Cassazione Civile, Ordinanza n. 27128/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Una società che svolge attività di compravendita di immobili propri ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con recupero di IRES, IRAP e IVA oltre interessi e sanzioni. L'accertamento traeva origine da due verifiche della Guardia di Finanza: la prima basata sull'analisi delle compravendite secondo i dati OMI e l'eventuale mutuo degli acquirenti; la seconda fondata su indagini finanziarie sui conti della società e di tre soci, dalle quali risultavano versamenti bancari non giustificati, ricavi non contabilizzati riconducibili a più compravendite immobiliari e l'omessa fatturazione di una caparra. In appello la contribuente aveva sostenuto, da un lato, l'illegittimità dell'acquisizione di dati finanziari relativi ad altri conti correnti in mancanza della formale autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza; dall'altro, che i versamenti in contanti non potessero sommarsi ai ricavi derivanti dalle compravendite, prospettando una duplicazione della pretesa impositiva e richiamando documentazione che avrebbe escluso la riferibilità dei versamenti ad operazioni commerciali. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 21-octies L. 241/1990 per l'utilizzo di indagini bancarie svolte senza autorizzazione formale; 2) violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 23 Cost., per avere la CTR ritenuto imponibili i versamenti nonostante la dedotta prova documentale della loro estraneità a operazioni commerciali e nonostante il preteso cumulo di metodi di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la mancanza dell'autorizzazione per l'acquisizione di dati bancari non comporta, in mancanza di una specifica previsione, l'inutilizzabilità degli elementi raccolti, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio o la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale; nel caso concreto tale pregiudizio non era stato neppure allegato e la società aveva comunque potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico e comunque meramente devolutivo di questioni di merito: la ricorrente non aveva indicato in modo puntuale la prova documentale asseritamente decisiva né aveva contrastato specificamente la presunzione legale di imponibilità dei versamenti bancari, che richiede una controprova analitica con specifica riferibilità di ogni singolo versamento. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia, ma è stato dato atto della debenza del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'acquisizione di dati bancari è assistita da una presunzione legale in ambito tributario; la mancanza della formale autorizzazione non comporta di per sé inutilizzabilità degli elementi raccolti, salvo concreto pregiudizio o lesione di diritti fondamentali.
art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241
La dedotta violazione formale non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto quando l'irregolarità non incide sul contenuto dispositivo e non arreca un concreto pregiudizio.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I versamenti bancari non giustificati sono presuntivamente rilevanti ai fini dell'accertamento e il contribuente deve fornire una prova analitica della loro estraneità a materia imponibile.
Il motivo che deduce una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile se non si confronta specificamente con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, non è stato ritenuto decisivo per superare la disciplina delle presunzioni e dell'utilizzabilità delle prove in materia tributaria.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che, nell'attività amministrativa di accertamento tributario, la regola di inutilizzabilità propria del processo penale discenda dall'articolo 24 Cost., salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per affermare che l'obbligo di motivazione riguarda i provvedimenti amministrativi e non atti meramente preparatori e organizzativi come l'autorizzazione alle indagini bancarie.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione non si estende all'autorizzazione interna alle indagini finanziarie, qualificata come atto organizzativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, l'irregolare acquisizione di dati bancari da parte della Guardia di Finanza o dell'Amministrazione finanziaria non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del materiale probatorio, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio difensivo o la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
- L'autorizzazione alle indagini bancarie ha natura organizzativa e interna all'amministrazione; non è un provvedimento impositivo e, come tale, non richiede una motivazione assimilabile a quella degli atti lesivi della sfera del contribuente.
- Le movimentazioni bancarie non giustificate operano come presunzioni idonee a fondare la pretesa fiscale; per superarle il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica sulla riferibilità di ciascun versamento a operazioni non imponibili o già considerate nell'accertamento.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente una censura che si limiti a contestare in modo generico il merito della valutazione probatoria del giudice di appello: il motivo deve confrontarsi puntualmente con gli atti e con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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