abbia comunque ricevuto l'atto ed esercitato il diritto di difesa.
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