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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25487/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia notificò al fallimento un avviso di accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2004 e il recupero a tassazione di maggior reddito ai fini IRES e IRAP. La curatela impugnò sostenendo di non essere obbligata a presentare la dichiarazione per l'anno anteriore al fallimento (fallimento intervenuto il 3/10/2005) e contestò nel merito la fondatezza e la completezza dei dati usati dall'Ufficio; la C.T.P. e la C.T.R. accolsero il ricorso della curatela ritenendo che né il fallito né il curatore fossero tenuti all'adempimento per quell'anno e che i dati (bilancio di verifica e imponibile IVA) utilizzati dall'Ufficio fossero indiziari o inidonei. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione censurando: (i) violazione dell'art. 5, comma 4, d.P.R. 322/1998 in relazione all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni per i periodi anteriori al fallimento; (ii) violazione dell'art. 41 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per aver escluso la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sui dati IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia su entrambi i motivi. Primo, ha rilevato che, indipendentemente dalle oscillazioni giurisprudenziali su chi sia originariamente tenuto all'obbligo (fallito o curatore), l'accertamento per omissione della dichiarazione doveva essere notificato e poteva legittimamente essere rivolto alla curatela, poiché il curatore rappresenta e svolge l'impresa dopo la dichiarazione di fallimento. Secondo, ha affermato la validezza dell'utilizzo dell'imponibile IVA ai fini dell'accertamento induttivo: l'art. 39, comma 2, lett. a) d.P.R. 600/1973 consente di determinare il reddito "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza" e quindi l'esclusione operata dalla C.T.R. era errata. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio al giudice di merito in diversa composizione, con statuizione sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5, comma 4

    La norma attribuisce obblighi di presentazione delle dichiarazioni in relazione ai periodi d'imposta e al curatore per i periodi compresi nella procedura fallimentare; la Corte ha rilevato che, comunque, l'accertamento per omissione può essere indirizzato alla curatela che rappresenta l'impresa dopo il fallimento

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. a)

    "quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione, l'amministrazione può determinarlo 'sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza'"

    La Corte ha confermato che l'ammontare dell'imponibile dichiarato ai fini IVA può costituire una base legittima per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41

    Richiamato nell'atto di censura in relazione ai criteri di accertamento induttivo e alle modalità di prova; la Corte ha comunque ritenuto corretto l'uso di dati extradichiarativi (es. imponibile IVA) per la determinazione del reddito

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato con riferimento all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio potesse fondare l'accertamento su dati in suo possesso e che la C.T.R. non potesse escluderne a priori la rilevanza

Massime di principio

  • L'accertamento tributario per omissione della dichiarazione può essere legittimamente rivolto alla curatela: il curatore, quale rappresentante dell'impresa dopo la dichiarazione di fallimento, è destinatario appropriato dell'atto impositivo anche se il periodo d'imposta è anteriore alla sentenza dichiarativa
  • Non può esistere un vuoto di soggetti obbligati agli adempimenti tributari: o il fallito o il curatore devono assumere la responsabilità degli obblighi dichiarativi; la giurisprudenza può oscillare sull'attribuzione specifica ma l'amministrazione ha titolo ad agire contro la curatela
  • I dati relativi all'imponibile IVA possono essere utilizzati legittimamente dall'Amministrazione come base per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 600/1973, salvo che il contribuente non dimostri l'inesattezza o inattendibilità di tali dati
  • Il giudice di merito non può escludere aprioristicamente la rilevanza di documentazione extracontabile: deve valutare in concreto l'attendibilità delle fonti utilizzate dall'Ufficio e la prova contraria offerta dalla curatela
  • In caso di cassazione per vizi di diritto su questi punti, la causa è rinviata al giudice a quo perché applichi i principi indicati e riesamini il merito, con possibile liquidazione delle spese processuali

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