Cassazione Civile, Sentenza n. 5425/2021 del 26/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità del decreto impugnato per avere l'udienza di audizione del richiedente asilo (dinanzi al Tribunale di Bologna) avuto luogo davanti a un giudice onorario delegato dal giudice professionale designato, e perciò estraneo al collegio che ha poi deciso; si contestava la violazione degli artt. 35-bis d.lgs. n.25/2008 e art. 3, comma 4-bis, (d.l. n.13/2017 conv. L. n.46/2017), sostenendo che la materia della protezione internazionale richiede che almeno un componente del collegio giudicante sia direttamente osservatore del racconto del richiedente (per cogliere elementi non verbali) e che la delega al giudice onorario sarebbe illegittima (anche per vizio di "sub-delega"). Con un secondo motivo si contestava l'omesso esame, da parte del Tribunale, della minore età del ricorrente al momento della fuga come elemento di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo, confermando l'orientamento secondo cui il giudice onorario può assumere l'audizione del richiedente asilo su delega/affidamento del componente del collegio designato: la disciplina della magistratura onoraria (art. 10 e 11 d.lgs. 116/2017) consente l'attribuzione di compiti istruttori al giudice onorario anche in procedimenti collegiali; la designazione di un componente per la "trattazione" (art. 3, comma 4-bis) attribuisce a costui poteri propri, comprensivi dell'assunzione dell'audizione, e tali poteri possono essere esercitati tramite delega al giudice onorario senza violare il divieto di sub-delega. Il principio di immutabilità del giudice (art. 276 c.p.c.) opera con riferimento alla fase decisoria, non all'istruttoria, per cui l'assenza del giudice che ha svolto l'istruttoria dal collegio decisorio non determina nullità. Quanto all'argomento relativo agli "elementi non verbali", la Corte osserva che l'ordinamento processuale civile non assegna loro la rilevanza che il ricorrente pretendeva e che la norma sulla videoregistrazione non impone necessariamente che l'audizione sia ripetuta davanti al collegio; la mancata videoregistrazione comporta l'obbligo di convocare le parti ma non automaticamente la rinnovazione integrale dell'audizione. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha spiegato la rilevanza giuridica della minore età al momento della fuga in relazione ai parametri richiesti per la protezione umanitaria. In conclusione il ricorso è respinto; non essendovi difese del resistente, nulla sulle spese; dichiarato l'obbligo, eventualmente, del versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina il rito davanti al Tribunale per le controversie in materia di protezione internazionale; stabilisce la convocazione per la comparizione delle parti e prevede effetti particolari in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale (conseguente convocazione delle parti davanti al Tribunale)
d.l. 13/2017 (conv. L. 46/2017), art. 3, comma 4-bis
Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio
La norma introduce la designazione di un componente per la trattazione: la "trattazione" comprende anche l'attività istruttoria e l'audizione del richiedente; il designato è titolare di poteri propri e non mero delegato del collegio, potendo affidarli a giudice onorario
d.lgs. 116/2017, artt. 10 e 11 (riforma magistratura onoraria)
Consente al giudice onorario di svolgere atti preparatori e all'occorrenza compiti e attività delegabili dal giudice professionale, inclusa l'assunzione di testimonianze e altre attività istruttorie anche in procedimenti collegiali, purché non di particolare complessità
codice di procedura civile, art. 276
Principio di immutabilità del giudice: nella giurisprudenza della Corte si applica con riferimento alla fase decisionale (discussione/introitazione in decisione); non impedisce che fasi istruttorie siano svolte da giudici diversi rispetto al collegio che decide
Prevede la videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale; l'assenza di videoregistrazione non impone automaticamente la rinnovazione dell'audizione, ma richiede la convocazione delle parti davanti al Tribunale (secondo la lettura data dalla Corte)
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che, ove dovuto, sia versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- In procedimenti di protezione internazionale il componente del collegio designato per la "trattazione" ha poteri propri che comprendono l'attività istruttoria e l'assunzione dell'audizione del richiedente, e può quindi affidare tali attività a un giudice onorario dell'ufficio per il processo
- La distinzione tra "designazione" e "delega" è rilevante: la designazione attribuisce poteri al designato in quanto titolare originario, mentre la delega trasferisce un potere del delegante; la possibilità di delegare al giudice onorario è compatibile con la disciplina vigente
- Il principio di immutabilità del giudice (art. 276 c.p.c.) si riferisce essenzialmente alla fase decisionale; non è di ostacolo all'espletamento di attività istruttorie da parte di soggetti che non faranno parte del collegio decisorio
- L'assenza di videoregistrazione del colloquio con la Commissione non determina automaticamente la nullità dell'istruttoria o l'obbligo di rinnovare integralmente l'audizione davanti al collegio; la normativa impone la convocazione delle parti e dispone criteri procedurali specifici, ma non richiede sempre la ripetizione dell'intera audizione
- Per contestare con successo la regolarità procedurale dell'audizione è necessario indicare e dimostrare il nesso tra la presunta viziosità e l'eventuale pregiudizio sostanziale: censure generiche o prive di specifici riferimenti fattuali/giuridici sono inammissibili
- Nelle impugnazioni che riguardano il riconoscimento di protezioni personali (es. protezione umanitaria), bisogna esplicitare il profilo di vulnerabilità e collegarlo ai parametri giurisprudenziali richiesti (es. rischio concreto di riduzione dei diritti fondamentali sotto la soglia minima della dignità) per evitare l'inammissibilità per genericità
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