Cassazione Civile, Sentenza n. 24405/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
Una società ammessa al concordato preventivo in continuità indiretta aveva proposto un piano con suddivisione dei creditori in classi. Nel trattamento riservato alle banche titolari di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica del Mediocredito Centrale, la proposta attribuiva un soddisfacimento più favorevole rispetto a quello previsto per i crediti tributari privilegiati dell’Agenzia delle Entrate, assumendo che la garanzia pubblica rendesse sostanzialmente certo l’intervento del soggetto pubblico e che, quindi, il relativo privilegio dovesse riflettersi già sul credito della banca. La Corte d’appello aveva accolto il reclamo dell’Agenzia e negato l’omologazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione di legge sostenendo che il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 dovesse operare già in capo alla banca prima dell’escussione della garanzia, perché l’escussione sarebbe evento praticamente certo; con il secondo motivo denunciava un vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito un significato errato all’ordine numerico delle classi di creditori.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 spetta solo al soggetto pubblico che abbia erogato o garantito l’intervento, non alla banca finanziatrice prima dell’escussione della garanzia. Ha inoltre osservato che, nel concordato preventivo, il piano deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione e che la regola della priorità relativa non consente di sovvertirlo per attribuire alle banche garantite un trattamento migliore dei crediti fiscali privilegiati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura non trovava riscontro nella motivazione della sentenza impugnata e comunque era irrilevante rispetto alla ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del secondo motivo per vizio motivazionale
art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998
il privilegio è riconosciuto al credito del soggetto pubblico o dell’ente gestore dei fondi pubblici, non alla banca finanziatrice prima dell’escussione della garanzia
art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, conv. in L. n. 33 del 2015
l’agevolazione può consistere anche in una garanzia prestata a favore della banca che finanzia l’impresa beneficiaria finale
art. 87, comma 1, lett. p-bis, c.c.i.i.
il piano deve indicare, ove necessario, fondi rischi per finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, tenendo conto dell’ipotesi di escussione della garanzia
impone il classamento dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi
art. 112, comma 2, lett. a e b, c.c.i.i.
impone il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione nella distribuzione delle risorse
nel concordato con continuità la regola della priorità relativa opera solo entro i limiti consentiti e non legittima il sovvertimento dell’ordine delle prelazioni
conferma il principio della par condicio creditorum e la necessità di rispettare le cause legittime di prelazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro di calcolo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, i crediti assistiti da garanzia pubblica non possono essere trattati come privilegiati in capo alla banca finanziatrice prima dell’escussione della garanzia: il privilegio spetta al soggetto pubblico surrogato o titolare del credito di rivalsa.
- La previsione di un possibile o probabile escussione della garanzia non consente di derogare alla disciplina legale delle prelazioni: la certezza fattuale dell’evento non può creare un privilegio non previsto dalla legge.
- Quando il piano di concordato riguarda finanziamenti garantiti da misure pubbliche, la corretta tecnica di predisposizione è la costituzione di fondi rischi o strumenti equivalenti, non l’anticipazione indebita del privilegio al creditore bancario.
- La regola della priorità relativa nel concordato con continuità non consente di attribuire ai crediti chirografari assistiti da garanzia un soddisfacimento superiore rispetto ai crediti privilegiati fiscali, se ciò comporta il sovvertimento dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
- La censura per vizio motivazionale è inammissibile quando la circostanza denunciata non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata e, comunque, non incide sulla ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione.
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