Cassazione Penale, Sentenza n. 30401/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza del tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per più capi di imputazione, tra cui associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati in materia di stupefacenti e un reato in materia di armi. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza limitatamente al capo associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990 aggravato dall'art. 416-bis.1 c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione, perché il tribunale non avrebbe considerato che l'interessato era già destinatario di altre ordinanze custodiali in più procedimenti riguardanti le medesime contestazioni, nello stesso arco temporale e nello stesso territorio, e che in tali procedimenti il suo ruolo veniva descritto in modo incoerente come semplice partecipe o come organizzatore; inoltre, secondo la difesa, mancavano indici di stabile frequentazione con i presunti sodali e il compendio indiziario si riduceva a poche intercettazioni criptiche; 2) violazione dell'art. 275 c.p.p., perché la custodia in carcere sarebbe stata sproporzionata e non adeguata rispetto alla posizione del ricorrente, che secondo la difesa doveva essere differenziata da quella di altri soggetti più gravemente coinvolti nel sodalizio mafioso e nel traffico di droga. L'ordinanza impugnata aveva invece valorizzato un quadro indiziario di stabile inserimento del ricorrente in un sodalizio dedito al narcotraffico, con ruolo di fornitore di cocaina, contatti con altri partecipi e perdurante attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che l'impugnazione difettasse di interesse, perché contestava solo uno dei titoli cautelari posti a base della misura, senza censurare gli altri capi relativi a reati in materia di armi e stupefacenti, sicché l'eventuale accoglimento non avrebbe comunque eliminato la misura. Ha inoltre giudicato entrambi i motivi generici e manifestamente infondati: quanto al primo, la difesa non aveva assolto l'onere di allegare gli atti necessari a sostenere la dedotta contestazione a catena o il bis in idem cautelare, e comunque non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza sulla gravità indiziaria; quanto al secondo, ha ribadito che per il reato associativo aggravato opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria, superabile solo con elementi concreti di recesso o esaurimento dell'attività associativa, non con il mero decorso del tempo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la discussione orale in camera di consiglio su richiesta della difesa.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare i limiti di esposizione dei motivi del ricorso.
evocato con riguardo alla cd. contestazione a catena e alla retrodatazione della custodia cautelare.
richiamato per i principi di adeguatezza e proporzionalità della misura e per la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere nei casi previsti dal comma 3.
la Corte ribadisce che, per il reato associativo aggravato, opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, superabile solo con specifici elementi contrari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
indicato come reato associativo in materia di stupefacenti, rispetto al quale è stata ritenuta operante la disciplina cautelare rafforzata.
indicato come aggravante di agevolazione mafiosa del reato associativo in materia di stupefacenti.
richiamato per il concorso di persone nei vari capi di imputazione.
richiamato per la continuazione nei diversi reati contestati.
richiamato nel capo relativo ai reati in materia di armi.
richiamato nel capo relativo ai reati in materia di armi.
richiamato per plurimi episodi di detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando censuri solo uno dei più autonomi titoli cautelari e l'eventuale accoglimento non produrrebbe alcun vantaggio concreto, restando la misura fondata sugli altri titoli non impugnati.
- Chi deduce in cassazione una contestazione a catena o un bis in idem cautelare deve allegare in modo specifico gli atti e gli elementi necessari a consentire al giudice la verifica delle condizioni di operatività dell'eccezione; in difetto di allegazione la censura è generica e non scrutinabile.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla gravità indiziaria è inammissibile quando si risolve in affermazioni astratte e non si confronta con la ricostruzione puntuale contenuta nell'ordinanza impugnata.
- Per i reati associativi ai fini cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere può essere vinta solo da elementi concreti che dimostrino il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività criminosa; il mero decorso del tempo non basta.
- La censura di sproporzione della misura cautelare è infondata quando non indica specifici elementi individualizzanti idonei a superare la presunzione legale applicabile e a dimostrare l'inadeguatezza della custodia carceraria rispetto alla posizione concreta dell'indagato.
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