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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29942/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale relativo a una centrale geotermica denominata "Molinetto", sita in Comune di Castelnuovo Val di Cecina. In sede DOCFA la rendita era stata aumentata da euro 42.556,00 a euro 212.020,00. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale della società, ritenendo che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione non avessero rilevanza catastale perché assimilabili alle miniere, mentre vapordotti, alternatori e trasformatori dovevano invece essere considerati ai fini della rendita. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di norme catastali perché i pozzi geotermici, essendo componenti strutturali della centrale dotate di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo, avrebbero dovuto concorrere alla stima. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale: con due motivi hanno censurato l'inclusione, nella rendita, di vapordotti, alternatori e trasformatori, sostenendo che i primi sarebbero opere esterne al perimetro dell'immobile e gli altri impianti non stabilmente infissi al suolo; con il terzo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. per il rigetto della censura sulla quantificazione dei costi e sul deprezzamento, assumendo che la Corte territoriale avesse trascurato la perizia di parte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato i primi due motivi del ricorso incidentale e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre posto a carico delle ricorrenti incidentali l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    "Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali."

    La norma viene letta come base per includere nella nozione catastale di immobile le costruzioni stabili e, in collegamento con la disciplina speciale delle centrali elettriche, anche gli elementi strutturalmente e funzionalmente integrati alla centrale.

  • art. 10 legge 11 luglio 1942, n. 843

    Richiamato dai controricorrenti per sostenere l'esclusione di alcuni cespiti dalla rendita; la Corte rigetta tale tesi nel merito per i vapordotti e gli impianti connessi alla produzione elettrica.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88

    È la disposizione applicabile ratione temporis che, secondo la Corte, impone di includere nella rendita catastale delle centrali geotermiche i componenti non separabili senza pregiudizio della funzione di generazione energetica.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    È richiamato come conferma interpretativa, pur non applicabile ratione temporis, dell'inclusione degli impianti funzionali al processo produttivo nella stima catastale.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La Corte ribadisce che la norma, operante dal 1° gennaio 2016, non ha efficacia retroattiva e quindi non disciplina la fattispecie in esame, anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge, accolto per il ricorso principale e respinto per i primi due motivi incidentali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto nel terzo motivo incidentale, dichiarato inammissibile perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi indebiti; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica, per i fatti anteriori alla riforma del 2016, devono essere inclusi i componenti strutturalmente e funzionalmente indispensabili al ciclo produttivo, anche se collocati nel sottosuolo o in posizione a monte o a valle del generatore, purché non separabili senza pregiudizio alla funzione della centrale.
  • Non è corretto assimilare i pozzi di una centrale geotermica alle miniere quando essi siano parte integrante dell'impianto di produzione energetica: ciò che rileva, ai fini catastali, è la funzione di produzione elettrica dell'unità immobiliare complessa e non l'attività estrattiva in senso minerario.
  • Ai fini dell'inclusione nella rendita catastale assumono rilievo anche impianti e macchinari amovibili, se connessi in modo strutturale e funzionale al bene complesso e indispensabili alla sua autonomia funzionale e reddituale.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri officiosi non consentiti; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove o contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice.
  • La consulenza tecnica di parte e la perizia stragiudiziale asseverata costituiscono mere allegazioni difensive e non hanno autonomo valore probatorio: il giudice di merito può disattenderle senza una confutazione analitica quando fondi la decisione su elementi incompatibili con esse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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