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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17198/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione onerosa di terreni ubicati in Locri. La contribuente impugnava l'atto sostenendo, in sintesi, che il valore del terreno non potesse essere agganciato al maggior valore rettificato in sede di imposta di registro ma dovesse essere riferito al prezzo effettivo di vendita; che l'avviso fosse carente di motivazione; che difettasse prova della valida sottoscrizione/delega dell'atto; che non ricorressero i presupposti per la tassazione della plusvalenza ex art. 67 t.u.i.r. in ragione delle caratteristiche concrete del suolo; e che alcuni motivi fossero stati erroneamente ritenuti inammissibili per preclusioni processuali. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione della plusvalenza sulla base del prezzo di vendita; in appello la CTR aveva respinto l'impugnazione della contribuente. In cassazione venivano dedotti sei motivi: violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992; violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 in relazione a un motivo fondato sulla sentenza costituzionale n. 37/2015; violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 l. n. 212/2000 per difetto di motivazione; violazione dell'art. 68 t.u.i.r.; violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per difetto di prova della delega/sottoscrizione; violazione dell'art. 67 t.u.i.r. per insussistenza del presupposto impositivo o per errata valutazione della natura del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati, in parte corretti nella motivazione ma non nel dispositivo, i motivi relativi al difetto di motivazione dell'avviso e alla determinazione della plusvalenza, osservando che l'atto era sufficientemente motivato perché indicava gli elementi essenziali della pretesa e che, nel processo tributario, la verifica dell'effettiva plusvalenza e dei criteri di stima può essere svolta nel successivo contraddittorio. Ha inoltre escluso che il quarto motivo fosse ammissibile, perché la questione sulla base di calcolo della plusvalenza risultava già accolta in primo grado, con conseguente difetto di interesse. Quanto ai motivi relativi alla sottoscrizione/delega dell'atto, li ha dichiarati inammissibili perché la questione non era stata tempestivamente proposta nel ricorso introduttivo e non poteva essere introdotta per la prima volta nelle fasi successive, neppure in presenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 37/2015. Infine ha rigettato il motivo sul presupposto impositivo ex art. 67 t.u.i.r., affermando che ai fini fiscali è sufficiente la potenzialità edificatoria del terreno in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'avviso di accertamento è un atto a contenuto essenziale: la motivazione è sufficiente se mette il contribuente in condizione di comprendere la pretesa, contestarne l'an e il quantum e difendersi efficacemente.
  • La nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione è una questione diversa dalla nullità per difetto di motivazione: deve essere dedotta tempestivamente nel ricorso introduttivo e non può essere proposta per la prima volta nelle fasi successive, neppure se nel frattempo interviene una pronuncia di illegittimità costituzionale pertinente.
  • Nel processo tributario, fondato sulla struttura impugnatoria, i motivi di ricorso e di appello devono investire questioni già dedotte nel thema decidendum; una censura nuova è inammissibile se richiede accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.
  • Ai fini della tassazione delle plusvalenze su terreni edificabili, rileva la qualificazione urbanistica del bene secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, non essendo necessarie l'approvazione regionale né l'adozione di strumenti attuativi.
  • In materia di plusvalenze immobiliari, quando il primo giudice abbia già accolto in parte la doglianza del contribuente sul criterio di quantificazione del reddito, il motivo reiterato in appello o in cassazione può difettare di interesse se non mira a una diversa statuizione utilmente conseguibile.
  • L'efficacia retroattiva delle decisioni della Corte costituzionale opera nei giudizi pendenti, ma non consente di eludere le preclusioni processuali maturate né di introdurre ex post questioni mai tempestivamente sollevate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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