Cassazione Civile, Ordinanza n. 31908/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per le annualità 2011, 2012 e 2013 nei confronti di due società, ritenute partecipanti a una frode IVA e utilizzatrici di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, riducendo le sanzioni per il 2012 e rigettando il resto. In appello la CGT di secondo grado della Puglia ha confermato gli accertamenti, valorizzando una consulenza tecnica e un decreto di archiviazione penale relativi all'amministratore delle società, ritenendo che i fornitori fossero cartiere, con assenza di strutture organizzative, prezzi inferiori a quelli di mercato e conoscibilità della frode da parte delle cessionarie, le quali non avevano provato di avere adottato l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore professionale. Con i ricorsi per cassazione, sostanzialmente identici, le società hanno dedotto: 1) nullità della motivazione per contraddittorietà e violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e ancora dell'art. 36 cit., per aver la sentenza negato la conseguenza giuridica delle prove che aveva elencato; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per l'utilizzo di prove raccolte in indagini nei confronti di terzi e non conoscibili dalle ricorrenti; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 9 TUIR, per travisamento delle prove sui prezzi praticati dai fornitori comparati con altri operatori; 5) violazione dell'art. 1176 c.c. per avere la CGT ampliato il dovere di diligenza sino a configurare una responsabilità oggettiva, richiedendo verifiche che non avrebbero consentito di scoprire le anomalie delle società fornitrici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sfavorevole alle contribuenti, era esistente, intelligibile e non presentava il vizio di motivazione apparente o di incomprensibilità richiesto per la nullità. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo nella parte in cui miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, ribadendo che in cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; ha inoltre escluso l'inutilizzabilità degli atti di indagine svolti nei confronti di terzi, richiamando la possibilità di uso di elementi indiziari e la disciplina sulla motivazione per relationem. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, perché, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; nel caso concreto la CGT aveva correttamente rilevato che non erano stati neppure acquisiti documenti facilmente accessibili come visure camerali e bilanci dei fornitori. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di legittimità, oltre a una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. e a una somma a favore della cassa delle ammende per ciascuna ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve essere motivata in modo intelligibile; non basta denunciare una mera contraddizione tra premesse e conclusioni se il percorso logico resta comprensibile
la violazione è configurabile solo se il giudice ha attribuito a prove valore legale indebito o ha utilizzato prove non dedotte, non quando si censura la mera valutazione del materiale istruttorio
in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare gli elementi presuntivi della frode e della conoscibilità da parte del cessionario; il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza adottata
non consente di contestare in cassazione la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo che si alleghino prove poste a base della decisione in violazione dei limiti legali
la diligenza richiesta al cessionario è quella massima esigibile da un accorto operatore professionale, da valutarsi in concreto secondo ragionevolezza e proporzionalità
richiamato nel motivo, ma non risulta decisivo nella ratio della decisione
"Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"
legittima il richiamo ad altri atti nella motivazione dell'atto impositivo; l'estraneità del contribuente alle indagini originarie non rende per ciò solo inutilizzabili gli elementi acquisiti
art. 111, comma 6, Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione riguarda solo i casi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione
la definizione conforme alla proposta consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma e richiama un uso dissuasivo dell'istituto
in caso di conferma della proposta ex art. 380-bis, può essere applicata una condanna per responsabilità aggravata e una somma ulteriore a favore della controparte/cassa delle ammende
art. 380-bis ult. comma c.p.c.
richiamato come base della condanna ulteriore conseguente alla definizione del giudizio in conformità alla proposta
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": la sentenza è nulla solo se la motivazione manca, è solo apparente, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà, non già per il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
- Le doglianze che, sotto veste di violazione di legge o di norme sulla prova, tendono in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- In materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può fondarsi anche su elementi indiziari e su atti di indagine riferiti a terzi, se ritualmente richiamati e utilizzati come elementi di prova, e la loro estraneità al contribuente non comporta inutilizzabilità automatica.
- Quando sia contestata al cessionario la partecipazione, anche inconsapevole, a una frode IVA, il contribuente che invochi la buona fede deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore professionale accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità legati alle circostanze concrete.
- Non bastano, per escludere la consapevolezza della frode, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti e l'assenza di vantaggi economici diretti; rileva invece se il cessionario abbia compiuto le verifiche normalmente accessibili, come controlli camerali e documentali sui fornitori.
- Il giudice tributario può valorizzare la differenza tra il procedimento penale e quello fiscale, trattandosi di giudizi autonomi con diversi regimi probatori, sicché l'esito favorevole in sede penale non vincola automaticamente il giudizio tributario.
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