Cassazione Civile, Ordinanza n. 21556/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una persona fisica contro il Ministero della Difesa per essere stata sottoposta a procedimento penale per il reato di disobbedienza aggravata, conclusosi con assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta; la Corte d'appello ha ritenuto che una imputazione rivelatasi infondata non integri, di per sé, una categoria di danno risarcibile, essendo il legislatore intervenuto solo per ipotesi tipizzate di danno da attività giudiziaria. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 314 e 643 c.p.p. e della L. n. 89 del 2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la domanda: non come richiesta di ristoro per l'ingiusta sottoposizione al processo penale, ma come domanda di responsabilità ex art. 2049 c.c. per la condotta dolosa o colposa di un capitano che avrebbe presentato una falsa rappresentazione dei fatti, così determinando un vizio di ultrapetizione. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2049 c.c., assumendo che la Corte d'appello non avesse scrutinato la responsabilità del Ministero quale datore di lavoro del militare e per omessa vigilanza sull'operato del funzionario. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il ricorso era privo di una adeguata esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., non consentendo di comprendere l'esatto contenuto della domanda e della vicenda processuale; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Ha aggiunto che, comunque, le censure miravano a una nuova valutazione del merito e della qualificazione della domanda, attività riservata al giudice di merito, mentre era infondata la doglianza di ultrapetizione perché il giudice di appello non aveva deciso su domanda non proposta, ma aveva interpretato la domanda originaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., ritenendo insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti. Ha inoltre osservato che, anche a prescindere da tale vizio, i motivi tendevano a una rivalutazione del merito e della qualificazione della domanda, non consentita in sede di legittimità; la doglianza di ultrapetizione è stata invece ritenuta infondata, poiché la Corte territoriale si era limitata a interpretare la domanda nei limiti dei poteri del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione in favore del Ministero e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti o agli atti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o per contestare la qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito, se la doglianza investe in realtà il merito.
Richiamato dal ricorrente quale norma relativa a ipotesi tipizzate di riparazione per ingiusta custodia cautelare; la Corte osserva che tali fattispecie sono tipiche e non suscettibili di interpretazione analogica.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla riparazione per condanna ingiusta in revisione; la Corte la richiama tra le ipotesi legislativamente tipizzate di danno da attività giudiziaria.
Richiamata dal ricorrente; la Corte la menziona nel contesto delle ipotesi di tutela risarcitoria tipizzate dal legislatore, in particolare per l'irragionevole durata del processo.
La responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto è invocabile solo se la domanda sia effettivamente fondata su una condotta dolosa o colposa del dipendente/funzionario; nel caso, la Corte rileva che la domanda originaria non era stata articolata in questi termini.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice non decide su una domanda inesistente, ma si limita a interpretare la domanda proposta; l'interpretazione della domanda rientra nei poteri del giudice di merito.
Richiamato come norma che attribuisce rilievo alla nullità della citazione lacunosa o incerta, a conferma del potere del giudice di verificare la chiarezza della domanda.
Richiamato come norma che consente al giudice di chiedere chiarimenti alle parti quando la domanda presenti contenuti ambigui o incerti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve essere autosufficiente e idonea a rendere comprensibile la vicenda sostanziale e processuale senza rinvio ad altre fonti; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o per contestare la qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito, quando la doglianza riguarda in realtà l'apprezzamento dei fatti.
- L'ultrapetizione sussiste solo se il giudice decide su una domanda non proposta; non ricorre quando il giudice si limita a interpretare la domanda giudiziale e a individuare la concreta utilità richiesta dall'attore.
- L'interpretazione della domanda giudiziale e la sua qualificazione giuridica spettano al giudice di merito, il quale non è vincolato dalla qualificazione proposta dalla parte ed esercita tali poteri secondo il principio iura novit curia.
- Le ipotesi di riparazione o risarcimento per danni connessi all'attività giudiziaria sono tipiche e non possono essere estese analogicamente oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
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