Cassazione Civile, Sentenza n. 24684/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte donante/donataria)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da un soggetto che si assume proprietario e possessore di un fondo agricolo, confinante con altro terreno, contro il vicino che avrebbe modificato il proprio fondo elevandone il piano di campagna e realizzando opere a distanza inferiore al dovuto. Il convenuto ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi nulla la donazione con cui il fondo era stato attribuito alla figlia del donante nel 2000, sostenendo che il donante non ne fosse proprietario per usucapione. In primo grado il Tribunale ha accolto la riconvenzionale e dichiarato nulla la donazione, rigettando le ulteriori domande. In appello i soccombenti hanno censurato la decisione, ma la Corte territoriale ha confermato. In cassazione sono stati proposti sette motivi: 1) violazione del divieto di domande nuove in appello e dei principi sull’usucapione, per avere la Corte ritenuto nuova la domanda di accertamento dell’usucapione proposta in gravame, benché il diritto di proprietà sia diritto autodeterminato; 2) violazione delle norme sul possesso e sull’usucapione, per avere escluso il possesso utile ritenendo clandestina la coltivazione del fondo e ipotizzando un vizio non eccepito; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere negato il possesso pacifico e indisturbato per il ventennio; 4) omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, per non avere considerato la prova testimoniale sulla coltivazione e l’asserita impossibilità di possesso del convenuto; 5) violazione dell’art. 771 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere dichiarato nulla la donazione senza distinguere tra beni futuri e beni altrui e senza verificare l’eventuale efficacia come donazione obbligatoria o come atto idoneo all’interversione del possesso; 6) omessa pronuncia sulle domande dei ricorrenti; 7) erronea regolazione delle spese, per il valore della controversia. La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la proprietà sia diritto autodeterminato e che, poiché nel giudizio era già controversa la proprietà del bene donato e il tema dell’usucapione era stato tempestivamente introdotto, la domanda di accertamento dell’usucapione non fosse nuova. Ha accolto inoltre, nei limiti di ragione, il quinto motivo, osservando che il giudice di merito, prima di dichiarare nulla la donazione, avrebbe dovuto verificare: se l’usucapione fosse già maturata, se il donante fosse consapevole dell’altruità della cosa, e se l’atto potesse comunque valere come donazione obbligatoria di dare o come elemento di interversione del possesso. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità della domanda di usucapione e ha censurato l’omessa verifica, da parte del giudice di merito, dei profili che precedono la declaratoria di nullità della donazione. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
il divieto di domande nuove in appello non è violato quando si deduce l’usucapione di un diritto autodeterminato già sostanzialmente controverso in primo grado.
rileva quale norma sull’acquisto della proprietà per usucapione ventennale, da riesaminare nel giudizio di rinvio.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione/nullità, ma non decisivo nella ratio accolta.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione/nullità, ma non decisivo nella ratio accolta.
norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte accoglie in particolare i motivi ex n. 3 e, nei limiti di ragione, il motivo ex n. 5.
richiamato tra le norme sul possesso utili a valutare se l’attività sul fondo integri possesso uti dominus.
richiamato tra le norme sul possesso e sulla distinzione tra possesso e detenzione.
richiamato tra le norme sul possesso e sulla prova del possesso continuato.
richiamato tra le norme sul possesso e sulla successione nel possesso.
richiamato tra le norme sul possesso e sulla buona o mala fede del possessore.
richiamato per precisare che un atto nullo può comunque essere idoneo, in astratto, a fondare l’usucapione abbreviata se suscettibile di trasferire il diritto ove l’alienante ne fosse stato titolare.
richiamato tra le norme sul possesso, con riferimento al possesso violento o clandestino.
richiamato tra le norme sulle azioni possessorie, ma non centrale nella decisione.
richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio sul possesso utile all’usucapione.
richiamato nel motivo di omessa pronuncia; la relativa doglianza resta assorbita.
richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove; la censura resta assorbita.
la Corte ribadisce che la donazione di cosa altrui è nulla; tuttavia la verifica non può arrestarsi alla mera nullità formale, dovendo scrutinarsi gli ulteriori effetti e la possibile valenza dell’atto.
richiamato nel motivo sull’omessa pronuncia; non incide sulla ratio dell’accoglimento.
richiamato tra i motivi per nullità della sentenza; doglianza assorbita.
richiamato nel motivo di omessa pronuncia; doglianza assorbita.
richiamato nel motivo sulle spese, in relazione al valore della controversia.
richiamato nel motivo sulle spese processuali e sui parametri di liquidazione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla proprietà di un bene, il diritto reale di proprietà è diritto autodeterminato: se la lite ha per oggetto quel bene, la deduzione in appello dell’usucapione non integra domanda nuova quando il tema proprietario era già in giudizio e il relativo titolo è solo un diverso fondamento della medesima pretesa o difesa.
- Per l’usucapione di un fondo agricolo non basta la mera coltivazione del terreno: occorre dimostrare un possesso pubblico, pacifico, continuo e uti dominus, idoneo a escludere i terzi dal godimento del bene; la recinzione o altri atti di signoria possono costituire indici particolarmente significativi.
- La nullità della donazione di cosa altrui non esaurisce l’analisi del giudice: occorre verificare se il donante fosse effettivamente proprietario per usucapione al momento dell’atto, se fosse consapevole dell’altruità del bene e se la liberalità possa produrre effetti come donazione obbligatoria o come atto idoneo all’interversione del possesso.
- Un atto di donazione nullo per altruità del bene può comunque rilevare sul piano del possesso, perché può costituire elemento idoneo a mutare la detenzione in possesso ai fini dell’usucapione successiva.
- Quando l’accoglimento di un motivo investe la qualificazione della domanda e la preliminare validità del titolo di trasferimento, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono il diverso assetto accertato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 ago 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 24669/2026 del 17/08/2026
- Sentenza civile · 17 ago 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 24678/2026 del 17/08/2026
- Sentenza civile · 17 ago 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 24680/2026 del 17/08/2026
- Sentenza civile · 17 ago 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 24681/2026 del 17/08/2026
- Sentenza civile · 19 ago 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 24716/2026 del 19/08/2026
- Sentenza civile · 19 ago 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 24714/2026 del 19/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →