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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01663/2026 del 25/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società in accomandita semplice e, per riflesso, alla socia accomandante superstite dopo il decesso dell'unico socio accomandatario. L'Ufficio aveva determinato, per l'anno 2006 e in assenza di dichiarazione, il reddito della società, recuperando anche IRAP e IVA, e poi rideterminando il reddito di partecipazione della socia. La contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo che la notifica ricevuta dopo la morte del socio accomandatario non poteva renderla responsabile delle pretese fiscali della società; che l'obbligo di nominare un amministratore provvisorio per l'ordinaria amministrazione vale solo per i primi sei mesi; che, comunque, l'eventuale ingerenza non le attribuiva la qualità di legale rappresentante; e che, se la società era ancora esistente, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede sociale. In Cassazione ha denunciato violazione degli artt. 2313, 2272, 2284, 2289 e 2323 c.c., censurando la ritenuta validità della notifica e la sua pretesa legittimazione a ricevere/impugnare l'atto intestato alla società.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto dalla socia in qualità di accomandante avverso l'avviso intestato alla società, perché l'atto impositivo era diretto a un soggetto diverso e non incideva immediatamente sulla sua sfera personale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso originario nella parte proposta quale socia accomandante. Ha invece rigettato il ricorso proposto dalla medesima in proprio, ritenendo corretto l'accertamento di merito secondo cui la gestione di fatto della società dopo il venir meno dell'unico accomandatario comportava la perdita della limitazione di responsabilità ex art. 2320 c.c. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con anche il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2313 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla disciplina delle società in accomandita semplice e sulla posizione del socio accomandante.

  • art. 2272 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione allo scioglimento della società.

  • art. 2284 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di successione nella quota e vicende del rapporto sociale dopo la morte del socio.

  • art. 2289 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla liquidazione della quota del socio.

  • art. 2323 c.c.

    La Corte lo interpreta nel senso che, mancando tutti i soci accomandatari, la norma prevede sostituzione dei soci venuti meno e nomina provvisoria di un amministratore per l'ordinaria amministrazione, senza attribuire al socio accomandante superstite il potere di rappresentanza della società.

  • art. 2320 c.c.

    L'ingerenza del socio accomandante nella gestione comporta la perdita della limitazione di responsabilità, ma non attribuisce il potere di rappresentanza della società.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha cassato la sentenza e deciso nel merito, dichiarando inammissibile l'originario ricorso senza rinvio a nuovo giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 5 T.U.I.R.

    Richiamato per la rideterminazione del reddito di partecipazione della socia in conseguenza dell'accertamento sul reddito della società.

  • art. 1, comma 190, L. 197/2022

    Richiamato nella istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata, ma la manifestazione di volontà non ha avuto seguito.

Massime di principio

  • La legittimazione processuale a impugnare un atto impositivo intestato a una società spetta, in via ordinaria, al soggetto passivo cui l'atto è diretto; chi riceve materialmente la notifica ma non è destinatario dell'imposizione non ha legittimazione attiva a proporre il ricorso contro quell'atto.
  • Il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e va verificato sulla base della fattispecie giuridica dedotta in giudizio, indipendentemente dalla reale titolarità sostanziale del rapporto.
  • Nelle società in accomandita semplice, la sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari non attribuisce al socio accomandante superstite la qualità di rappresentante legale della società; l'eventuale gestione di fatto comporta solo la perdita del beneficio della responsabilità limitata, non il potere di rappresentanza.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità originaria del ricorso.
  • L'atto impositivo notificato alla società non produce, di regola, effetti immediatamente lesivi nella sfera personale del socio accomandante che non sia destinatario diretto della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAziendaContenzioso tributario
RamiProcesso civileCommercialeTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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