Cassazione Civile, Ordinanza n. 35906/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa della Cassa di ottenere l'iscrizione d'ufficio di un geometra e il pagamento dei contributi minimi per il periodo 2008-2015. I giudici di merito avevano escluso i presupposti dell'iscrizione obbligatoria e dichiarato non dovuti i contributi richiesti. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione della disciplina sulla previdenza dei geometri, sostenendo che la contribuzione minima deriva dalla sola iscrizione all'albo professionale e prescinde dalla continuità dell'attività o dalla produzione di reddito; ha inoltre contestato che la normativa statutaria e regolamentare della Cassa fosse illegittima o eccedesse l'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati. Ha anche dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le attività svolte dal professionista sarebbero state tecniche a rilevanza esterna e non limitate alle mansioni da lavoratore subordinato. Con il terzo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sulla prescrizione quinquennale del credito relativo all'anno 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che la corte territoriale non si fosse conformata ai principi già affermati in tema di Cassa geometri: per l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo, mentre la mera occasionalità dell'attività o la mancata produzione di reddito non escludono di per sé l'obbligo contributivo. La Corte ha inoltre ribadito che le norme regolamentari della Cassa possono prevedere condizioni per derogare alla presunzione di esercizio professionale e che l'eventuale svolgimento di altra attività lavorativa incide sugli obblighi verso la Cassa solo nei limiti fissati da tali regole. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché deduceva un vizio di omessa pronuncia sulla prescrizione, che avrebbe dovuto essere veicolato come violazione di legge e dell'art. 112 c.p.c. Il giudizio è stato rinviato alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, L. 37/1967
Richiamato dalla ricorrente come base normativa della disciplina previdenziale dei geometri.
Richiamati per sostenere che l'iscrizione all'albo professionale comporta gli obblighi previdenziali di categoria.
art. 1, commi 32 e 33, L. 537/1993
Richiamati in relazione alla disciplina della contribuzione e all'autonomia regolamentare degli enti previdenziali.
Richiamati per delimitare l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e la legittimità delle loro norme statutarie e regolamentari.
art. 5 dello Statuto della Cassa
Considerato dalla Corte come disposizione legittima di rinvio alla disciplina regolamentare della Cassa.
Richiamato insieme alle modifiche e interpretazioni successive per la disciplina previdenziale di categoria.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina previdenziale complessiva.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
Richiamato come norma interpretativa/modificativa in tema di disciplina previdenziale di categoria.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
Richiamato come norma interpretativa/modificativa in tema di disciplina previdenziale di categoria.
artt. 1, comma 2, e 6, D.Lgs. 103/1996
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia regolamentare della Cassa e dei limiti posti alla contribuzione.
art. 38 Cost.
Richiamato a fondamento del sistema previdenziale e dell'autonomia degli enti di categoria.
La Corte esclude che l'applicazione degli oneri documentali/regolamentari della Cassa integri violazione dell'onere della prova, trattandosi di applicazione della disciplina statutaria e regolamentare.
Richiamato implicitamente dalla Corte per affermare che il vizio di omessa pronuncia sulla prescrizione avrebbe dovuto essere dedotto come violazione di tale norma.
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso e alla qualificazione del vizio denunciabile, in particolare per il terzo motivo.
Massime di principio
- Per la Cassa previdenziale dei geometri, ai fini dell'obbligo di iscrizione e della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; non sono decisivi, di per sé, la occasionalità dell'attività o la mancata produzione di reddito.
- L'eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale o lo svolgimento di attività subordinata non escludono automaticamente l'obbligo verso la Cassa di categoria: l'incidenza di tali elementi va verificata secondo le condizioni previste dalla disciplina regolamentare dell'ente.
- Le norme statutarie e regolamentari della Cassa, se legittimamente adottate nell'ambito dell'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, possono stabilire presunzioni, obblighi documentali e condizioni per l'esonero dalla contribuzione.
- La mancata osservanza degli oneri dichiarativi o documentali imposti dalla disciplina della Cassa può rilevare ai fini dell'obbligo contributivo senza integrare violazione dell'art. 2697 c.c., perché si tratta di applicazione della regolamentazione di settore.
- Il vizio di omessa pronuncia va denunciato come violazione dell'art. 112 c.p.c.; non è correttamente veicolato come semplice difetto assoluto di motivazione.
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