Cassazione Civile, Ordinanza n. 32221/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione/accertamento con cui l'ente territoriale aveva richiesto alla società concessionaria il pagamento di un importo a titolo di canone concessorio per l'attraversamento e l'uso della sede stradale, ai sensi dell'art. 27 del codice della strada. La Corte d'appello aveva confermato la pretesa ritenendo applicabile, per effetto del rinvio contenuto nel regolamento provinciale, il criterio di liquidazione della Tosap successivamente modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 18, e aveva inoltre ritenuto cumulabile il canone con la Tosap, escludendo che quest'ultima costituisse un tetto massimo al prelievo. La società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sul regolamento provinciale, sulla Tosap, sul codice della strada e sulla novella del 1999, sostenendo: 1) che il rinvio del regolamento era recettizio e quindi non poteva essere inciso dalle successive modifiche del regime Tosap/Cosap; 2) che il canone non ricognitorio doveva comunque essere calcolato secondo i criteri di misurazione delle aree occupate previsti dalla disciplina richiamata, con riferimento unitario alla rete complessiva e non ai singoli segmenti concessi; 3) che il prelievo Tosap/Cosap, quale prelievo principale per la medesima occupazione, costituiva il limite massimo rispetto agli altri canoni previsti dalla legge e quindi il canone ex art. 27 doveva considerarsi assorbito o comunque detratto, non potendo essere sommato ulteriormente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente individuato l'oggetto del giudizio e avesse confuso il canone non ricognitorio ex art. 27 cod. strada con il Cosap/Tosap. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini il merito attenendosi ai principi di diritto enunciati, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. n. 285 del 1992
Il canone non ricognitorio per l'uso o l'occupazione della sede stradale è una prestazione patrimoniale autonoma, commisurata alle soggezioni arrecate alla strada, al valore economico dell'autorizzazione/concessione e al vantaggio ricavato dall'utente.
artt. 25 e 27 d.lgs. n. 285 del 1992
Le norme del codice della strada disciplinano l'uso della sede stradale e i relativi canoni concessori, diversi dalla Tosap/Cosap.
artt. 38, 39, 42 d.lgs. n. 507 del 1993
La Tosap presuppone l'occupazione di spazi e aree pubbliche con effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.
artt. 46 e 47 d.lgs. n. 507 del 1993
Per le occupazioni con cavi, condutture, impianti e manufatti destinati a pubblici servizi la disciplina previgente prevedeva un criterio forfetario fondato sul chilometro lineare e sull'unitarietà della rete.
art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997
c. 1; c. 2, lett. f); c. 3
Il Cosap è canone istituito in alternativa alla Tosap; per le occupazioni permanenti con reti di servizi il criterio dell'utenza si applica a tale canone, mentre il comma 3 prevede che dalla misura complessiva del canone o della tassa vada detratto l'importo di altri canoni previsti dalla legge per la medesima occupazione.
Ha modificato l'art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, introducendo il criterio dell'utenza per la Tosap nelle occupazioni permanenti con reti di pubblici servizi.
L. n. 160 del 2019, art. 1, c. 816
Il nuovo canone unico patrimoniale è sostitutivo della Tosap, del Cosap e anche del canone ricognitorio del codice della strada, ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e regolamenti, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi.
Regolamento provinciale approvato con deliberazione n. 39 del 27 aprile 1995, art. 15
Il regolamento rinviava alla disciplina Tosap per modalità di riscossione e criteri di misurazione delle aree, rinvio ritenuto recettizio e quindi non travolto dalle successive modifiche della disciplina richiamata.
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 65 e ss.
Richiamati come disciplina regolamentare attuativa dell'uso della sede stradale e dei relativi canoni.
Massime di principio
- Quando un regolamento effettua un rinvio recettizio a una disciplina normativa, il contenuto richiamato resta cristallizzato e non è inciso dalle successive modifiche della norma richiamata, salvo diversa previsione espressa.
- Il canone non ricognitorio per l'uso o l'occupazione della sede stradale è istituto distinto dalla Tosap e dal Cosap; non può essere automaticamente assoggettato ai criteri tariffari propri di questi ultimi se la fattispecie concreta riguarda un diverso titolo patrimoniale.
- Le prestazioni dovute per la medesima occupazione di spazi o aree pubbliche possono operare in modo assorbente: il prelievo principale (tassa o canone) costituisce soglia massima rispetto ad altri canoni previsti per legge per la stessa occupazione, salvo quelli collegati a specifici servizi.
- Nella determinazione dei canoni relativi a reti di pubblici servizi occorre considerare l'unitarietà della rete e non frammentare artificialmente la base di calcolo in singoli segmenti concessori, quando la disciplina applicabile impone un criterio unitario di misurazione.
- Il criterio dell'utenza introdotto per talune occupazioni permanenti con reti di servizi opera solo nel perimetro normativo per cui è stato previsto e non può essere esteso oltre tale ambito per analogia o confusione con istituti diversi.
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