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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28786/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative presentata da una società che possedeva un compendio immobiliare composto da capannone, piazzale e uffici, locato in parte per uso commerciale e in parte con affitto di ramo d'azienda. L'Ufficio aveva negato la disapplicazione, poi emesso avviso di accertamento per il 2006, rideterminando il reddito d'impresa nel minimo presunto ex art. 30 della L. 724/1994 e recuperando maggiore IRES con sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo provata la sola percezione dei canoni e la loro congruità alla luce di perizia e fotografie; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, valorizzando la congruità dei canoni, lo stato di degrado di alcune unità e l'irrilevanza della cointeressenza soggettiva tra locatrice e conduttori, nonché la difficoltà di rinegoziare i canoni per la disciplina cogente delle locazioni commerciali. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, e con un secondo motivo, violazione degli artt. 30 L. 724/1994, 37-bis d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la natura di mera schermatura della società e le 'oggettive situazioni' che avrebbero potuto giustificare il mancato superamento del test di operatività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per motivazione apparente rilevando che la CTR aveva indicato le ragioni essenziali della decisione, richiamando la congruità dei canoni, lo stato di degrado degli immobili e la difficoltà di rinegoziazione per la disciplina delle locazioni commerciali. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice d'appello, che aveva ritenuto assolto dalla società l'onere probatorio richiesto dall'art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'esposizione delle ragioni della decisione o essa non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; non ricorre invece la nullità quando il giudice esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni essenziali della decisione.
  • La censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando miri in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie se la valutazione attiene alla prova delle circostanze giustificative addotte dal contribuente.
  • Nelle controversie sulle società non operative, il contribuente deve dimostrare l'esistenza di oggettive situazioni che impediscono il superamento del test di operatività; il giudice di merito, se ritiene assolto tale onere, compie un apprezzamento fattuale insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei termini rigorosi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite.
  • La sola cointeressenza soggettiva tra società locatrice e conduttori non è di per sé decisiva se il giudice di merito accerta, in fatto, la congruità dei canoni e la presenza di circostanze oggettive relative agli immobili e alla difficoltà di modifica dei contratti.
  • I requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione e delle relative difese non sono fini a sé stessi: la loro violazione rileva solo se incide concretamente sulla funzione di consentire il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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