Cassazione Civile, Sentenza n. 25485/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato imposte (IRES/IRAP e IVA) per l'anno 2006 contestando la deducibilità/inerenza di costi e la detraibilità dell'IVA relativi a: prestazioni di garanzia su beni usati; canoni di leasing di un'imbarcazione da diporto; acquisti di mobili/attrezzature da giardino; spese notarili per acquisto partecipazioni; costi per contratto con un hotel; e IVA detratta su servizi fatturati dalla Executive Team (ritenuti dall'Ufficio esenti). Centralmotor impugnò l'accertamento. In primo grado la CTP annullò l'atto; la CTR Umbria accolse l'appello dell'Agenzia. Centralmotor ricorse in Cassazione con cinque motivi. Parallelamente, l'iscrizione a ruolo e la cartella relative alle somme (con interessi e aggio) furono impugnate nel procedimento seguito, con l'Agenzia che propose ricorso avverso la decisione che aveva fatto valere i crediti nel concordato preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due giudizi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo di Equitalia per tardività. Ha respinto i motivi del ricorso di Centralmotor relativi a onere della prova, motivazione su vari fatti e contabilizzazione (motivi 1,2,3,5). Ha però accolto il quarto motivo: la Corte ha ritenuto che i servizi prestati dalla Executive Team – consistenti nel procacciare/coordinarne i finanziamenti per gli acquirenti di autovetture – fossero funzionalmente connessi e accessori all'operazione principale di vendita di autoveicoli, formando un'unica prestazione ai fini IVA; pertanto l'IVA relativa non era detraibile come operazione esente dall'Agenzia e doveva seguire la disciplina dell'operazione principale. In conseguenza di ciò la Corte ha cassato, limitatamente a quel profilo, la sentenza della CTR e decidendo nel merito ha accolto il ricorso originario di Centralmotor per la parte corrispondente. Ne è conseguita la caducazione parziale dell'iscrizione provvisoria a ruolo e della cartella impugnata nei limiti della pronuncia favorevole alla società, con riduzione dell'importo iscritto senza necessità di nuova iscrizione per la parte residua. Quanto al ricorso principale dell'Agenzia nel secondo giudizio (sull'iscrizione residua e sull'aggio), la Corte lo ha dichiarato inammissibile/rigettato e ha accolto la tesi che i crediti fiscali del debitore ammesso al concordato devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concorsuale; inoltre ha affermato che l'attività di riscossione è inibita dalla normativa concorsuale (art. 168 l.fall. e art. 90 d.lgs.112/99). Sono compensate le spese dei giudizi.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 164, comma 1, lett. a)
Richiama il requisito dell'utilizzo esclusivo come bene strumentale per la deducibilità dei costi relativi a imbarcazioni da diporto; la Corte ha ritenuto non dimostrata l'inerenza dell'imbarcazione all'attività d'impresa nel caso concreto
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109
Richiamato nel quadro delle norme fiscali valutate insieme all'art.164 in tema di deducibilità; la Corte ribadisce il principio secondo cui il contribuente deve provare l'inerenza qualitativa dei costi
d.P.R. n. 633/1972 (IVA), art. 10, comma 1, n. 1
Norma sulle esenzioni IVA: la CTR aveva ritenuto i servizi della Executive Team esenti; la Corte europea e la Corte di Cassazione hanno invece analizzato se le prestazioni fossero autonome o accessorie rispetto alla vendita, così determinandone la non esenzione
d.P.R. n. 633/1972 (IVA), art. 19 e art. 19-bis
Norme richiamate sulla detraibilità e sulla fatturazione; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole di detrazione in relazione all'unicità dell'operazione
Principio per cui chi agisce in nome proprio ma per conto altrui è considerato aver ricevuto/fornito i servizi a titolo proprio: la Corte ha usato questa finzione giuridica per qualificare l'intermediazione della Euroteam/Executive Team e far seguire l'IVA dell'operazione principale
Onere della prova: la Corte ribadisce che, in materia di reddito d'impresa, il contribuente deve provare l'inerenza qualitativa dei costi, non solo la riconducibilità astratta
Regime dell'iscrizione a ruolo provvisoria in sede di riscossione frazionata: la Corte ha osservato che la cancellazione/emersa riforma della decisione giudiziale travolge l'iscrizione a ruolo realizzata in conseguenza della sentenza impugnata
codice di procedura civile, art. 334
Norme sull'impugnazione incidentale: la Corte ha chiarito che il cosiddetto 'controricorso' che aderisce al ricorso altrui va qualificato come ricorso incidentale adesivo e non può avvalersi della disciplina speciale dell'art. 334 quando il termine ordinario di impugnazione non è rispettato
codice di procedura civile, art. 327
Termine ordinario di sei mesi (all'epoca) per notifica dei ricorsi: applicato per dichiarare tardivo il ricorso incidentale di Equitalia
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Limiti di censura in Cassazione: la Corte ha escluso la rinnovata censura per insufficiente motivazione su fatti che non erano decisivi o che non erano adeguatamente specificati nel ricorso
d.lgs. n. 112/1999, art. 90, comma 1 e comma 2
Disciplina delle attività del concessionario in caso di concordato: il concessionario deve svolgere attività propedeutiche all'inserimento del credito nella lista della procedura ma non può procedere alla riscossione fuori della procedura; in caso di riscossione frazionata il credito resta inserito in via provvisoria
legge fallimentare, art. 168 (riferimento alla sospensione di iniziative esecutive fuori procedura)
Principio che inibisce iniziative del creditore volte a soddisfare il credito al di fuori della procedura concorsuale; la Corte l'ha richiamato per escludere la legittimità della riscossione autonoma nel periodo concordatario
principi contabili OIC 20 e OIC 25
Richiamati dalla società per la contabilizzazione degli oneri accessori come costi d'esercizio; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché si sostanziava in una critica di diritto travestita da vizio di motivazione
Massime di principio
- In tema di deducibilità fiscale, il contribuente ha l'onere di provare l'inerenza qualitativa dei costi: non basta dimostrare la mera riconducibilità astratta della spesa all'attività aziendale, occorre documentare compatibilità, coerenza e correlazione con l'attività esercitata
- Ai fini IVA, più prestazioni formalmente distinte possono costituire un'unica operazione se fra loro strettamente connesse o se alcune sono accessorie alla prestazione principale: in tal caso la disciplina IVA (imponibile o esente) segue la prestazione principale
- L'intermediazione effettuata da un soggetto che agisce in nome proprio ma per conto di terzi può essere fiscalmente trattata — ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale — come se il medesimo soggetto avesse ricevuto e fornito i servizi a titolo proprio, con effetti rilevanti sulla detraibilità dell'IVA
- In presenza di procedure concorsuali (concordato preventivo), i crediti fiscali del debitore ammesso devono essere fatti valere nell'ambito della procedura; l'attività di riscossione è generalmente inibita e la notificazione della cartella segue regole e termini stringenti stabiliti dalle norme speciali
- I ricorsi incidentali adesivi devono rispettare i normali termini di impugnazione; la qualificazione formale dell'atto come 'controricorso' non lo esonera dalla tempestività prescritta per il ricorso incidentale
- La Corte di legittimità non rivede liberamente la valutazione di fatto eseguita dal giudice di merito: le censure in Cassazione devono riguardare violazioni di diritto o vizi specifici previsti dalla legge, non una diversa lettura del materiale probatorio
- La riforma o la cassazione di una decisione che aveva determinato l'iscrizione provvisoria a ruolo travolge gli effetti di tale iscrizione nella misura in cui dipende dalla statuizione annullata
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