Cassazione Civile, Ordinanza n. 12089/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per il 2005, contestando l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti e recuperando a tassazione imposte dirette, IRAP e IVA. In via conseguenziale, nei confronti del socio al 50% della società era stato notificato un ulteriore avviso per il medesimo anno, imputandogli, in base alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base proprietaria, un maggior reddito da partecipazione assoggettato a IRPEF. In primo grado il contribuente aveva ottenuto una riduzione dell'imponibile, poi la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo l'Ufficio decaduto dal potere di accertamento per decorso del termine di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., perché l'eccezione di decadenza sarebbe stata introdotta solo in appello dal contribuente; 2) violazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, sostenendo l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito il secondo. Ha affermato che la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo è eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio e non proponibile per la prima volta in appello. Poiché nel ricorso introduttivo il contribuente non aveva dedotto tale eccezione, la CTR avrebbe dovuto dichiararla inammissibile e non decidere nel merito sulla decadenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma sul termine di decadenza per l'accertamento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura la decisione per aver esaminato un'eccezione tardiva
art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme all'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 quale disciplina dei termini di accertamento in materia IVA
art. 37, commi 24-26, del D.L. n. 223 del 2006
invocato dall'Agenzia per sostenere il raddoppio dei termini di accertamento; il relativo esame è assorbito dall'accoglimento del primo motivo
art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992
interpretato nel senso che impedisce la proposizione in appello di nuove eccezioni in senso proprio non dedotte nel ricorso introduttivo
richiamato a sostegno del vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del secondo motivo di ricorso
richiamato per la cassazione con rinvio
art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la cassazione con rinvio nel processo tributario
richiamato per la regolazione delle spese di legittimità in sede di rinvio
Massime di principio
- Nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento costituisce eccezione in senso proprio: è rimessa alla disponibilità del contribuente, non è rilevabile d'ufficio dal giudice e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
- Se il contribuente non ha dedotto tempestivamente l'eccezione di decadenza nel ricorso introduttivo, il giudice di appello deve dichiararne l'inammissibilità e non può decidere nel merito sulla tempestività dell'azione accertativa.
- La pronuncia del giudice tributario che esamini nel merito un'eccezione tardiva, anziché rilevarne l'inammissibilità per novità, è affetta da error in procedendo ed è censurabile in cassazione.
- L'accoglimento del motivo processuale che evidenzia la novità dell'eccezione comporta assorbimento delle censure sostanziali relative all'applicabilità o meno del raddoppio dei termini di accertamento.
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