Cassazione Civile, Sentenza n. 24680/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti agivano per ottenere il ripristino della distanza legale di dieci metri tra le pareti finestrate del loro edificio e la parete frontistante del Museo, oltre alla cessazione delle immissioni di calore e abbagliamento provocate dalla pannellatura in alluminio della facciata e al risarcimento dei danni. In primo grado era stata accertata la violazione della distanza minima di cui all’art. 9 del d.m. 1444/1968, ma il Tribunale aveva escluso l’arretramento dell’opera pubblica e riconosciuto solo un indennizzo ex art. 44 d.P.R. 327/2001, nonché un risarcimento per le immissioni, poi quantificate temporalmente fino alla primavera 2016. In appello la Corte territoriale aveva confermato la soluzione, ritenendo lecita la costruzione del Museo e inapplicabile la deroga provinciale alla distanza legale, ma aveva rivisto la liquidazione dell’indennizzo e confermato il danno da immissioni per il periodo 2008-2016. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 9 d.m. 1444/1968, 872 c.c. e 44 d.P.R. 327/2001, sostenendo che, accertata la violazione delle distanze, non poteva escludersi la tutela ripristinatoria e non poteva parlarsi di indennizzo per attività lecita della P.A.; 2) violazione degli artt. 4 e 5 all. E L. 2248/1865, per non avere il giudice ordinario sostituito/disapplicato la disciplina provinciale contrastante con la norma statale sulle distanze; 3) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto cessate le immissioni già nel 2016 senza prova della resistente; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alla mancata verifica dell’effettiva riduzione delle immissioni sotto la soglia di tollerabilità; 5) violazione dell’art. 2058 c.c., per non avere considerato, ai fini del quantum, i vantaggi conseguiti dalla Provincia con l’edificazione a distanza inferiore a quella legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la costruzione del Museo era stata correttamente qualificata come attività lecita, in quanto opera di pubblico interesse/pubblica utilità supportata da titolo edilizio definitivamente ritenuto legittimo dal giudice amministrativo; conseguentemente, per i proprietari frontisti la tutela era limitata all’indennizzo previsto dall’art. 44 d.P.R. 327/2001 e non comprendeva la riduzione in pristino né il risarcimento dei vantaggi conseguiti dall’ente. Ha inoltre ritenuto inammissibili il terzo motivo, perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio sulla durata delle immissioni, e il quarto motivo per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito, poiché presupponeva l’illiceità dell’attività edilizia, esclusa dai primi due motivi. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9 d.m. n. 1444/1968
comma 1, n. 2; ultimo comma
La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti opera come regola generale; la deroga è ammessa solo in presenza di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche riferite a un assetto unitario di area, non a un singolo edificio.
art. 872 c.c.
La violazione delle norme sulle distanze può dar luogo alla tutela prevista dall’ordinamento, ma nel caso di opera pubblica qualificata come lecita la tutela ripristinatoria resta preclusa e la protezione si converte nell’indennizzo previsto dalla disciplina speciale.
art. 44 d.P.R. n. 327/2001
Costituisce la base dell’indennizzo dovuto ai proprietari che subiscono un pregiudizio derivante dalla realizzazione lecita di un’opera pubblica, in sostituzione della tutela in forma specifica e del risarcimento parametrato all’illecito.
art. 4 L. n. 2248/1865, all. E
Il giudice ordinario non può adottare una condanna dell’ente pubblico a un facere che interferisca con l’esercizio di pubblici poteri, quale l’arretramento di un’opera pubblica qualificata di pubblico interesse.
art. 5 L. n. 2248/1865, all. E
Richiamato in relazione alla richiesta di disapplicazione della disciplina provinciale contrastante con la norma statale sulle distanze; la Corte non ha accolto la censura perché la delibera provinciale era stata definitivamente ritenuta legittima in sede amministrativa.
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma non può essere dedotta per contestare la semplice valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono o viceversa; non basta lamentare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 2697 c.c.
La censura sul riparto dell’onere probatorio non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto; nel caso esaminato la Corte ha escluso un errore di riparto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte lo ha ritenuto non fondato nei motivi relativi alle distanze e inammissibile come veicolo per contestare il merito della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le divergenti ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle rationes fattuali delle sentenze di merito.
art. 2058 c.c.
La richiesta di considerare i vantaggi conseguiti dal costruttore presuppone un illecito risarcibile; non è applicabile quando la pretesa trovi titolo solo nell’indennizzo per attività lecita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la realizzazione di un’opera è qualificata come attività di pubblico interesse o di pubblica utilità e risulta sorretta da titolo edilizio definitivamente legittimo, il giudice ordinario non può ordinare l’arretramento dell’opera se ciò comporterebbe un facere interferente con i pubblici poteri; la tutela del vicino è limitata all’indennizzo previsto dalla disciplina speciale.
- La violazione delle distanze legali tra fabbricati non comporta automaticamente la disapplicazione di atti urbanistici se la loro legittimità è stata definitivamente accertata in altra sede; la deroga alla distanza minima di dieci metri richiede un quadro pianificatorio unitario riferito all’intera area e non può essere fondata sulla previsione relativa a un singolo edificio.
- In sede di legittimità, le doglianze che mirano a ottenere una diversa ricostruzione del materiale probatorio sulla durata o cessazione delle immissioni sono inammissibili se sollecitano un nuovo apprezzamento del fatto, salvo che si alleghi un effettivo errore nell’utilizzo delle prove legali o nel riparto dell’onere della prova.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorra la doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri che la decisione di primo e di secondo grado si fondano su diverse ricostruzioni in fatto.
- Il ristoro dei vantaggi conseguiti dal costruttore per effetto dell’edificazione a distanza inferiore a quella legale non è configurabile nell’ambito dell’indennizzo dovuto per attività lecita della pubblica amministrazione; tale profilo presuppone un illecito risarcibile.
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