Cassazione Civile, Ordinanza n. 25584/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990-1992, invocando la disciplina agevolativa per i soggetti colpiti da eventi sismici. La commissione provinciale aveva accolto la domanda e la commissione regionale aveva confermato il rimborso, ritenendo tardiva o inammissibile in appello la contestazione dell'Ufficio circa la carenza di un presupposto soggettivo e reputando sussistenti i requisiti per il rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, sostenendo che l'istanza di rimborso non indicava il quantum e quindi non poteva generare un silenzio-rifiuto impugnabile; con il secondo ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali, lamentando che la CTR avesse dichiarato inammissibili le difese dell'Ufficio in appello, nonostante si trattasse di contestazioni sui presupposti del rimborso e non di nuove eccezioni vietate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando inoltre che la questione del quantum non risultava devoluta in appello ed era quindi coperta da giudicato interno. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel processo tributario, in tema di impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, l'Amministrazione può difendersi contestando i fatti costitutivi del credito e le eventuali carenze dell'originario ricorso, senza che ciò integri nuova eccezione vietata dall'art. 57 del d.lgs. 546/1992, salvo il limite del giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
è la norma sul perimetro del ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge e vizi processuali.
il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto dell'istanza di rimborso né indicata la sede processuale del documento.
artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992
sono richiamati per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo e l'insuscettibilità dell'istanza di generare un silenzio-rifiuto impugnabile.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
comma 1, lett. g), e comma 3
invocato dall'Ufficio per affermare che l'istanza di rimborso, se priva dell'indicazione del quantum, non sarebbe idonea a costituire oggetto di impugnazione.
richiamato in relazione all'onere probatorio gravante sul contribuente che chiede il rimborso.
norma sostanziale posta a fondamento della domanda di rimborso del 90% delle imposte versate.
art. 1, comma 665, L. 190/2014
richiamato dall'Ufficio insieme alle altre fonti sostanziali relative al rimborso agevolato.
art. 3 Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 2 dicembre 1990
richiamata quale fonte del regime agevolativo invocato dal contribuente.
DPCM 15 gennaio 1991
richiamato quale ulteriore fonte normativa del beneficio fiscale oggetto di causa.
art. 27, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel secondo motivo in combinazione con le norme sulle preclusioni processuali.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ne delimita l'ambito: il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico e non impedisce all'Amministrazione di contestare i fatti costitutivi del rimborso o di eccepire carenze del ricorso introduttivo nel medesimo thema decidendum.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso promosso contro il silenzio-rifiuto, il contribuente deve allegare e provare i presupposti fattuali del diritto restitutorio; l'Amministrazione può contestare in appello i fatti costitutivi della pretesa senza incorrere, per ciò solo, nel divieto di nuove eccezioni.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992 riguarda le eccezioni in senso tecnico e non impedisce la mera difesa diretta a contestare la fondatezza della domanda o a mettere in luce lacune originarie del ricorso introduttivo.
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti non trascritti o non localizzati negli atti, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Una questione non devoluta con i motivi di appello e non più discutibile nel giudizio di legittimità può formare giudicato interno, precludendo l'esame della relativa censura.
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