Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22858/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione quattro componenti positivi di reddito ritenuti non dichiarati: Euro 43.130 sulla base di dichiarazioni rese da clienti circa un prezzo effettivo superiore a quello fatturato; Euro 30.000 relativi ad acconti su vendite fatturati ai fini IVA ma, secondo l'Ufficio, non tassati nel reddito dell'anno; Euro 170.500 determinati confrontando i corrispettivi dichiarati con i prezzi mediamente praticati sul mercato; Euro 2.348.013 accertati induttivamente sulla base di un raffronto tra valori OMI e valori di immobili similari. La CTR, in sede di rinvio, aveva annullato solo il recupero di Euro 43.130 e confermato gli altri rilievi, ritenendo non necessaria la produzione del PVC, sufficiente la presunzione desunta dai valori OMI e dai riscontri di mercato, non richiesta l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti, e legittime le sanzioni. In Cassazione la società ha proposto nove motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per decisione fondata su prova non acquisita agli atti (PVC non prodotto); (2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 109 TUIR in relazione alla ripresa di Euro 30.000, sostenendo che l'acconto, in mancanza dell'effetto traslativo, non poteva essere tassato come ricavo di competenza del 2007 e che l'onere della prova non gravava su di essa; (3) nullità per omessa motivazione sulla ripresa di Euro 170.500; (4) travisamento del contenuto del PVC e violazione dell'art. 116 c.p.c. per la ripresa di Euro 2.348.013; (5) illegittimità di tale ultima ripresa per carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; (6) travisamento della perizia di parte; (7) omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'accertamento per recepimento acritico del PVC; (8) omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 53 Cost. quanto alla capacità contributiva; (9) nullità della motivazione sulla conferma delle sanzioni. La Corte ha ritenuto fondati il secondo motivo, affermando che i corrispettivi delle cessioni immobiliari si considerano conseguiti, ai fini della competenza, alla stipulazione dell'atto ovvero al verificarsi dell'effetto traslativo, e il terzo motivo, poiché la sentenza impugnata non aveva svolto alcuna motivazione sulla ripresa di Euro 170.500. Ha dichiarato inammissibili i motivi quarto, quinto e sesto perché diretti a un riesame del materiale probatorio o a un travisamento deducibile solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità; ha rigettato il settimo motivo, ritenendo legittima la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento al PVC e insussistente l'omessa pronuncia; ha considerato assorbiti l'ottavo e il nono motivo per effetto dell'accoglimento dei motivi sul merito della pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti l'ottavo e il nono, rigettando il settimo e dichiarando inammissibili il quarto, il quinto e il sesto; ha inoltre ritenuto il primo motivo assorbito quanto alla ripresa di Euro 170.500 e carente di interesse per la parte relativa a Euro 30.000. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce del principio di competenza in materia di corrispettivi immobiliari e motivi la pretesa relativa alla ripresa di Euro 170.500, oltre a provvedere sulle sanzioni e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violazione per decisione fondata su prove non acquisite agli atti; la Corte non accoglie la censura nei termini prospettati e la considera assorbita o comunque non decisiva rispetto alle altre questioni.

  • art. 116 c.p.c.

    il travisamento della prova non può tradursi in una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione; il vizio rileva solo nei limiti dell'errore di fatto o delle specifiche censure ammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca qualsiasi decisione su un capo di domanda; nella specie la CTR è stata ritenuta aver deciso, almeno implicitamente, sulle questioni dedotte.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la denuncia di motivazione apparente; la relativa censura è stata comunque assorbita o respinta nei limiti esaminati.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; non emerge una violazione decisiva sui capi accolti, mentre la censura sulle sanzioni è stata assorbita.

  • art. 109, comma 2, lett. a), TUIR

    i corrispettivi delle cessioni di immobili si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell'atto o, se diversa e successiva, alla data dell'effetto traslativo o costitutivo della proprietà; la CTR non aveva applicato correttamente il principio di competenza.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per confermare che l'accertamento induttivo è ammissibile anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria non è richiesta dalla norma, secondo quanto affermato dalla CTR e non specificamente censurato con successo.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente in via subordinata sul difetto di motivazione dell'accertamento; la Corte ha ritenuto infondato il motivo, valorizzando la legittimità della motivazione per relationem al PVC.

  • art. 53 Cost.

    richiamato come parametro di capacità contributiva; il motivo relativo è stato assorbito per effetto dell'accoglimento dei motivi sul merito della pretesa.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite per distinguere il travisamento della prova deducibile in revocazione dall'erronea valutazione probatoria non sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione del reddito d'impresa derivante da cessioni immobiliari, i corrispettivi si considerano conseguiti secondo il criterio di competenza collegato alla stipulazione dell'atto o, se successivo, al verificarsi dell'effetto traslativo; un acconto percepito prima del trasferimento non può essere automaticamente tassato come ricavo dell'esercizio solo perché incassato nello stesso anno.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le doglianze sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio; il travisamento del contenuto probatorio è deducibile solo nei ristretti limiti processuali ammessi e non come mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; non sussiste se la decisione, anche implicitamente, consente di ricostruire la volontà del giudice sulla questione.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può essere resa per relationem mediante richiamo al PVC, purché gli elementi siano già noti al contribuente e il richiamo consenta il corretto esercizio del contraddittorio.
  • In tema di accertamento induttivo dei ricavi, la prova presuntiva può fondarsi anche su valori OMI e su altri dati di mercato, ma il loro utilizzo richiede una motivazione effettiva e specifica; la sentenza che confermi tali riprese deve dar conto del percorso logico seguito per ogni singolo recupero a tassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.