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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15759/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Una società ha impugnato un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2015, con cui l’Amministrazione finanziaria le ha contestato maggiori IRES, IRAP e IVA ritenendo che alcune fatture emesse dalla società documentassero operazioni oggettivamente inesistenti. La vicenda nasce da incongruenze tra i dati dichiarativi della società e quelli risultanti dallo spesometro e da riscontri presso clienti della stessa, che avevano comunicato operazioni riconducibili a fatture emesse dalla contribuente per importi molto superiori a quelli dichiarati. La società aveva sostenuto, già in sede amministrativa e poi nei giudizi di merito, che parte della documentazione fosse stata formata o utilizzata indebitamente da terzi, che vi fosse stata un’omonimia con altra società, e che l’atto fosse nullo per mancanza di processo verbale di constatazione, per difetto di motivazione e per errata ricostruzione del presunto imponibile e dei proventi illeciti. In cassazione ha proposto quattro motivi: nullità delle sentenze di merito e del procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 24 L. n. 4/1929 e dell’art. 12 L. n. 212/2000 per mancata redazione del PVC; nullità della sentenza per omesso esame e mancata valutazione della denuncia/querela e delle deduzioni sulla riferibilità delle fatture alla società; nullità per difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e per violazione delle norme sul contenuto motivazionale dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi, osservando in particolare che i primi e il terzo erano cumulativi, generici e non autosufficienti, privi della necessaria specificità nella riproduzione degli atti e senza indicazione di fatti storici decisivi realmente omessi; inoltre la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque preclusa dalla doppia conforme di merito. Quanto al secondo e al quarto motivo, la Corte ha confermato che nel caso concreto non ricorrevano gli obblighi di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, perché il procedimento non si era svolto mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, ma attraverso un contraddittorio preventivo già garantito; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l’art. 24 L. n. 4/1929 non impone necessariamente un PVC contenente contestazioni in ogni ipotesi, e che la motivazione dell’avviso era stata adeguata e già puntualmente esaminata dai giudici di merito. L’esito finale è quindi stato il rigetto del ricorso, con conferma della decisione di merito favorevole all’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la denunciata omissione perché la sentenza di merito conteneva una motivazione che, anche implicitamente, rigettava le censure della contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ne ha escluso la violazione, rilevando che le doglianze erano cumulative, generiche e prive di specifica correlazione con gli atti di causa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati per difetto di specificità, autosufficienza e per il divieto di riesame del fatto in presenza di doppia conforme.

  • art. 24 L. n. 4/1929

    La Corte ha confermato che il processo verbale previsto dalla norma attiene alle verifiche presso il contribuente e non è dovuto in assenza di accessi o ispezioni nei locali dell’impresa.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio opera solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; nel caso concreto non era applicabile perché non vi era stata una verifica in loco.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre il difetto di motivazione dell’avviso; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque infondata, in quanto l’atto era adeguatamente motivato e supportato da elementi documentali.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato per il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte non ha ravvisato violazioni, ritenendo l’atto sorretto da una motivazione sufficiente e dalla documentazione acquisita.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione dell’atto amministrativo; la Corte ha escluso che l’avviso difettasse di motivazione in modo idoneo a determinarne la nullità.

  • art. 14 L. n. 537/1993

    Evocato dalla ricorrente in relazione alla tassazione dei proventi illeciti; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo corretta la ricostruzione dell’Ufficio e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per il divieto di censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito, che la Corte ha ritenuto operante nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il processo verbale di constatazione e le garanzie del comma 7 dell’art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche svolte nei locali del contribuente; fuori da tale perimetro, la loro mancata redazione non determina di per sé nullità dell’avviso.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specifico, autosufficiente e non cumulativo: non è ammissibile una critica indistinta che mescoli vizi di motivazione, violazione di legge e omesso esame senza indicare chiaramente il fatto storico decisivo, le norme violate e il contenuto essenziale degli atti richiamati.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ulteriormente ristretto e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente di comprendere la pretesa fiscale e risulta sorretto da elementi documentali e istruttori congrui; la mera contestazione difensiva, se non supportata da riscontri idonei, non è sufficiente a scardinare la ricostruzione dell’Ufficio.
  • La censura relativa alla riferibilità delle fatture alla società non può fondarsi su mere allegazioni difensive o su elementi non decisivi, se l’Amministrazione ha acquisito documentazione proveniente dai clienti e altri riscontri esterni coerenti con la pretesa impositiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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