Cassazione Civile, Sentenza n. 25488/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla tassazione di una somma erogata da ENEL nel 2000 a titolo di corresponsione di capitale in luogo della pensione integrativa (Fondenel/PIA). Il contribuente chiedeva il rimborso della ritenuta applicata, sostenendo che l'importo fosse non imponibile o, in subordine, assoggettabile all'aliquota ridotta del 12,5% prevista per il rendimento derivante dall'investimento sul mercato ai sensi dell'art. 6 L. 482/1985 e dell'art. 42 T.U.I.R. La CTP e la CTR avevano deciso diversamente in vari gradi di giudizio e la CTR, in sede di rinvio, aveva riconosciuto l'intera somma come rendimento e la tassazione ridotta, disponendo il rimborso. L'Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR abbia errato nel considerare tutte le somme come "rendimento di polizza" e nell'affidarsi alla sola certificazione ENEL. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la tassazione al 12,5% è applicabile unicamente alla componente effettivamente riconducibile a rendimenti derivanti dall'investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario; le componenti riconducibili a riserve matematiche o a tecniche assicurative non rientrano in tale nozione. Inoltre la Corte ha ribadito che l'onere della prova circa la parte della prestazione ascrivibile a rendimenti da investimento grava sul contribuente e che la mera certificazione del datore di lavoro non è prova sufficiente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio è stato deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della pretesa dell'intimato (ossia senza riconoscere il rimborso) e con compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
art. 42, quarto comma; artt. 16, comma 1, lett. a) e 17
Le somme corrispondenti alla 'sorte capitale' e le varie componenti devono essere distinte: per gli importi maturati fino al 31.12.2000 parte può rientrare nella tassazione separata, mentre la componente derivante da effettivo rendimento di investimento può essere assoggettata alla ritenuta del 12,5% solo se provato l'effettivo investimento sul mercato.
Legge 26 settembre 1985, n. 482
L'aliquota del 12,5% si applica, per la parte appropriata, ai rendimenti derivanti dall'investimento del capitale sul mercato; non si estende a componenti calcolate con riserve matematiche o tecniche assicurative.
Codice di procedura civile
art. 115; art. 384, comma 2; art. 394
Richiamati i principi probatori e la facoltà della Corte di decidere nel merito se non necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, comma 2). Gli artt. relativi alla prova sono stati evocati nell'ambito della valutazione dell'onere probatorio e della regolarità del procedimento.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992
Richiamato nella doglianza dell'Agenzia in relazione ad oneri probatori e produzione documentale; la Corte ha comunque esaminato la questione sotto il profilo probatorio e di corretto accertamento dei fatti.
Codice di procedura civile
Citati dalla parte ricorrente nell'eccezione di nullità e omesso esame di fatto; la Corte ha valutato l'argomento alla luce del complesso probatorio e giurisprudenziale.
Massime di principio
- La tassazione agevolata al 12,5% si applica soltanto alla porzione della prestazione effettivamente derivante da investimenti operati dal fondo sui mercati finanziari; le componenti calcolate tramite riserve matematiche o tecniche assicurative non rientrano nella nozione di 'rendimento' eleggibile.
- L'onere probatorio di dimostrare quale parte della somma corrisposta è ascrivibile a rendimenti da investimento grava sul contribuente che chiede il rimborso; la mera certificazione del datore di lavoro (es. attestazione generica ENEL) non è sufficiente a provare il requisito.
- Il giudice del rinvio deve ricostruire l'impiego delle somme sul mercato finanziario e quantificare il rendimento effettivamente conseguito in relazione a tale impiego, prima di riconoscere l'aliquota ridotta.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare in sede di rinvio la quantificazione del rendimento e la misura tassabile; il divieto di introdurre novità nel giudizio di rinvio non impedisce di sostenere argomentazioni inerenti alla corretta determinazione della componente imponibile.
- Se, dopo il vaglio del materiale probatorio, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., evitando nuovi rinvii.
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