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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5415/2021 del 26/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il procedimento trae origine da una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A. contro atti di assegnazione di alloggi compiuti dal Consorzio "La Fausta Pineta" a favore dei soci. In cassazione i ricorrenti principali (Miscioscia e Ricci) deducono vizi di notifica e censure sulla valutazione della scientia damni e dell'anteriorità del diritto degli assegnatari rispetto al credito dell'appaltatore. I ricorrenti incidentali (Pellegrini e Tozzi) contestano invece la qualificazione degli atti di assegnazione come revocabili, sostenendo che si tratta di atti "dovuti" scaturenti da obbligazioni dei soci (prenotazioni, pagamenti, accollo di mutuo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da Luigi Miscioscia e Nadia Ricci per insufficiente esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'art. 366, n. 3 c.p.c. Ha invece accolto, limitatamente al secondo motivo, il ricorso proposto da Carlo Pellegrini e Flavia Tozzi (anche qualificato come ricorso principale autonomo) ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nella valutazione dell'elemento soggettivo dell'art. 2901 c.c. (la "scientia damni"): la Corte territoriale non ha adeguatamente individuato e valutato le attività preliminari dalle quali è scaturito l'obbligo di trasferire la proprietà e non ha ancorato l'investigazione al momento rilevante per accertare la consapevolezza del pregiudizio. Per tali ragioni la sentenza della Corte d'appello è cassata e la causa rinviata per nuovo esame, con specifica istruzione a valutare la scientia damni riferendosi agli atti preparatori; altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma sulla revocatoria ordinaria: gli atti compiuti dal debitore che arrecano pregiudizio ai creditori possono essere dichiarati inefficaci. La Corte ricorda che, nel caso di trasferimenti a soci di cooperative, l'indagine sull'elemento soggettivo (scientia damni/consilium fraudis) deve riguardare le "attività preliminari dalle quali è sorto l'obbligo di trasferire la proprietà" e va ancorata a quel momento per verificare la dolosa preordinazione.

  • art. 366 c.p.c., n. 3

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a garantire alla Corte la chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale. La mancata osservanza di questo requisito determina l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Miscioscia e Ricci per carenza di tale esposizione.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Norme che individuano i motivi di cassazione: violazione di norme di diritto, omessa o contraddittoria motivazione, omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha analizzato le censure sulla motivazione della Corte d'appello e sull'omesso esame delle attività preparatorie ai fini dell'art. 2901 c.c.

  • art. 1304 c.c.

    Riferimento operato in relazione agli effetti di una eventuale transazione (suddivisione del credito per quote). La Corte ha ritenuto la questione sollevata dai ricorrenti non adeguatamente documentata e di nuovo inammissibile in cassazione.

  • art. 160, 163 c.p.c. (rilevanti per determinabilità della domanda)

    Richiamate nel motivo riguardante la transazione e la presunta indeterminatezza della domanda: la Corte ha ritenuto la censura impropria, non conforme ai limiti dell'art. 360 n.5 c.p.c. e priva di allegazioni/documenti necessari.

Massime di principio

  • In azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. contro trasferimenti di immobili a soci di cooperative, il giudice deve verificare le "attività preliminari" (contratti preliminari, prenotazioni, pagamenti, verbali, delibere assembleari) per accertare la frode ai creditori: non basta considerare solo l'atto definitivo di trasferimento.
  • La "scientia damni" (conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio) va valutata con riferimento al momento degli atti preparatori che hanno generato l'obbligo di trasferimento: occorre individuare la fase cronologica e documentale rilevante e motivare il convincimento su quella base.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve fornire un'esposizione sommaria e comunque comprensibile dei fatti, delle pretese, delle decisioni di merito e dei motivi: la violazione dell'art. 366 c.p.c. comporta facilmente l'inammissibilità.
  • La prova della frode o della consapevolezza del terzo può essere data anche per presunzioni, ma il giudice deve indicare quali elementi indiziari siano stati valutati e come siano stati ricondotti alla conclusione di consilium fraudis; la motivazione non può limitarsi a mere affermazioni generiche.
  • In presenza di transazioni intervenute durante il giudizio, chi allega effetti estintivi o modificativi del credito deve documentare e localizzare gli atti transattivi nel fascicolo; altrimenti le censure relative a conseguenze della transazione possono essere dichiarate inammissibili.

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