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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25486/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia verteva sul diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta della Nuova Co.Ed.Mar. di accedere alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 di una cartella di pagamento notificata alla cessionaria per responsabilità sussidiaria, nonché su questioni connesse alla legittimazione ad impugnare atti impositivi notificati al cedente e sui termini di notificazione delle cartelle/ruoli.

La decisione

La Corte ha ritenuto illegittimo il diniego dell'Agenzia: quando la cartella di pagamento sia il primo ed unico atto con cui la pretesa tributaria è comunicata al cessionario essa può rivestire anche natura di atto impositivo e, pertanto, la controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere (art. 6, comma 13 d.l. n. 119/2018 e art. 46 d.lgs. n. 546/1992). La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso dell'Agenzia relativi agli accertamenti sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 119/2018 (definizione agevolata delle controversie)

    Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... aventi ad oggetto atti impositivi ... possono essere definite, a domanda del soggetto ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

    La Corte ha interpretato che la norma si applica anche alla cartella di pagamento che costituisca il primo ed unico atto con cui la pretesa tributaria è comunicata al cessionario: tale cartella può avere natura di atto impositivo e la controversia è quindi definibile.

  • art. 14, d.lgs. n. 472/1997 (cessione d'azienda e responsabilità del cessionario)

    Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda ...

    Il cessionario è responsabile nei limiti previsti, ma non è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto al cedente; può tuttavia chiedere la definizione agevolata se la cartella è il primo atto notificatogli.

  • art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 (controllo formale e cartella derivante da controllo)

    La giurisprudenza e la Corte hanno assimilato la cartella derivante dal controllo formale (art. 36-bis) alla situazione in cui la cartella è primo ed unico atto: anche in tali ipotesi la cartella può essere impugnata sul merito e qualificata, ai fini della definizione, come atto impositivo.

  • art. 25, d.P.R. n. 602/1973 (termine per la notificazione della cartella)

    Il termine di notificazione delle cartelle è rilevante nelle doglianze di legittimità della cartella, ma la Corte ha deciso preliminarmente sulla definibilità della controversia e non ha definitivamente risolto le contestazioni sulla decorrenza dei termini.

  • art. 19 e art. 46, d.lgs. n. 546/1992

    Art. 19: la cartella, se primo atto conoscitivo, è impugnabile anche sul merito ex art. 19. Art. 46: richiamato in relazione agli effetti della definizione agevolata e alla dichiarazione di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento può avere natura anche di atto impositivo quando costituisce il primo ed unico atto con cui viene comunicata la pretesa tributaria al soggetto; in tal caso la controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018.
  • Il cessionario d'azienda è responsabile in solido per le obbligazioni del cedente nei limiti dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 e può chiedere la definizione agevolata se la cartella è il primo atto notificato nei suoi confronti; tuttavia il cessionario non è legittimato a impugnare autonomamente un avviso diretto al cedente (può intervenire ad adiuvandum).
  • Il diniego amministrativo alla domanda di definizione agevolata è sindacabile e, se illegittimo, può comportare la definizione della controversia e l'estinzione del giudizio senza che il merito sostanziale dell'accertamento venga deciso.
  • Nel valutare l'ammissibilità della definizione agevolata conta la natura sostanziale dell'atto (ciò che rileva è se il contribuente è stato messo per la prima volta a conoscenza della pretesa), non la mera qualificazione formale dell'atto ('nomen iuris').
  • Questioni processuali connesse (termine di notifica della cartella, eventuale annullamento o sgravio dell'avviso) possono rimanere irrilevanti se il giudice accerta che ricorre la condizione per la definizione agevolata e dichiara estinto il giudizio.

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