Cassazione Civile, Sentenza n. 24545/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione ex art. 187-septies, comma 4, TUF proposta avverso una delibera Consob che aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per insider trading: acquisto di azioni Havas in possesso di un'informazione privilegiata sulla promozione di un'offerta pubblica di scambio, comunicazione della medesima informazione a un terzo, interdizione accessoria e confisca del profitto. La Corte d'appello ha annullato parzialmente il provvedimento solo riducendo l'importo complessivo delle sanzioni. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., per asserito uso scorretto della prova presuntiva, ritenuta dal ricorrente fondata su meri indizi ipotetici e non univoci; 2) violazione dell'art. 187-bis, comma 4, TUF, per mancanza della prova che la notizia avesse carattere riservato e che tale carattere fosse conosciuto, con ulteriore censura sulla pretesa mancata considerazione di elementi che avrebbero avvalorato una ricostruzione diversa; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d'appello posto le spese a carico dell'opponente nonostante la riduzione della sanzione, e per asserita arbitraria liquidazione delle stesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che in materia di abuso di informazioni privilegiate la prova del fatto può essere desunta anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, e che nel caso concreto la motivazione di merito aveva valorizzato dati oggettivi, convergenti e non meramente congetturali. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la censura si risolveva nella richiesta di una diversa lettura dei fatti e che la Corte territoriale aveva correttamente accertato il carattere privilegiato dell'informazione, la sua riservatezza e la sua idoneità a incidere sui prezzi del titolo. Ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che l'opposizione alla sanzione amministrativa introduce un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria e che la riduzione dell'importo non elimina la soccombenza dell'opponente, il quale può al più ottenere compensazione delle spese nei limiti di legge; è stata inoltre ritenuta inammissibile la doglianza sulla quantificazione delle spese perché non specificata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 187-septies, comma 4, d.lgs. n. 58/1998
norma che prevede l'opposizione giudiziale avverso le sanzioni Consob irrogate in materia di abusi di mercato.
art. 187-bis, comma 4, d.lgs. n. 58/1998
disposizione richiamata come base sanzionatoria per la condotta di abuso di informazioni privilegiate e per la comunicazione illecita della notizia.
art. 187-quater, comma 1, d.lgs. n. 58/1998
fonte della sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria.
art. 181 d.lgs. n. 58/1998
definisce l'informazione privilegiata come informazione precisa, non pubblica, concernente emittenti o strumenti finanziari e idonea, se resa pubblica, a incidere sensibilmente sui prezzi; specifica il requisito di precisione e il criterio dell'investitore ragionevole.
art. 2727 c.c.
consente il ricorso alle presunzioni semplici nella ricostruzione del fatto ignoto a partire da fatti noti, purché l'inferenza sia sorretta da ragionevole probabilità.
art. 2729 c.c.
la presunzione è legittima solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la Corte di cassazione controlla la corretta sussunzione dei fatti concreti nei relativi requisiti.
art. 115 c.p.c.
non risulta violato se il giudice fonda la decisione su prove ritualmente acquisite; la censura è infondata quando non si deduca l'uso di prove non introdotte dalle parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; non può essere usato per contestare soltanto la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto trascurato, se esaminato, avrebbe determinato con certezza una diversa decisione; non basta la mera critica alle risultanze istruttorie.
art. 91 c.p.c.
regola la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza, applicato con riferimento alla pretesa sanzionatoria oggetto del giudizio di opposizione.
art. 92 c.p.c.
in caso di riduzione della sanzione, la parte opponente non diventa vittoriosa in senso tale da escludere la soccombenza; può al più rilevare ai fini della compensazione totale o parziale, se ne ricorrono i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto se applicabile.
Massime di principio
- In materia di abuso di informazioni privilegiate, la prova del possesso dell'informazione e della sua comunicazione o utilizzazione può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici, poiché spesso il fatto è per sua natura privo di tracce documentali dirette.
- Ai fini dell'art. 2729 c.c., i fatti noti non devono costituire l'unica spiegazione possibile del fatto ignoto: è sufficiente che la conclusione sia sorretta da ragionevole probabilità e da un quadro indiziario grave, preciso e concordante valutato unitariamente.
- Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva non consente di sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito; è censurabile solo l'erronea sussunzione dei fatti nei requisiti della presunzione o l'uso di un ragionamento congetturale privo di riscontro.
- L'informazione privilegiata si identifica in una notizia precisa, non pubblica e idonea a influire sensibilmente sui prezzi; il carattere riservato e la precisione possono essere desunti dal contenuto della notizia e dal contesto fattuale in cui essa circola.
- Nel giudizio di opposizione a una sanzione amministrativa, la parziale riduzione dell'importo non elimina la soccombenza dell'opponente rispetto alla pretesa sanzionatoria complessivamente dedotta, sicché il riparto delle spese va valutato in relazione all'esito di tale pretesa e non alla sola rideterminazione quantitativa.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se la circostanza trascurata, ove esaminata, avrebbe imposto con certezza un esito diverso; non è sufficiente opporre una diversa lettura delle prove già considerate.
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