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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25489/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I coniugi Landini hanno impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato i loro appelli contro avvisi di liquidazione per maggiore IVA (con sanzione) sulla compravendita di una villa e per maggiore imposta sostitutiva sul mutuo, derivanti dalla revoca delle agevolazioni "prima casa" per il rilevato carattere di lusso dell'immobile. I ricorrenti hanno censurato, in sette motivi, tra l'altro: l'erronea applicazione dell'art. 5 D.M. 2/8/1969 n.1072 (calcolo della superficie utile e computo dei locali di sgombero); l'illegittima inclusione del terreno circostante (censito al catasto terreni) tra le pertinenze; l'omesso esame di perizie stragiudiziali e di altri documenti; violazioni delle regole probatorie e processuali; la non imputabilità delle caratteristiche di lusso sulla base della dichiarazione resa nell'atto di acquisto e la nullità della motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata e ne ha escluso la nullità per carenza motivazionale. In diritto ha confermato che: i locali di sgombero possono essere computati nella superficie utile complessiva quando, pur non essendo abitabili, siano utilizzabili a servizio dell'abitazione; il terreno circostante, anche se autonomamente censito al catasto terreni, può essere considerato pertinenza e quindi computato nell'area scoperta quando esista un concreto nesso di destinazione funzionale (art. 817 c.c.) comprovato dai fatti; la valutazione delle perizie stragiudiziali non integra di per sé un vizio di omesso esame ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; la dichiarazione resa dall'acquirente nell'atto (nota II-bis) investe anche il requisito "non di lusso" e può integrare dichiarazione mendace sanzionabile; l'amministrazione può agire per il recupero dell'IVA e delle sanzioni anche nei confronti del cedente, che può essere coobbligato. Sono state confermate le maggiori imposte e le sanzioni, con condanna alle spese giudiziali.

Norme richiamate

  • D.M. 2 agosto 1969 n. 1072

    Definisce i criteri per qualificare le "case di abitazione di lusso" in relazione alla superficie utile complessiva e al rapporto tra area scoperta e area coperta: se l'area scoperta supera sei volte l'area coperta (art.5) o la superficie utile supera soglie prefissate (art.6) l'immobile è di lusso e l'agevolazione "prima casa" è esclusa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (tariffa)

    art. 1, nota II-bis; artt. 51 e 52

    La nota II-bis indica le condizioni e le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni (registri/IVA) per la prima casa; la dichiarazione nell'atto attesta condizioni oggettive comprese quelle "non di lusso" e la sua mendacità è sanzionabile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (tabella A - parte seconda)

    n. 21 (testo anteriore alla modifica del d.lgs. 21/11/2014 n.175)

    Prevedeva l'aliquota ridotta IVA al 4% per la cessione di case di abitazione non di lusso; la mancanza dei requisiti comporta recupero dell'imposta e irrogazione di sanzioni.

  • Codice civile

    Definisce la nozione di pertinenza: il rapporto funzionale e la destinazione effettiva sono elementi decisivi per ritenere un bene pertinenziale anche se censito separatamente.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, n. 5; artt. 112, 115, 116

    Art. 360(1)(5) disciplina il vizio per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ricordato che perizie stragiudiziali costituiscono indizi e la loro mancata valutazione non sempre integra il vizio di cui all'art. 360. Gli artt. 112,115,116 riguardano il principio costituzionale del giusto processo e la valutazione delle prove spettante al giudice di merito.

  • D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175

    art. 33 (modifica n.21 tabella A parte seconda DPR 633/1972)

    Ha modificato i parametri per l'agevolazione (criteri catastali) ma, secondo la Corte, la modifica non ha effetto retroattivo né ha determinato abolitio criminis rispetto alla dichiarazione mendace antecedente.

Massime di principio

  • Per valutare l'accesso alle agevolazioni "prima casa" non conta solo la classificazione catastale: rilevano i criteri del D.M. 2/8/1969 (superficie utile e rapporto area scoperta/area coperta) e la concreta utilizzabilità dei locali accessori; vani di sgombero possono essere computati se effettivamente a servizio dell'abitazione.
  • Un terreno censito autonomamente al catasto terreni può comunque essere considerato pertinenza e quindi computato nell'area scoperta se esiste un effettivo rapporto funzionale e una volontà di destinazione (art. 817 c.c.), fatto accertabile dal giudice di merito.
  • La dichiarazione resa dall'acquirente nell'atto (nota II-bis) deve attestare anche i requisiti "non di lusso"; una dichiarazione mendace può comportare il recupero delle imposte e l'irrogazione di sanzioni anche se i criteri normativi successivamente mutano.
  • Perizie stragiudiziali e documenti di parte costituiscono elementi indiziari: la loro mancata considerazione non integra automaticamente un vizio di omesso esame in Cassazione; la valutazione delle prove è prerogativa del giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo carenze motivazionali gravi.
  • L'Agenzia delle Entrate può recuperare l'IVA e irrogare sanzioni sia nei confronti del cedente sia dell'acquirente; il venditore può risultare coobbligato e, se paga, esercitare rivalsa nei limiti di legge.
  • In giudizio di legittimità è essenziale circostanziare i fatti omessi dall'appello: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle risultanze istruttorie sono in gran parte inammissibili per Cassazione, che non riesamina il merito fattuale se adeguatamente motivato.

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