Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5423/2021 del 26/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, proprietari/assegnatari di alloggi realizzati su aree destinate a P.E.E.P., impugnavano i provvedimenti comunali di determinazione definitiva dei corrispettivi dovuti per l'assegnazione, contestando che il Comune avesse fatto gravare sugli assegnatari oneri economici derivanti dall'acquisizione delle aree (ritardi nelle espropriazioni, contenziosi e condanne) che secondo i ricorrenti sono responsabilità del Comune. I ricorrenti deducevano che si trattava di una questione di "an debeatur" e di illegittimità degli atti comunali (pertanto di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.), non di mera quantificazione del corrispettivo cui sarebbe spettata la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

La Corte a Sezioni Unite ha rigettato il ricorso dei privati, confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha ritenuto che la domanda proposta dinanzi al TAR fosse, nella sostanza, diretta a contestare la misura (la quantificazione) dei corrispettivi di cessione/diritto di superficie determinati dal Comune (anche per effetto di conguagli/accolli di oneri), senza mettere in discussione "ex ante" la legittimità dell'atto concessorio né l'assetto del rapporto concessorio. Pertanto la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, alla luce dell'esclusione prevista dall'art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a. per le controversie riguardanti "indennità, canoni ed altri corrispettivi". Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (e segnalazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)

    art. 133, comma 1, lett. b)

    La Corte ha applicato l'art.133(1)(b) nella parte che esclude dalla giurisdizione amministrativa le controversie relative a "indennità, canoni ed altri corrispettivi", ritenendo che la domanda dei ricorrenti fosse diretta alla quantificazione del corrispettivo e quindi devoluta al giudice ordinario.

  • legge n. 865/1971

    L'art.35 disciplina il corrispettivo per l'assegnazione/cessione del diritto di superficie nelle aree di edilizia economica e popolare. La Corte ha interpretato la norma richiamando la giurisprudenza secondo cui la quantificazione del corrispettivo, salvo che sia contestato il rapporto concessorio o atti autoritativi, rientra nella giurisdizione ordinaria.

  • legge 18 aprile 1962, n. 167

    art. 10 (sostituito dall'art. 35 della legge 865/1971)

    Riferimento storico-normativo: la disciplina originaria è stata sostituita dall'art.35 della legge 865/1971, che regola oggi la materia rilevante per la controversia.

  • d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    La sentenza fa riferimento a tali disposizioni in tema di contributo unificato, accertando che sussistono i presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando la domanda è diretta a contestare la misura o la quantificazione del corrispettivo (indennità, canoni, conguagli) relativa a cessioni o diritti di superficie in piani di edilizia popolare, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, salvo che sia messa in discussione "ex ante" la legittimità dell'atto concessorio.
  • Per valutare la competenza giurisdizionale occorre guardare al "petitum sostanziale": se il nocciolo della domanda è la misura del pagamento, prevale la giurisdizione ordinaria; se è la legittimità o la discrezionalità dell'atto amministrativo che ha generato il rapporto concessorio, prevale la giurisdizione amministrativa.
  • La mera contestazione posteriore dell'ammontare dei corrispettivi o dell'effettività dell'obbligazione di pagamento non trasforma automaticamente la controversia in una materia riservata all'autorità amministrativa.
  • In controversie simili conviene chiarire nel primo atto processuale quale sia l'oggetto reale della domanda (legittimità dell'atto amministrativo vs. quantificazione del corrispettivo) perché da ciò dipende la scelta del giudice competente e il rischio di improcedibilità per difetto di giurisdizione.
  • Attenzione agli oneri di soccombenza e ai contributi unificati: la decisione di incompetenza o di rigetto può comportare condanne alle spese e obblighi di versamento addizionale del contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.