Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24585/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente gestore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di insinuazione allo stato passivo proposta dal GSE per ottenere la restituzione di n. 7.632 Titoli di Efficienza Energetica (TEE), o in subordine il controvalore economico, dopo che la società poi fallita aveva beneficiato di tali titoli in relazione a tre progetti di efficientamento energetico e il GSE ne aveva disposto la decadenza per anomalie riscontrate. Il giudice delegato aveva ammesso il credito al chirografo; il Tribunale di Milano, decidendo sull'opposizione, aveva negato il privilegio generale mobiliare ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, ritenendo che i TEE non fossero finanziati con risorse pubbliche e che il relativo credito derivasse da un inadempimento contrattuale, non da un finanziamento pubblico. Il ricorso per cassazione censurava tale conclusione per violazione della disciplina sui certificati bianchi e del d.lgs. 123/1998, sostenendo che il meccanismo dei TEE è alimentato da componenti tariffarie pagate dagli utenti finali e convogliate in un sistema pubblico di incentivazione, sicché il credito restitutorio del GSE dovrebbe essere assistito dal privilegio previsto per i finanziamenti pubblici revocati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto del Tribunale di Milano e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la qualificazione del credito operata dal Tribunale, affermando che il credito restitutorio del GSE relativo ai TEE rientra nel privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, perché inerente a un finanziamento pubblico con finalità di sostegno alle attività imprenditoriali.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge da parte del decreto impugnato

  • art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998

    "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione"

    il privilegio si applica ai crediti restitutori derivanti da interventi di sostegno pubblico alle attività produttive, anche se denominati diversamente e anche senza formale revoca amministrativa

  • art. 7 d.lgs. 123/1998

    individua le forme degli interventi di sostegno pubblico; la Corte lo usa per ricondurre i TEE al paradigma del finanziamento pubblico agevolato

  • art. 1 d.lgs. 123/1998

    è richiamato come norma-quadro degli interventi di sostegno pubblico alle imprese

  • art. 9 d.lgs. 79/1999

    è richiamato nel quadro normativo dei certificati bianchi e degli obiettivi di efficienza energetica

  • art. 16 d.lgs. 164/2000

    è richiamato tra le norme del sistema degli obblighi energetici e dei certificati bianchi

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 115/2008

    disciplina la copertura dei costi dei progetti di efficienza energetica tramite tariffe e il funzionamento del mercato dei certificati bianchi

  • artt. 23, 29 e 42 d.lgs. 28/2011

    sono richiamati come parte della disciplina applicativa sui certificati bianchi e sul recupero dei contributi in caso di revoca o irregolarità

  • artt. 8-11 d.m. 20 luglio 2004

    richiamati nel sistema regolamentare dei certificati bianchi

  • artt. 4-7 d.m. 21 dicembre 2007

    richiamati nel sistema regolamentare dei certificati bianchi

  • artt. 1, 3, 7, 9, 13 e 14 d.m. 28 dicembre 2012

    richiamati per la disciplina applicativa dei TEE e del recupero dei contributi

  • artt. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12 e 14 d.m. 11 gennaio 2017

    richiamati per la disciplina applicativa dei TEE

  • art. 53 del Testo Integrato Trasporto ARERA (TIT)

    richiamato nel complesso della disciplina tariffaria che alimenta il meccanismo dei TEE

  • art. 57 RTDG

    richiamato nel complesso della disciplina tariffaria del settore gas

  • art. 2033 c.c.

    è richiamato per qualificare la richiesta di restituzione come ripetizione di quanto indebitamente percepito

  • art. 2776 c.c.

    la questione della sua applicabilità analogica viene dichiarata assorbita dal Tribunale e non viene affrontata nel merito dalla Corte

  • art. 1, comma 670, l. 208/2015

    viene richiamato per qualificare la CSEA come ente pubblico nell'ambito della riscossione e redistribuzione delle risorse

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 115/2008

    richiamato nel testo normativo relativo ai provvedimenti attuativi del meccanismo dei certificati bianchi

  • art. 4, comma 4, lett. c), l. 59/1997

    richiamata come legge delega del d.lgs. 123/1998

Massime di principio

  • Il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 non dipende dalla sola forma nominale dell'intervento, ma si estende a tutti i crediti restitutori derivanti da misure di sostegno pubblico alle attività produttive, purché la funzione economico-sociale del meccanismo sia quella di finanziare o incentivare l'attività imprenditoriale.
  • Per stabilire se un credito sia assistito dal privilegio per finanziamenti pubblici, il giudice deve verificare in concreto la finalità pubblicistica dell'intervento e la sua riconducibilità al paradigma degli artt. 7 e 9 d.lgs. 123/1998, senza fermarsi alla qualificazione privatistica del rapporto o alla sola struttura formale dell'erogazione.
  • La provenienza delle risorse da componenti tariffarie pagate dalla collettività e destinate a un circuito pubblico di redistribuzione può integrare un finanziamento pubblico rilevante ai fini del privilegio, quando tali risorse alimentano un meccanismo di incentivazione settoriale gestito da un ente pubblico.
  • La revoca o decadenza del beneficio non richiede, per l'operatività del privilegio, un formale provvedimento amministrativo specifico se il credito restitutorio nasce comunque dalla necessità di recuperare risorse pubbliche erogate per finalità di sostegno alle imprese.
  • Il principio di tassatività dei privilegi non esclude un'interpretazione estensiva delle norme che li prevedono, quando la fattispecie concreta rientra nella finalità tipica di tutela delle risorse pubbliche destinate al sostegno dell'economia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.