Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/11/2022 n. 34499 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva incluso nella determinazione della rendita catastale di un parco eolico la torre eolica. La ricorrente deduceva che, ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, la torre costituisce componente impiantistica funzionale al processo produttivo (aerogenerazione) e quindi deve essere esclusa dalla stima diretta della rendita catastale; l'amministrazione invece aveva ritenuto la torre una "costruzione" rilevante per la rendita in ragione di caratteristiche di stabilità/solidità e ancoraggio al suolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione L. n. 208/2015, art. 1, comma 21), ritenendo che il giudice di merito aveva sbagliato nel focalizzarsi solo sulle caratteristiche fisiche (stabilità, solidità, ancoraggio) della torre senza valutare se essa sia funzionalmente strumentale al processo di produzione di energia. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale motivo e la causa è stata rinviata alla Corte tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato; i rimanenti motivi di ricorso della ricorrente sono stati invece rigettati.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esclusione dal valore catastale dipende dalla funzionalità dell'elemento rispetto al processo produttivo: se la torre è funzionalmente parte dell'impianto produttivo (strumentale alla generazione di energia), va esclusa indipendentemente dalla sua infissione al suolo o dimensione.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Richiamata come riferimento tecnico per la stima diretta e la metodologia del costo di ricostruzione; la Corte segnala che tale circolare è stata recepita nella normativa successiva ma non può travolgere la lettura normativa della L. n. 208/2015 circa l'esclusione degli impianti funzionali.

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244

    Norma che ha normativizzato profili tecnico-estimativi richiamati dalla circolare n. 6/2012; fornisce contesto alla disciplina della determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale e particolare.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4

    Richiamato come parte del quadro normativo catastale che definisce la nozione di "immobile urbano", utile per inquadrare la rilevanza della distinzione tra costruzione e impianto.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    Norma che contribuisce alla definizione di unità immobiliare nel contesto catastale; utile per il criterio di inquadramento dell'opera.

  • D.P.R. 3 novembre 1949, n. 1142, art. 28, comma 2

    Richiamato come base normativa per il metodo del costo di ricostruzione utilizzato dall'amministrazione nella stima catastale.

  • D.L. 2 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (conv. L. n. 88/2005)

    Citato per il precedente in materia di rilevanza catastale di centrali elettriche e relativi elementi, a supporto del quadro interpretativo sul trattamento dei componenti impiantistici.

  • Circolari Agenzia Entrate 2016 (es. 2/E del 1/2/2016, 27/E del 13/6/2016)

    Linee di prassi dell'Amministrazione che avevano inteso includere le torri eoliche tra le "costruzioni" rilevanti, ma la Corte osserva che la prassi non può prevalere sulla lettura normativa che esclude gli impianti funzionali.

Massime di principio

  • La qualificazione catastale della torre eolica dipende dalla sua funzionalità rispetto al processo produttivo: se la torre è componente funzionale essenziale all'aerogeneratore (parte attiva nella produzione), va considerata impianto escluso dalla stima; se invece ha solo funzione passiva di sostegno, può rilevare come costruzione.
  • La stabile infissione al suolo, la solidità o la consistenza volumetrica non sono elementi decisivi di per sé: ciò che conta è il rapporto di strumentalità rispetto alla produzione energetica.
  • La prassi amministrativa che include automaticamente le torri tra le "costruzioni" non può elidere l'analisi caso per caso richiesta dalla legge: il giudice del merito deve accertare fattualmente e motivare se la torre sia funzionale al processo produttivo.
  • In sede di giudizio di merito il mancato esame specifico della funzionalità del singolo elemento rispetto al processo produttivo configura vizio procedurale rilevante ai fini della cassazione.
  • Nel determinare la rendita catastale con metodo della stima diretta/costo di ricostruzione vanno valutati separatamente suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, tenendo conto delle esclusioni legislative per macchinari e impianti funzionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.