Cassazione Civile, Ordinanza n. 33507/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2006 per IVA, IRES e IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente la motivazione per relationem della cartella, in quanto fondata su dati già contenuti in un precedente avviso di accertamento regolarmente notificato. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, in relazione all'art. 24 Cost., sostenendo che la cartella era priva di una motivazione idonea a consentire di comprendere la fondatezza della pretesa e di contestarla consapevolmente, soprattutto perché gli importi indicati in cartella non coincidevano con quelli dell'avviso di accertamento. Le amministrazioni resistenti si sono costituite con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha precisato che la cartella può essere motivata per relationem quando segua un atto impositivo che abbia già determinato il quantum del debito e degli interessi, ma nel caso concreto la cartella riportava importi difformi rispetto all'avviso di accertamento e non spiegava adeguatamente i criteri di calcolo, né faceva riferimento agli accessori o ai criteri che avevano condotto alla quantificazione finale. Per tale ragione la motivazione è stata considerata insufficiente, perché non poneva il contribuente in condizione di comprendere e contestare il quantum debeatur. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
impone una motivazione della cartella idonea a rendere conoscibile la pretesa fiscale, salvo i casi di motivazione per relationem sufficientemente chiara
la cartella di pagamento deve essere motivata in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e gli accessori richiesti
art. 24 Cost.
la motivazione deve consentire una difesa consapevole e piena del contribuente
la motivazione dell'atto amministrativo può essere soddisfatta anche per relationem, ma solo se il richiamo consente effettiva comprensione della pretesa
l'avviso di accertamento è motivato quando consente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla efficacemente
Cass., Sez. Un., n. 22281/2022
la cartella che sia primo atto sugli interessi deve indicare base normativa e decorrenza degli accessori, senza necessità di esporre i singoli saggi o i calcoli analitici
Massime di principio
- La cartella di pagamento è legittimamente motivata per relationem solo quando richiami un precedente atto già idoneo a determinare compiutamente il debito, compresi gli accessori, e il contribuente possa ricostruire senza incertezze la pretesa azionata.
- Se la cartella riporta importi diversi rispetto all'atto presupposto, il semplice rinvio a quest'ultimo non basta: l'atto deve esplicitare i criteri della diversa quantificazione, soprattutto con riferimento a interessi, sanzioni o altri accessori.
- L'obbligo di motivazione degli atti della riscossione è funzionale al diritto di difesa del contribuente: la motivazione è insufficiente quando non consente di contestare consapevolmente l'an e il quantum della pretesa tributaria.
- Nel primo atto con cui vengono richiesti interessi, la motivazione deve indicare importo, base normativa e decorrenza degli accessori; non è invece necessaria la puntuale indicazione dei singoli saggi o delle modalità analitiche di calcolo.
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