Cassazione Civile, Ordinanza n. 05646/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria le aveva contestato, per l'anno d'imposta 2012, l'indebita detrazione IVA su operazioni di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, le fatture risultavano emesse da una società formalmente estera ma sostanzialmente operante in Italia, in un contesto di frode nel settore dei rottami. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in tre profili: (1) violazione dell'art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. 471/1997, sostenendo che la società emittente fosse sì esterovestita ma esistente e che dunque le operazioni dovessero considerarsi reali; (2) violazione delle regole sull'onere della prova, assumendo che la prova dell'esterovestizione non bastasse a dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni e che l'Ufficio non avesse provato il coinvolgimento consapevole nella frode; (3) erroneo mancato riconoscimento di un giudicato favorevole relativo ad annualità precedenti sull'assenza di esterovestizione e sulla reale esistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo perché la prova che la società fornitrice fosse esterovestita non esclude, di per sé, la possibilità che le operazioni fatturate siano soggettivamente inesistenti: la localizzazione in Italia del soggetto formalmente estero non prova automaticamente né l'effettività della sua struttura operativa né la reale riferibilità delle operazioni. Ha respinto anche il secondo profilo, osservando che la CTR aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, l'assenza di struttura operativa dei soggetti coinvolti, la trasmissione delle fatture da luoghi anomali e altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la frode e la consapevolezza del cessionario; inoltre, nel regime IVA e reverse charge, il diritto alla detrazione non spetta quando il cessionario utilizzi un fornitore fittizio o sappia/avrebbe dovuto sapere della frode, salvo prova del vero fornitore quale soggetto passivo IVA. Ha infine escluso l'efficacia del giudicato invocato, ribadendo che ciascun periodo d'imposta è autonomo e le decisioni su annualità diverse non fanno stato tra loro se riguardano elementi variabili da periodo a periodo. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. n. 471 del 1997
"se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta... La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro"
Nel caso di operazioni inesistenti, la norma consente l'applicazione della sanzione amministrativa prevista; la Corte ha ritenuto correttamente applicato il secondo periodo della disposizione, poiché le operazioni erano state accertate come inesistenti.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo oltre al coordinamento con le altre norme invocate.
artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati in relazione al diritto alla detrazione IVA e ai poteri di accertamento; la Corte ha ribadito che la detrazione non è riconoscibile quando l'operazione si iscriva in una frode o sia collegata a fornitore fittizio.
La Corte ha ritenuto che l'Ufficio potesse assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti sulla sussistenza della frode e sulla consapevolezza del cessionario.
Richiamato per sostenere il valore delle presunzioni; la Corte ha valorizzato gli indizi raccolti dall'Ufficio e condivisi dal giudice di merito.
Richiamato per la prova presuntiva; la Corte ha confermato che gli elementi indiziari possono dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso IVA, la prova che un fornitore sia esterovestito non equivale, da sola, a prova della reale esistenza soggettiva delle operazioni fatturate: la collocazione formale o sostanziale in Italia di un soggetto non dimostra automaticamente l'effettiva operatività della struttura né la riferibilità delle operazioni a quel soggetto.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e reverse charge, il diritto alla detrazione IVA non può essere riconosciuto al cessionario quando questi abbia partecipato alla frode, sappia o avrebbe dovuto sapere dell'evasione, oppure risulti consapevole dell'indicazione in fattura di un fornitore fittizio senza provare che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA.
- L'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; una volta fornito tale quadro indiziario, grava sul contribuente l'onere di offrire prova contraria adeguata.
- Nel processo tributario, il giudicato formatosi su una determinata annualità d'imposta non si estende automaticamente alle diverse annualità, perché ciascun periodo d'imposta dà luogo a un rapporto obbligatorio autonomo; ciò vale soprattutto per elementi fattuali variabili da anno a anno.
- L'accertamento della sola esterovestizione del fornitore non esclude, sul piano logico e giuridico, la configurabilità di operazioni soggettivamente inesistenti e la conseguente irrogazione delle sanzioni previste per l'indebita detrazione IVA.
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