Cassazione Civile, Ordinanza n. 28341/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso dell'IRAP versata da un avvocato per gli anni d'imposta dal 2010 al 2014. In primo grado il contribuente aveva ottenuto esito favorevole; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che i compensi corrisposti a terzi professionisti fossero di importo del tutto irrisorio rispetto ai ricavi dichiarati e che fossero giustificati da domiciliazioni e sostituzioni in udienza, quindi non indice di autonoma organizzazione. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997, sostenendo che il contribuente non avesse provato l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione e che la CTR avesse erroneamente escluso l'IRAP nonostante spese rilevanti per terzi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e una chiara ratio decidendi sulla questione dell'autonoma organizzazione, escludendo quindi la motivazione apparente. Ha respinto anche il secondo motivo perché, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR, i compensi a terzi erano irrisori e funzionalmente collegati a domiciliazioni e sostituzioni in udienza, dunque non dimostravano un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. La Corte ha inoltre osservato che la censura dell'Agenzia mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto senza proporre un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., ed era altresì carente di autosufficienza. La ricorrente è stata condannata alle spese; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 poiché la soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato solo per la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indica il vizio di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sua violazione è invocata per sostenere la nullità della decisione per motivazione apparente
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione era dedotta dall'Agenzia
artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997
norme sul presupposto dell'IRAP; la Corte le applica nel senso che l'imposta non è dovuta in mancanza di autonoma organizzazione
richiamato per l'onere della prova, ma la Corte rileva che la censura dell'Agenzia non poteva risolversi in una diversa valutazione del fatto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indicato come il mezzo corretto per contestare un accertamento di fatto, non la violazione di legge
richiamato per escludere l'inammissibilità del motivo in assenza di un giudizio di merito sovrapponibile nei termini rilevanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile alla parte soccombente perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di IRAP, l'autonoma organizzazione può essere esclusa quando i compensi corrisposti a terzi professionisti siano di importo modesto e risultino funzionalmente giustificati da esigenze strettamente connesse all'esercizio della professione, come domiciliazioni o sostituzioni in udienza.
- La censura che investe l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito sull'entità e sulla funzione dei compensi a terzi non può essere veicolata come violazione di legge, ma richiede una specifica deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza, pur sintetica, renda percepibile la ratio decidendi e consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Ai fini dell'IRAP, il ricorso non occasionale a lavoro altrui è indice di autonoma organizzazione solo se i compensi erogati a terzi sono significativamente rilevanti e attengono all'assetto organizzativo dell'attività professionale; restano invece irrilevanti le prestazioni accessorie tipiche dell'esercizio forense.
- La contestazione della sussistenza del presupposto impositivo deve essere sorretta da una compiuta allegazione dei dati fattuali rilevanti; la mancanza di elementi decisivi, come il dato complessivo dei ricavi rapportato ai compensi, indebolisce la censura in cassazione.
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