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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5416/2021 del 26/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le eredi hanno proposto ricorso per revocazione denunciando un errore di fatto della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 12775/2017: la Corte non ha considerato la memoria ex art. 380-bis c.p.c. con la quale veniva eccepita l'inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata prova della loro qualità di eredi (legitimatio passiva). Sostenevano che tale omissione, configurabile come svista materiale o errore di percezione, era decisiva perché avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di CNP o comunque a un diverso esito, atteso il rilievo d'ufficio della regolarità del contraddittorio rispetto agli eredi del de cuius.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso per revocazione; revoca l'ordinanza n. 12775/2017 nella parte impugnata e ordina, ex art. 331 c.p.c. e art. 371-bis c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede Raffaele Scifoni a cura del ricorrente. Fissa il termine di trenta giorni dalla pubblicazione per la notifica del ricorso per cassazione all'erede pretermesso. In sostanza la decisione impugnata è stata annullata e la procedura integrativa è stata disposta.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Disciplina il procedimento di revocazione per errori di fatto della Corte di cassazione; la Corte ha ritenuto sussistente l'errore di fatto consistente nell'omesso esame della memoria ex art. 380-bis quando tale omissione risultava decisiva per l'ammissibilità del ricorso di parte avversa.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Consente il deposito di memorie e documenti nel giudizio di legittimità; la memoria ex art. 380-bis depositata dalle controricorrenti conteneva l'eccezione di carenza di legittimazione che la Corte di cassazione non ha considerato, omissione ritenuta rilevante ai fini revocatori.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Regola la produzione documentale nel giudizio di legittimità; il ricorrente ha l'onere, se possibile, di depositare documenti liminari a prova della legittimazione delle parti notificate, ma la Corte ha richiamato che il difetto di legittimazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio.

  • art. 371-bis cod. proc. civ.

    Attribuisce al giudice il potere di ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio; la Corte ha disposto l'integrazione nei confronti dell'erede pretermesso ai sensi di questa norma.

  • art. 331 cod. proc. civ.

    Norma sulla chiamata di terzi e sull'intervento nel processo; utilizzata dalla Corte per disporre l'integrazione del contraddittorio verso l'erede necessario.

  • art. 395 n.4 cod. proc. civ.

    Prevede la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che l'omissione nella percezione degli atti (la mancata considerazione della memoria contenente l'eccezione) rientrasse in questa fattispecie e fosse idonea a giustificare la revoca.

  • art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.

    Richiamata nella discussione circa gli effetti della tardività delle eccezioni; la Corte ha osservato che il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d'ufficio e non è sanato dalla tardività dell'eccezione.

Massime di principio

  • La carenza di legittimazione di una parte (per esempio quando il soggetto originario muore e gli atti non sono regolarmente notificati agli eredi) incide sul regolare contraddittorio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Se nel giudizio di legittimità è depositata una memoria ex art. 380-bis che solleva un'eccezione preliminare rilevante (es. mancanza di legittimazione), la Corte deve prenderla in considerazione; la mancata considerazione può costituire errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della decisione di cassazione se l'omissione è decisiva per l'esito.
  • Il ricorrente in cassazione dovrebbe, se possibile, depositare documentazione liminare che provi la regolarità delle notifiche e la legittimazione delle parti chiamate, ma l'onere processuale non esclude il dovere del giudice di verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio.
  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando l'errore consista in una svista o percezione oggettiva e decisiva, comprovabile dal confronto tra la decisione e gli atti, senza necessità di complesse argomentazioni interpretative.
  • Quando manchi un litisconsorte necessario (es. un erede pretermesso), il giudice deve, se del caso, ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 371-bis e art. 331 c.p.c., anziché limitarsi a pronunciare su aspetti di merito o di mero rito.
  • In situazioni analoghe è prudente: a) notificare tempestivamente gli atti agli eredi del de cuius; b) se si è parte chiamata, eccepire immediatamente l'assenza di regolare integrazione del contraddittorio; c) conservare e depositare documenti che attestino la qualità di erede quando la questione può essere rilevante per l'ammissibilità dell'impugnazione.

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