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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5419/2021 del 26/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la pronuncia del Consiglio di Stato che, in sede di appello, aveva ritenuto non sussistente un annullamento "erga omnes" dell'art. 3 dei bandi di concorso docenti 2016 (che escludeva la partecipazione dei non abilitati). Le doglianze includevano: vizio di costituzione del collegio giudicante (errata composizione), violazione del giurisdizionale per presunto sconfinamento nella funzione amministrativa in ragione del consolidarsi di giudicati precedenti (sent. n. 3705/18), e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (tra cui il mancato riconoscimento di una posizione soggettiva consolidata dei ricorrenti). I ricorrenti chiedevano che si ritenesse annullato l'operato del Consiglio di Stato e si riformasse la sentenza impugnata.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno ritenuto inammissibile la censura sulla composizione del collegio dopo che il Consiglio di Stato aveva pubblicato un provvedimento di correzione (ordinanza n. 2938/2020) eliminando l'errore materiale relativo al nominativo del consigliere. Quanto alle censure sulla presunta efficacia erga omnes della sentenza 3705/18 e sull'eccesso di potere giurisdizionale, la Corte ha affermato che si tratta di censure di merito o di legittimità dell'esercizio della giurisdizione non sindacabili in Cassazione come vizi di giurisdizione: la Corte può sindacare solo i vizi di difetto assoluto di giurisdizione (invasione di competenze) e non valutazioni interpretative o presunte anomalie dell'iter decisorio del giudice speciale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; è stato altresì dato atto degli oneri contributivi previsti (art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • Costituzione (art. 24)

    Richiamata dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e alla garanzia di tutela giurisdizionale; la Corte non ha ritenuto che vi fosse in questa sede un vizio di giurisdizione sindacabile ai sensi costituzionali

  • Costituzione (art. 103)

    Richiamata in ordine ai limiti della giurisdizione amministrativa; la Corte sottolinea che il sindacato in Cassazione è limitato ai profili di giurisdizione assoluta

  • Costituzione (art. 111)

    Citata rispetto ai rimedi giurisdizionali e al diritto al processo; la Corte ricorda i rimedi specifici previsti e i limiti del controllo in sede di legittimità

  • Codice del processo amministrativo (art. 6 co. 2, art. 76, art. 110, art. 39)

    Art. 6 co.2 richiede la composizione dell'organo giudicante; tuttavia l'errata indicazione di un componente è stata sanata con provvedimento di correzione, rendendo inammissibile la censura sulla composizione. Art. 39 è richiamato per il rinvio di norme processuali civili

  • Codice di procedura civile (artt. 158, 276, 161, 360 co.1 n.1, 362, 374)

    Richiamati in relazione ai motivi di giurisdizione e ai mezzi di impugnazione; la Corte evidenzia che la Cassazione sindaca il difetto assoluto di giurisdizione (art. 360 co.1 n.1), non le valutazioni interpretative o di merito sull'esercizio della giurisdizione

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (artt. 114, 118)

    Richiamate come norme applicabili per il procedimento di impugnazione e per la disciplina del rito; non hanno mutato l'esito: le censure erano non sindacabili

  • D.lgs. 297/1994 (art. 401)

    Citato in relazione al requisito dei crediti formativi dei dottori di ricerca; la sentenza d'appello aveva ritenuto che in alcuni casi il bando non avesse indicato requisiti utili ad assorbire i crediti richiesti dai percorsi abilitanti

  • Bando di concorso (art. 3 dei decreti nn. 105,106,107/2016)

    L'art. 3 escludeva la partecipazione dei non abilitati; il tema centrale era se tale previsione fosse stata annullata con effetto erga omnes da precedente sentenza (Cons. di Stato n. 3705/18). Le Sezioni Unite hanno condiviso la valutazione del Consiglio di Stato che l'annullamento era limitato a specifiche categorie e non automaticamente estendibile a tutti i ricorrenti

  • Sentenza Consiglio di Stato n. 3705/2018

    Rilevante nella controversia: la Corte d'appello aveva interpretato quella sentenza come annullamento limitato a specifiche categorie (non esteso ai ricorrenti attuali). La Cassazione ha ritenuto che la questione sia di merito interpretativo e non di giurisdizione sindacabile in Cassazione

  • D.P.R. 115/2002 (art. 13 comma 1-quater)

    Richiamato per gli aspetti relativi al contributo unificato dovuto in caso di impugnazione; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6) e Carta dei Diritti dell'Unione Europea (art. 47)

    Invocate con riferimento al principio di effettività della tutela giurisdizionale; la Corte ha ritenuto che le doglianze concernessero l'esercizio della giurisdizione e non il suo limite esterno, e quindi non sindacabili in questa sede

Massime di principio

  • La correzione formale di una sentenza (errata corrige/ordinanza di correzione) rende inammissibili le censure sulla composizione dell'organo giudicante basate sull'errore materiale così corretto, salvo che la correzione incida sul contenuto decisorio sostanziale
  • In Cassazione si può sindacare principalmente il difetto assoluto di giurisdizione (invasione di competenza), non le valutazioni interpretative o presunte anomalie nell'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici speciali
  • Un precedente giudicato che annulla una lex specialis non produce automaticamente effetti erga omnes a favore di terzi: il suo ambito di efficacia deve risultare dalla decisione stessa e dalla sua portata, e la sua applicazione richiede un giudizio interpretativo fatto dal giudice del caso concreto
  • Le doglianze che riguardano il solo modo in cui il giudice ha esercitato il potere giurisdizionale (error in iudicando o in procedendo) sono, in generale, questioni di merito e non costituiscono difetti di giurisdizione sindacabili in Cassazione
  • Se si contesta una rettifica formale della sentenza, il rimedio adeguato è impugnare la sentenza corretta con il mezzo ordinario e nei termini previsti, non il ricorso per cassazione contro l'errata indicazione antecedente alla correzione

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