Cassazione Civile, Ordinanza n. 03110/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva accertato, per l’anno d’imposta 2008, maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP nei confronti di una società di persone ritenuta non operativa, notificando poi ai soci gli avvisi per il reddito di partecipazione. La società aveva impugnato l’atto davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso; in appello la CTR aveva invece accolto la tesi della società, ritenendo provata l’esistenza di cause oggettive che avevano impedito il conseguimento dei ricavi. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, poiché il giudizio era stato deciso senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati; 2) violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR reputato sufficiente, quale causa oggettiva di non operatività, la mancata percezione dell’ultima quota di un contributo pubblico. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale per dedotto difetto di sottoscrizione/legittimazione dell’avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo giudizio unitario con tutti i litisconsorti necessari. La Corte ha ritenuto non sufficiente, per evitare la rimessione al primo giudice, la sola circostanza che in cassazione fosse stato trattato contestualmente il giudizio di uno dei soci, mancando la dimostrazione delle ulteriori condizioni richieste per la ricomposizione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro del motivo con cui l’Agenzia ha denunciato la nullità della sentenza per violazione delle regole del litisconsorzio necessario.
artt. 14, 29 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per sostenere che nel processo tributario la controversia sulle posizioni di società di persone e soci richiede la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e, in difetto, la nullità del giudizio.
artt. 101, 102, 112, 157 e 159 c.p.c.
Richiamati come norme processuali violate per effetto della decisione resa senza il necessario contraddittorio integrale.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento della censura di nullità per violazione del giusto processo e del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per il secondo motivo del ricorso principale e per il ricorso incidentale, fondati su violazione di legge.
art. 30, commi 1 e 4-bis, l. n. 724 del 1994
Norma sulla disciplina delle società non operative richiamata per contestare la valutazione della CTR circa la prova delle cause oggettive di non operatività.
Richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova circa le circostanze idonee a superare la presunzione di non operatività e, nel ricorso incidentale, sulla dedotta carenza di prova circa la validità dell’atto.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato dalla società nel ricorso incidentale per dedotta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione/legittimazione attiva.
Richiamato come base dell’unitarietà dell’accertamento del reddito delle società di persone e dell’automatica imputazione ai soci.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all’accertamento del reddito di società di persone e alla sua imputazione ai soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali di singoli soggetti.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio e della sentenza, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Nel giudizio di cassazione la rimessione al primo giudice per violazione del litisconsorzio può essere evitata solo se sia possibile la completa ricomposizione del contraddittorio mediante riunione, ma ciò richiede la prova di specifiche condizioni processuali, tra cui identità oggettiva delle cause, simultanea proposizione e trattazione e sostanziale coincidenza delle decisioni di merito.
- Se tali condizioni non risultano tutte dimostrate, la Corte deve cassare la decisione e rinviare al giudice di primo grado per la trattazione unitaria.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla declaratoria di nullità dell’intero giudizio, restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.
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