Cassazione Civile, Sentenza n. 5420/2021 del 26/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma, da parte del Consiglio Nazionale Forense, della responsabilità disciplinare dell'avv. Orecchioni per violazione degli artt. 18, 19 e 22 del Codice Deontologico: rilasciare interviste sui processi da lei seguiti violando doveri di segretezza e riservatezza; apparizioni televisive con sembianze alterate e interpretazione di ruoli in processi fittizi; ingaggio di un'attrice per simulare una cliente (nave Costa Concordia); promozione e proposizione di giudizi di classe infondati con conseguenti condanne alle spese per numerosi assistiti; indicazione di recapiti telefonici di altri studi per i propri clienti con conseguente disturbo ai colleghi, il tutto finalizzato all'acquisizione illecita di clientela. Il Consiglio Nazionale Forense aveva confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per quattro mesi.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Le prime tre doglianze della ricorrente (violazione del diritto di difesa e di norme procedurali, uso di fatti emersi dopo la chiusura dell'istruttoria, insufficiente prova, omissione di valutazione di alcune testimonianze) sono state ritenute inammissibili perché non erano state dedotte tempestivamente davanti al Consiglio Nazionale Forense e/o attengono a valutazione di merito non sindacabile in cassazione. La censura sulla determinazione della sanzione è stata ritenuta inammissibile poiché la scelta della sanzione costituisce apprezzamento di merito. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile. Non si è pronunciato sulle spese per l'assenza di difesa dell'intimato in questa sede. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228/2012.
Norme richiamate
Codice Deontologico Forense, artt. 18, 19, 22
Gli articoli contestati disciplinano obblighi di riservatezza/segretazione, limiti nella comunicazione con la stampa e divieti di pratiche scorrette per l'acquisizione della clientela; la Corte ha ritenuto che i comportamenti pubblici e promozionali descritti configurassero violazioni disciplinari di tali norme
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma che consente l'applicazione dell'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è proposto successivamente al 30/01/2013; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del DPR n.115/2002; richiamata per fondare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Cass. Sez. U, sentenza n. 28505 del 23/12/2005
Principio richiamato: le doglianze relative a vizi procedurali occorsi davanti al giudice di merito devono essere fatte valere nei gradi in cui era possibile impugnarle e non possono essere sollevate per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite
Cass., sentenza n. 34476 del 27/12/2019
Principio per cui la diversa valutazione delle risultanze probatorie e degli elementi di fatto attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo profili di violazione di legge
Cass. Sez. U, sentenza n. 1609 del 24/01/2020
Richiamata per il principio che la determinazione della sanzione disciplinare costituisce valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità
Massime di principio
- Le impugnazioni che si fondano su vizi procedurali o su omissioni probatorie devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di giudizio competenti; non possono essere dedotte per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione
- La valutazione delle prove e l'attribuzione di responsabilità disciplinare sono questioni di merito normalmente insindacabili in sede di legittimità, salvo violazioni di legge manifeste
- La determinazione della sanzione disciplinare (tipo e misura) rientra nell'apprezzamento di merito e difficilmente può essere annullata in cassazione se congruamente motivata
- Comportamenti pubblici dell'avvocato (interviste sui processi seguiti, uso di mezzi televisivi o stampa per promozione, simulative o ingannevoli modalità di acquisizione clienti) possono integrare violazioni del codice deontologico e giustificare sanzioni
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare oneri aggiuntivi (es. contributo unificato supplementare) previsti dalla normativa vigente
- Il fatto che si tratti del primo procedimento disciplinare non garantisce automaticamente una sanzione più lieve: l'entità della sanzione dipende dalla gravità delle condotte accertate
- L'assenza di difesa da parte dell'intimato nella sede di legittimità non impedisce l'inammissibilità del ricorso quando le censure siano già inammissibili o ineriscano profili di merito
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