Cassazione Civile, Ordinanza n. 31451/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava dinanzi ai giudici tributari tre cartelle di pagamento emesse ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF e IRES relative agli anni d’imposta 2012, 2014 e 2015, deducendo plurime ragioni di illegittimità, tra cui la violazione dell’art. 20 della l. n. 44/1999 in relazione alla sospensione dei termini in favore delle vittime di usura. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, la Corte tributaria aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che non fosse stata parte del giudizio di primo grado; successivamente, su ricorso per revocazione dell’Ufficio, la stessa Corte aveva riconosciuto l’errore di fatto revocatorio, ritenendo che l’Agenzia fosse intervenuta volontariamente in primo grado con controdeduzioni depositate in data 14 settembre 2018, e aveva quindi accolto nel merito l’appello incidentale, affermando che la sospensione prevista dalla l. n. 44/1999 non escludeva le sanzioni dopo la scadenza del periodo di sospensione. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 395 c.p.c., sostenendo che l’Agenzia non fosse mai stata parte del giudizio di primo grado; 2) violazione delle norme sull’intervento e sulla legittimazione all’appello, deducendo l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio; 3) violazione dell’art. 20 l. n. 44/1999 e dell’art. 6 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il provvedimento del Procuratore della Repubblica configurasse una causa di forza maggiore tale da escludere le sanzioni anche oltre il periodo di sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza resa in sede di revocazione, la quale aveva accertato in fatto l’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate in primo grado mediante controdeduzioni depositate il 14 settembre 2018. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, poiché dipendente dal presupposto del primo. Ha infine rigettato il terzo motivo, affermando che il provvedimento del Procuratore della Repubblica ex art. 7 l. n. 44/1999 non integra una causa di forza maggiore idonea a escludere la debenza delle sanzioni una volta cessato il periodo di sospensione dei termini. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base dell'emissione delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione.
L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale; nel caso concreto la Corte ha escluso che il motivo della contribuente cogliesse la ratio della decisione sulla revocazione.
Richiamato congiuntamente alle norme sull'intervento e sull'appello per contestare la legittimazione dell'Ufficio a proporre gravame.
Richiamato per la disciplina dell'intervento volontario nel processo.
Richiamato per la partecipazione al giudizio tributario e la conseguente legittimazione processuale.
art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44
comma 1; comma 2; comma 7-ter
La sospensione dei termini in favore delle vittime di usura riguarda il periodo previsto dalla norma; il comma 7-ter non consente di escludere in via generale e oltre quel periodo le sanzioni dovute per il mancato pagamento dei tributi.
Richiamato dalla contribuente per sostenere l'esistenza di una causa di forza maggiore idonea a escludere le sanzioni.
Il provvedimento del Procuratore della Repubblica emesso ai sensi di tale norma non integra, di per sé, una causa di forza maggiore che elimini definitivamente la debenza delle sanzioni dopo la sospensione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce errore di fatto revocatorio deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile se si limita a riproporre una diversa lettura del fascicolo o a contestare in modo generico l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- L'intervento volontario di una parte nel giudizio di primo grado, ove accertato in fatto mediante attività difensiva depositata agli atti, consente di riconoscerle la qualità di parte e, correlativamente, la legittimazione a proporre impugnazione.
- La sospensione dei termini disposta in favore delle vittime di usura o estorsione non si traduce in un'esenzione generalizzata e indefinita dalle sanzioni tributarie: decorso il periodo di sospensione previsto dalla legge, le sanzioni restano dovute se ne ricorrono i presupposti.
- Il provvedimento del pubblico ministero adottato ai sensi della disciplina speciale sulle vittime di usura non integra automaticamente una causa di forza maggiore idonea a paralizzare definitivamente la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione finanziaria.
- Quando una censura di impugnazione presuppone l'accoglimento di un altro motivo logicamente prioritario, il suo esame resta assorbito se il motivo presupposto viene respinto.
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