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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24681/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un fondo di circa 14 ettari, gravato da uso civico agricolo e poi interessato da una temporanea autorizzazione regionale al mutamento di destinazione in senso industriale. La società ricorrente aveva ottenuto la disponibilità del terreno prima in locazione e poi tramite concessione del diritto di superficie, cedutale in seguito per venti anni. In sede di procedimento per la legittimazione dell’occupazione, la ricorrente sosteneva che l’autorizzazione del 1964 fosse nulla per incompetenza dell’autorità che l’aveva emessa, che la cessazione dell’iniziativa industriale originaria avesse fatto automaticamente rivivere la destinazione agricola, e che i successivi contratti del 1978 e del 1980 fossero nulli perché stipulati senza le formalità previste dalla normativa sugli usi civici e per illiceità della causa e impossibilità dell’oggetto. Il Comune, invece, sosteneva che la modifica temporanea della destinazione fosse stata validamente autorizzata e che il fondo avesse conservato la destinazione industriale autorizzata, con conseguente validità dei contratti e insussistenza di un’occupazione abusiva legittimante.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura di nullità del decreto assessoriale per incompetenza non risultava ritualmente e specificamente dedotta nei gradi di merito nel modo necessario a sollecitare la disapplicazione dell’atto. Ha poi ritenuto infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo, rilevando che, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, la destinazione industriale del fondo era stata temporaneamente autorizzata nel 1964 per un interesse collettivo, che tale autorizzazione non era cessata automaticamente con la vicenda della precedente utilizzazione, e che i contratti successivi erano compatibili con la destinazione temporaneamente modificata del bene. Ne è derivato che la società non poteva qualificarsi come occupante abusiva ultradecennale e non aveva diritto alla legittimazione richiesta. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che la modifica della destinazione dei terreni gravati da uso civico richiederebbe l’intervento dell’autorità competente; la Corte, nel ricostruire il sistema, distingue però tra autorizzazione alla modifica temporanea e disciplina della vendita dei beni di categoria diversa.

  • art. 32 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    È richiamato quale base del reclamo avverso la decisione del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

  • art. 9, comma 1, L. 16 giugno 1927, n. 1766

    È richiamato come norma sulla domanda di legittimazione dell’occupazione asseritamente abusiva del fondo.

  • art. 41 R.D. 26 febbraio 1928, n. 332

    "Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, e il Ministro per l'agricoltura e le foreste consentire che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti"

    La Corte afferma che, una volta autorizzata la modifica temporanea della destinazione, il ritorno all’originaria destinazione è solo eventuale e nei limiti del possibile; se la destinazione industriale permane nei fatti e non interviene un nuovo provvedimento, non è necessario un ulteriore atto autorizzativo per ritenere efficace la precedente autorizzazione.

  • art. 11 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    La Corte richiama la classificazione dei terreni gravati da usi civici e distingue i terreni boschivi o pascolivi da quelli convenientemente utilizzabili per coltura agraria.

  • art. 13 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    È richiamato per affermare che i terreni della categoria agricola sono destinati a ripartizione secondo un piano tecnico, e che per essi opera la disciplina secondaria di attuazione.

  • art. 39 R.D. 26 febbraio 1928, n. 332

    La Corte lo richiama nel quadro della disciplina della vendita dei beni di demanio civico collettivo, precisando il passaggio di competenza dal Ministero alla Regione per effetto dello statuto speciale.

  • art. 5, commi 3 e 5, L.R. Sicilia n. 28/2000

    La Corte precisa che non è applicabile perché non ancora vigente all’epoca dei contratti in esame.

  • art. 13, L.R. Sicilia n. 1/1979

    È richiamato come disposizione vigente all’epoca, ma non idonea a conferire al Comune il potere di autorizzare liberamente la diversa destinazione o la vendita dei beni di demanio civico collettivo.

  • art. 14, lett. c), Statuto della Regione Siciliana

    È richiamato per fondare la competenza legislativa esclusiva regionale in materia di usi civici.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    È richiamato in relazione al deposito di memoria prima dell’adunanza camerale.

  • art. 378 c.p.c.

    È richiamato in relazione al deposito di memoria della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • artt. 1418, 1343 e 1346 c.c.

    Sono invocati dalla ricorrente per sostenere la nullità dei contratti per illiceità della causa e impossibilità dell’oggetto, ma la Corte esclude tali vizi alla luce della validità della destinazione temporanea autorizzata.

Massime di principio

  • In materia di usi civici, la validità dei contratti stipulati dal Comune su un fondo collettivo va valutata alla luce della concreta e vigente destinazione del bene e degli atti amministrativi autorizzativi, non in astratto rispetto alla destinazione originaria, quando risulti una legittima modifica temporanea della destinazione.
  • L’autorizzazione alla diversa destinazione di un terreno gravato da uso civico, una volta rilasciata per un reale beneficio della collettività, può conservare efficacia finché non intervenga un nuovo provvedimento o finché il ritorno alla precedente destinazione non sia concretamente possibile; non è sufficiente, di per sé, la cessazione del primo progetto produttivo per far rivivere automaticamente la destinazione originaria.
  • Le censure di nullità o incompetenza di un atto amministrativo presupposto, se decisive per la qualificazione del rapporto, devono essere specificamente e tempestivamente prospettate nei gradi di merito secondo il necessario sviluppo difensivo, altrimenti la relativa doglianza può risultare inammissibile in cassazione.
  • Quando il giudice di merito accerta che il bene è rimasto nella destinazione industriale autorizzata e che i contratti successivi sono coerenti con tale destinazione, non può essere configurata un’occupazione abusiva idonea a fondare la legittimazione richiesta dal soggetto occupante.
  • Nella ricostruzione della disciplina degli usi civici, le norme della legge del 1927 e del relativo regolamento vanno lette sistematicamente, distinguendo tra beni boschivi o pascolivi e terreni agrari, e tenendo conto del riparto di competenze tra Stato e Regione nei territori a statuto speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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