Cassazione Civile, Ordinanza n. 17198/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione onerosa di terreni ubicati in Locri. La contribuente impugnava l'atto sostenendo, in sintesi, che il valore del terreno non potesse essere agganciato al maggior valore rettificato in sede di imposta di registro ma dovesse essere riferito al prezzo effettivo di vendita; che l'avviso fosse carente di motivazione; che difettasse prova della valida sottoscrizione/delega dell'atto; che non ricorressero i presupposti per la tassazione della plusvalenza ex art. 67 t.u.i.r. in ragione delle caratteristiche concrete del suolo; e che alcuni motivi fossero stati erroneamente ritenuti inammissibili per preclusioni processuali. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione della plusvalenza sulla base del prezzo di vendita; in appello la CTR aveva respinto l'impugnazione della contribuente. In cassazione venivano dedotti sei motivi: violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992; violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 in relazione a un motivo fondato sulla sentenza costituzionale n. 37/2015; violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 l. n. 212/2000 per difetto di motivazione; violazione dell'art. 68 t.u.i.r.; violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per difetto di prova della delega/sottoscrizione; violazione dell'art. 67 t.u.i.r. per insussistenza del presupposto impositivo o per errata valutazione della natura del terreno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati, in parte corretti nella motivazione ma non nel dispositivo, i motivi relativi al difetto di motivazione dell'avviso e alla determinazione della plusvalenza, osservando che l'atto era sufficientemente motivato perché indicava gli elementi essenziali della pretesa e che, nel processo tributario, la verifica dell'effettiva plusvalenza e dei criteri di stima può essere svolta nel successivo contraddittorio. Ha inoltre escluso che il quarto motivo fosse ammissibile, perché la questione sulla base di calcolo della plusvalenza risultava già accolta in primo grado, con conseguente difetto di interesse. Quanto ai motivi relativi alla sottoscrizione/delega dell'atto, li ha dichiarati inammissibili perché la questione non era stata tempestivamente proposta nel ricorso introduttivo e non poteva essere introdotta per la prima volta nelle fasi successive, neppure in presenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 37/2015. Infine ha rigettato il motivo sul presupposto impositivo ex art. 67 t.u.i.r., affermando che ai fini fiscali è sufficiente la potenzialità edificatoria del terreno in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima l'emissione dell'avviso di accertamento utilizzato dall'Ufficio per recuperare a tassazione la plusvalenza non dichiarata.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per dedurre l'asserita inammissibilità dell'appello o dei motivi, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non consente di introdurre in appello questioni nuove non dedotte nel ricorso introduttivo; la sopravvenienza della sentenza costituzionale n. 37/2015 non vale a superare le preclusioni.
art. 42, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la sua violazione è stata invocata per il difetto di motivazione e per la dedotta mancanza di valida sottoscrizione; la Corte distingue tra nullità per motivazione e nullità per sottoscrizione, quest'ultima soggetta a tempestiva deduzione.
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
la motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.
art. 68, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
nel caso concreto la censura è stata dichiarata priva di interesse o comunque non idonea a ottenere un diverso esito, poiché il primo giudice aveva già ridotto la pretesa al prezzo di vendita.
art. 67, primo comma, lett. b, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
le plusvalenze da cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria sono imponibili se il terreno è edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
ha valore di interpretazione autentica: ai fini fiscali un'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche senza approvazione regionale o strumenti attuativi.
art. 136 Cost.
le pronunce di incostituzionalità operano retroattivamente nei limiti dei rapporti esauriti; ciò non supera però le preclusioni processuali già maturate.
art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87
richiamato per il regime degli effetti delle decisioni della Corte costituzionale sui giudizi pendenti.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'ambito della cognizione del giudice tributario può essere modificato solo nei casi di motivi aggiunti nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'avviso di accertamento è un atto a contenuto essenziale: la motivazione è sufficiente se mette il contribuente in condizione di comprendere la pretesa, contestarne l'an e il quantum e difendersi efficacemente.
- La nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione è una questione diversa dalla nullità per difetto di motivazione: deve essere dedotta tempestivamente nel ricorso introduttivo e non può essere proposta per la prima volta nelle fasi successive, neppure se nel frattempo interviene una pronuncia di illegittimità costituzionale pertinente.
- Nel processo tributario, fondato sulla struttura impugnatoria, i motivi di ricorso e di appello devono investire questioni già dedotte nel thema decidendum; una censura nuova è inammissibile se richiede accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.
- Ai fini della tassazione delle plusvalenze su terreni edificabili, rileva la qualificazione urbanistica del bene secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, non essendo necessarie l'approvazione regionale né l'adozione di strumenti attuativi.
- In materia di plusvalenze immobiliari, quando il primo giudice abbia già accolto in parte la doglianza del contribuente sul criterio di quantificazione del reddito, il motivo reiterato in appello o in cassazione può difettare di interesse se non mira a una diversa statuizione utilmente conseguibile.
- L'efficacia retroattiva delle decisioni della Corte costituzionale opera nei giudizi pendenti, ma non consente di eludere le preclusioni processuali maturate né di introdurre ex post questioni mai tempestivamente sollevate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17180/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17182/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17184/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17185/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17188/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17189/2025 del 26/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →