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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18020/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di una cartella di pagamento relativa a imposta di registro su atti giudiziari e spese processuali. In primo grado il ricorso è stato respinto perché il contraddittorio preventivo è stato ritenuto non necessario per gli atti della riscossione fondati su crediti già definitivi e perché le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili in quanto rivolte contro la cartella, non tempestivamente impugnata. In appello il contribuente ha sostenuto che la CTR avesse omesso di esaminare diverse questioni, tra cui la mancata interruzione del processo per sopravvenuta estinzione di Equitalia, la mancata instaurazione del contraddittorio, i vizi di notifica degli atti presupposti, la decadenza della riscossione, la nullità della cartella e il difetto di motivazione sui calcoli di sanzioni e interessi; ha inoltre contestato la ritualità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione. In cassazione ha articolato cinque motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; nullità o insufficienza della costituzione dell’Agente della riscossione per difetto di ius postulandi; violazione delle norme sul contraddittorio e sulle notifiche; omessa motivazione sulla decadenza; omessa motivazione e illegittimità della cartella per interessi e sanzioni. La Corte ha però rilevato che tutte le censure dirette contro vizi della cartella o degli atti presupposti erano precluse dalla mancata tempestiva impugnazione della cartella stessa, che aveva reso definitiva la pretesa tributaria; ha inoltre affermato la ritualità della difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro senza necessità di specifica prova del presupposto organizzativo. L’omessa pronuncia è stata esclusa perché le ragioni assorbenti del rigetto in appello rendevano superfluo l’esame delle ulteriori doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR del Lazio. Ha ritenuto infondate le doglianze sull’omessa pronuncia, sulla ritualità della costituzione dell’Agente della riscossione e sui vizi di notifica, contraddittorio, decadenza, interessi e sanzioni, osservando che tali questioni erano tutte precluse dalla mancata impugnazione tempestiva della cartella di pagamento, divenuta definitiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché le rationes decidendi assorbenti rendevano superfluo l’esame delle ulteriori questioni.

  • art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali del processo tributario, senza che la Corte vi ravvisi violazione.

  • art. 17 legge n. 212/2000

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio preventivo; la Corte ribadisce che nella riscossione mediante ruolo non sussiste un obbligo generalizzato di preventiva interlocuzione.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato in tema di notificazione della cartella; la Corte reputa precluse le censure sui vizi della notifica per mancata impugnazione tempestiva della cartella.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato in tema di notificazioni degli atti tributari, ma senza incidenza sul decisum per la preclusione derivante dalla definitività della cartella.

  • art. 7 legge n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente sul difetto di motivazione degli atti della riscossione; la censura è respinta perché riferita a cartella non tempestivamente impugnata.

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta interruzione del processo per sopravvenuta estinzione di Equitalia, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta interruzione del processo per sopravvenuta estinzione di Equitalia, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte rigetta le censure.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità processuali e omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    utilizzato per dedurre omessa/insufficiente motivazione su vari punti controversi; la Corte ritiene i motivi infondati.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato nella ricostruzione della facoltà di affidare il patrocinio all’Avvocatura dello Stato in casi speciali; la Corte precisa che, in talune ipotesi, la costituzione tramite avvocato esterno è comunque rituale.

  • art. 4 e art. 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamati come cornice per l’affidamento del patrocinio a professionisti esterni da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 1, comma 5, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    richiamato per i criteri generali di scelta del difensore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; la Corte afferma la ritualità della costituzione con avvocato del libero foro senza ulteriori formalità nei casi consentiti.

  • Cass. 19/11/2019, n. 30008

    citata a sostegno del principio secondo cui la scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocati esterni, nei casi previsti, presuppone implicitamente la sussistenza delle condizioni di legge senza necessità di specifica prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, i vizi della cartella di pagamento e degli atti presupposti devono essere fatti valere con tempestiva impugnazione della cartella stessa, che costituisce il primo atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa erariale; se la cartella non viene impugnata nei termini, tali vizi restano preclusi nelle successive impugnazioni degli atti della riscossione.
  • Nell’impugnazione di atti esecutivi o cautelari della riscossione, l’assenza di autonoma impugnazione dell’atto presupposto rende definitive le questioni che lo riguardano, inclusi i profili di notifica, motivazione, decadenza, interessi e sanzioni.
  • Il giudice di appello non incorre in omessa pronuncia quando le ragioni poste a base della decisione sono assorbenti rispetto alle ulteriori censure, le quali risultano implicitamente disattese.
  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio mediante avvocati del libero foro nei casi consentiti dall’assetto normativo e convenzionale applicabile, senza necessità di una specifica prova in giudizio del presupposto organizzativo che abilita tale scelta.
  • Nella riscossione mediante ruolo non è configurabile un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente per ogni atto della sequenza esattiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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