Cassazione Civile, Ordinanza n. 15552/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato l’IVA per gli anni 2013, 2014 e 2015, contestando che alcune cessioni dichiarate come intracomunitarie fossero in realtà operazioni fittizie o comunque prive dei presupposti per l’esenzione. Secondo l’accertamento, la merce (giochi elettronici e materiale informatico) non sarebbe uscita definitivamente dal territorio italiano, ma sarebbe stata solo temporaneamente movimentata verso uno stoccaggio in Slovenia e poi rientrata in Italia; inoltre, diversi cessionari esteri risultavano inesistenti, cessati, cancellati dai registri o privi di struttura operativa. La contribuente aveva impugnato gli atti, ma sia in primo grado sia in appello le sue domande erano state respinte. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto sei motivi: violazione delle norme interne e unionale sulla non imponibilità delle cessioni intracomunitarie; errata applicazione delle presunzioni semplici e delle regole sull’onere della prova; illegittimo rilievo attribuito all’assenza della CMR, pur non obbligatoria; omessa valutazione di elementi documentali che proverebbero l’uscita della merce dall’Italia; erroneo inferimento della fittizietà delle operazioni dalla mancanza di contratti scritti con la fornitrice; errata applicazione delle regole probatorie e motivazione illogica quanto alla prova della consegna ai cessionari. In memoria la ricorrente ha anche depositato una sentenza penale, ma tale produzione è stata ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione delle regole sull’esenzione IVA per cessioni intracomunitarie, affermando che spetta al cedente dimostrare l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale e, in mancanza, la propria buona fede e diligenza massima nell’evitare di partecipare a un’evasione. La CTR si era attenuta a tali principi, valorizzando una pluralità di elementi convergenti: assenza della CMR o di documenti equipollenti completi, risultanze delle autorità estere che indicavano un mero stoccaggio temporaneo e il successivo rientro della merce in Italia, inattendibilità o inesistenza di alcuni cessionari esteri, e mancanza di contratti scritti con la fornitrice. La Corte ha inoltre escluso rilievo alla produzione della sentenza penale depositata in cassazione, perché non ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c. per provare la fondatezza del ricorso. Le doglianze ex art. 115 c.p.c. sono state ritenute inammissibili o comunque infondate, perché miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale nei singoli motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene evocato per censurare l’omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ritiene le doglianze non idonee a superare la valutazione di merito.
artt. 4 e 41 d.l. n. 331 del 1993
disciplinano, nel contesto della decisione, il regime delle cessioni intracomunitarie e i presupposti della non imponibilità IVA.
art. 138 direttiva 2006/112/CE
la Corte lo richiama quale base unionale dell’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie, subordinata all’effettiva spedizione/trasporto in altro Stato membro.
la Corte ribadisce che le presunzioni semplici possono sorreggere l’accertamento tributario se valutate secondo gravità, precisione e concordanza.
sono richiamati dalla ricorrente per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte conferma la correttezza dell’impostazione del giudice di merito.
la Corte, richiamando le Sezioni Unite, precisa che la violazione della norma ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti comparativamente le prove offerte.
viene richiamato per affermare il limite alla produzione documentale nel giudizio di cassazione.
consente in cassazione solo la produzione di documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso, non di documenti destinati a provarne la fondatezza.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario vigono limiti probatori propri, con ingresso anche di presunzioni semplici non idonee, da sole, a sostenere una condanna penale.
art. 50, commi 1 e 2, d.l. n. 331 del 1993
la mera verifica e indicazione del numero IVA del cessionario costituisce adempimento formale, non prova sufficiente dell’effettività dell’operazione intracomunitaria.
art. 46, comma 1, d.l. n. 331 del 1993
l’indicazione del numero identificativo nella fattura è un obbligo formale che non sostituisce la prova del trasporto effettivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie l’esenzione IVA spetta solo se il cedente prova l’effettiva spedizione o trasporto dei beni in altro Stato membro e la loro uscita fisica dal territorio dello Stato di partenza.
- L’onere di provare i presupposti dell’esenzione o della deroga al regime ordinario dell’imposizione grava sul contribuente che la invoca.
- La sola regolarità formale delle fatture, la verifica del numero IVA del cessionario o la prova dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’effettività dell’operazione, se il quadro complessivo è indiziario di frode o di operazione fittizia.
- Quando la documentazione di trasporto è mancante o incompleta, il contribuente deve dimostrare con altri elementi idonei la reale destinazione dei beni e, se necessario, di aver adottato la massima diligenza esigibile per non partecipare a un’evasione.
- Nel processo tributario le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è ammesso rivalutare il merito probatorio sotto la veste della violazione dell’art. 115 c.p.c.
- In cassazione non possono essere prodotti documenti nuovi per dimostrare la fondatezza del ricorso, salvo quelli attinenti all’ammissibilità del ricorso stesso.
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