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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33185/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento catastale emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione a dichiarazioni DOCFA presentate per un parco eolico sito in agro di Deliceto. I giudici di merito avevano confermato la rendita attribuita agli aerogeneratori, includendo nella stima anche la torre eolica e alcune voci di costo (tra cui consulenza tecnica e sviluppo del progetto), nonché ritenendo legittima l’emissione di nuovi avvisi in autotutela. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) sostenevano che, dopo l’autotutela esercitata nel procedimento di reclamo/mediazione, il rapporto tributario fosse divenuto intangibile; (2) deducevano che la torre eolica dovesse essere esclusa dalla stima diretta ai sensi della l. n. 208/2015, art. 1, comma 21; (3) e (4) censuravano la valutazione delle prove e l’omesso esame di dati comparativi relativi ad analoghi impianti e rendite di altri Uffici; (5) contestavano l’inclusione tra i costi rilevanti della consulenza tecnica e dello sviluppo del progetto; (6) lamentavano violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR addossato ai contribuenti l’onere di contestare il calcolo dell’Ufficio; (7) denunciavano che la rendita fosse stata determinata con un criterio indiretto e percentuale (38,9% del valore preesistente), in contrasto con la disciplina della stima diretta e con la normativa/circolari richiamate.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittimo l’esercizio dell’autotutela tributaria anche nel corso del giudizio e senza che la mediazione produca una preclusione assoluta sul rapporto. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la torre eolica è componente funzionale allo specifico processo produttivo e, come tale, deve essere esclusa dalla stima catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015. Ha poi accolto il settimo motivo, ritenendo erronea la stima della CTR fondata su una percentuale del valore pregresso e su un criterio che non escludeva correttamente le componenti impiantistiche non computabili. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e la rideterminazione delle rendite catastali, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis

    La mediazione tributaria è un rimedio pregiudiziale fondato sull’intesa tra le parti e riferito agli specifici atti impugnati; non comporta intangibilità del rapporto tributario in presenza di successiva autotutela dell’Amministrazione.

  • d.l. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, conv. in l. 30 novembre 1994, n. 656

    L’autotutela tributaria è potere discrezionale dell’Amministrazione, esercitabile anche in pendenza di giudizio e anche in malam partem, salvo decadenza o giudicato.

  • l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.»

    Devono essere esclusi dalla stima catastale gli elementi funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo; per i parchi eolici ciò vale anche per la torre eolica.

  • l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244

    Non risulta abrogata, neppure tacitamente, dalla disciplina del 2015; continua a rilevare per la determinazione della rendita degli impianti eolici secondo i criteri tecnici recepiti.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28

    La stima diretta può essere condotta, in alternativa, secondo il valore venale o il costo di ricostruzione, ma in entrambi i casi va esclusa la componente impiantistica non computabile.

  • art. 2697 c.c.

    La sentenza di merito non può addossare al contribuente l’onere di provare in positivo la non congruità della stima senza verificare prima l’adeguatezza della prova offerta dall’Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve valutare il materiale probatorio acquisito senza invertire impropriamente l’onere della prova.

Massime di principio

  • Nella disciplina catastale degli immobili speciali e particolari, la stima diretta deve comprendere il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi solo se non funzionali allo specifico processo produttivo; sono invece esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e impianti che servono alla produzione, anche quando siano stabilmente incorporati o strutturalmente integrati nel bene.
  • Nel caso degli impianti eolici, la torre di sostegno dell’aerogeneratore non può essere scissa dalla funzione produttiva del complesso e va esclusa dalla rendita catastale, poiché il suo ruolo di sostegno è inscindibile dalla produzione di energia.
  • La determinazione della rendita catastale di impianti eolici deve avvenire con criterio conforme alla disciplina positiva e non mediante applicazione automatica di percentuali del valore pregresso che finiscano per includere componenti impiantistiche escluse per legge.
  • L’autotutela tributaria può essere esercitata dall’Amministrazione anche dopo l’instaurazione del giudizio e anche in senso sfavorevole al contribuente, salvo che sia intervenuta decadenza dal potere o giudicato.
  • Nel processo tributario impugnatorio, il contribuente contesta lo specifico atto impositivo o di rettifica; il giudice deve verificare la congruità della stima e la correttezza del metodo seguito dall’Ufficio, senza invertire l’onere probatorio a carico della parte privata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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