Cassazione Civile, Ordinanza n. 29794/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'annualità 2009, recuperando a tassazione ai fini IRAP, IRES e IVA maggiori ricavi non contabilizzati e costi ritenuti oggettivamente inesistenti, non inerenti o non documentati, oltre a violazioni formali e sanzioni; ai soci erano stati notificati avvisi analoghi per utili extracontabili. I contribuenti avevano impugnato gli atti, ma i ricorsi erano stati respinti in primo e secondo grado. In cassazione la società aveva dedotto: violazione dell'art. 12, comma 2, L. n. 212/2000 per insufficiente indicazione delle ragioni della verifica e delle fonti di innesco; violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per mancata esibizione dei processi verbali di accesso e difetto di motivazione; nullità della sentenza per carenza di motivazione sul recupero di ricavi non contabilizzati; violazione dell'art. 2697 c.c. sul mancato riconoscimento dei costi; omessa pronuncia ex artt. 112 e 345 c.p.c. su interessi e sanzioni; illegittimità dell'imputazione pro quota ai soci del maggior reddito sociale. Nel corso del giudizio, i soci hanno presentato domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018 e il giudizio nei loro confronti è stato dichiarato estinto; successivamente la società ha presentato autonoma istanza di definizione agevolata ex L. n. 197/2022, depositando domanda e quietanza del versamento della prima rata.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso della società nel merito, perché ha ritenuto che la controversia, per la società, si fosse estinta a seguito della valida definizione agevolata depositata in cassazione. Ha interpretato il precedente decreto di estinzione come riferito soltanto ai soci, in ragione della natura scindibile del giudizio e del fatto che la relativa istanza di condono era stata presentata solo da essi. Per la società, invece, ha rilevato che l'autonoma domanda di definizione agevolata presentata nel 2023 era completa della documentazione richiesta e del versamento della prima rata, con conseguente declaratoria di estinzione del processo anche nei suoi confronti. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina del condono. La Corte ha inoltre affermato un principio di diritto sulla portata soggettivamente limitata del decreto di estinzione in presenza di giudizio di legittimità scindibile e su come esso vada interpretato alla luce anche della motivazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente come norma che esigerebbe una specifica indicazione delle ragioni della verifica fiscale e dell'oggetto dei controlli; la Corte non ne affronta il merito perché dichiara estinto il giudizio
invocato per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso; non esaminato nel merito per estinzione del processo
art. 52, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato a sostegno dell'obbligo di esibizione dei processi verbali di accesso; non scrutinato nel merito
invocato in relazione al riparto dell'onere della prova sul recupero dei ricavi e sul mancato riconoscimento dei costi; non esaminato nel merito
richiamati per la censura di omessa pronuncia su interessi e sanzioni; non esaminati nel merito
usato per valutare la portata del decreto presidenziale di estinzione e la rimessione della causa in udienza
richiamato per escludere che il tardivo rilievo dell'Agenzia potesse essere trattato come revocazione o correzione di errore materiale
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. in L. n. 136/2019
ha fondato la definizione agevolata presentata dai soci e la conseguente estinzione limitata al loro segmento del giudizio
art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
ha fondato la definizione agevolata presentata dalla società; il deposito della domanda e della quietanza della prima rata entro il termine previsto comporta l'estinzione del processo
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023
richiamato in relazione alla modifica del termine e delle modalità di deposito della documentazione per la definizione agevolata
richiamato dalla ricorrente solo come criterio ermeneutico delle condizioni contrattuali, senza decisione nel merito
art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base dell'obbligo di esibizione dei processi verbali, ma non oggetto di valutazione sostanziale
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità con più posizioni soggettive autonome e scindibili, un decreto di estinzione va interpretato non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione, per verificare a quali parti si riferisca effettivamente.
- Se la domanda di definizione agevolata è proposta soltanto da alcuni coobbligati o contribuenti, l'estinzione opera solo nei loro confronti e non travolge le posizioni di altri soggetti estranei alla sanatoria.
- Quando una parte residua presenta una distinta e rituale istanza di definizione agevolata con deposito della domanda e della prova del versamento nei termini richiesti, il processo si estingue anche nei suoi confronti senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione per condono, restano assorbite le censure di merito relative alla legittimità dell'accertamento, al riparto dell'onere della prova, alla motivazione dell'atto e alla quantificazione di imposte, interessi e sanzioni.
- Il rilievo della portata limitata di un decreto di estinzione per condono non è subordinato, quando il giudizio è comunque destinato a proseguire per altre parti, all'istanza di trattazione nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto.
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