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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24066/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015 relativo a due immobili della contribuente, iscritti in categoria D/2 e dedotti come ruderi fatiscenti, inagibili e non utilizzati da tempo. La società ha sostenuto che la riduzione del 50% dell’imposta spettasse perché lo stato di inagibilità era oggettivo, stabile nel tempo e già emerso in altri procedimenti e documenti, tra cui una consulenza tecnica d’ufficio, revoche di licenze di esercizio e precedenti sentenze favorevoli passate in giudicato. Con l’unico motivo di ricorso ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011, lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso il beneficio per mancata formalizzazione della denuncia di inagibilità e per mancato riconoscimento dell’efficacia del giudicato esterno, nonostante l’asserita conoscenza del Comune circa la condizione dei beni. Le controparti hanno resistito anche eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché accerti per l’anno 2015 se lo stato di inagibilità/inabitabilità degli immobili fosse sussistente e invariato rispetto a quanto già emerso nei precedenti giudizi, tale da giustificare la riduzione IMU. La Corte ha escluso l’inammissibilità del ricorso perché la censura era sufficientemente specifica. Ha chiarito che il diverso anno d’imposta impedisce una automatica applicazione del giudicato, ma non esclude che il giudice debba verificare la permanenza delle condizioni fattuali già accertate. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando l’inagibilità è nota al Comune, il contribuente non è tenuto a provarla nuovamente né a presentare formale richiesta del beneficio, essendo la disciplina improntata a collaborazione e buona fede.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    invocato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di efficacia del giudicato esterno, da valutare però alla luce della variabilità nel tempo dello stato dell’immobile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla condizione di inagibilità degli immobili

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel ricorso quale norma rilevante ai fini della riduzione del tributo in presenza di inagibilità/inabitabilità e dei relativi accertamenti

  • art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    norma sostanziale applicata alla disciplina IMU, per la riduzione del 50% in caso di immobile inagibile o inabitabile

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato in via analogica e interpretativa come disciplina della riduzione del 50% per immobili inagibili/inabitabili ai fini dell’ICI, principio esteso all’IMU

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato per affermare che i rapporti tra ente impositore e contribuente devono essere improntati a collaborazione e buona fede

  • art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato per il principio secondo cui non può essere richiesta al contribuente la prova di fatti documentalmente noti all’ente impositore

  • art. 4, L. 4 gennaio 1968, n. 15

    citata dalla CTR come norma relativa alla dichiarazione sostitutiva che il contribuente avrebbe potuto presentare per l’agevolazione

Massime di principio

  • La riduzione del 50% dell’imposta sugli immobili inagibili o inabitabili presuppone l’accertamento della concreta e attuale permanenza delle condizioni di fatto che giustificano il beneficio; se tali condizioni permangono per l’intero anno, la riduzione si estende a tutto il periodo d’imposta e, se persistono, anche agli anni successivi.
  • Il giudicato formatosi su annualità diverse non si applica automaticamente a tributi periodici quando il presupposto di fatto è suscettibile di mutare nel tempo; tuttavia il giudice deve verificare se lo stato di fatto già accertato sia rimasto invariato nell’anno controverso.
  • Quando l’inagibilità dell’immobile è già documentalmente o ufficialmente nota all’ente impositore, il contribuente non può essere gravato dell’onere di fornire nuovamente la prova di quel fatto né della presentazione di una formale istanza, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede.
  • In tema di beneficio fiscale per immobili inagibili, il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi allegati dal contribuente idonei a dimostrare la permanenza della condizione oggettiva del bene, inclusi precedenti accertamenti tecnici, provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie pregresse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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