Cassazione Civile, Ordinanza n. 14806/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2004: l’ufficio aveva rettificato il reddito della società consolidata per una plusvalenza ritenuta non dichiarata derivante dalla vendita di un fabbricato industriale, e conseguentemente aveva emesso, nei confronti della società consolidante, un avviso per il recupero della maggiore imposta dovuta, oltre a un atto di contestazione e irrogazione di sanzione per infedele dichiarazione ai fini IRES. La società aveva impugnato l’atto sanzionatorio e il ricorso era stato accolto in primo grado e poi confermato in appello. In cassazione l’Agenzia deduce un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente rigettato l’appello fondandosi sul rilievo che una perizia prodotta riguardava il costo di ricostruzione ai fini assicurativi e non il valore di mercato dell’immobile. La controricorrente ha però evidenziato che il giudizio attiene a un atto di contestazione sanzionatorio collegato a un precedente avviso di accertamento già definito con ordinanza favorevole alla società consolidata, invocando l’efficacia estensiva del giudicato esterno tra giudizio sulla consolidata e giudizio sulla consolidante, poiché entrambi riguardano la medesima plusvalenza, la stessa annualità e i medesimi presupposti fattuali e tributari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società resistente: il giudizio qui deciso e quello già definito con ordinanza n. 11913/2018 vertevano sul medesimo recupero a tassazione della plusvalenza realizzata dalla società consolidata mediante la vendita dell’immobile, riferita alla stessa annualità e fondata sugli stessi presupposti di fatto. Di conseguenza, l’accertamento già compiuto nel precedente giudizio precludeva il riesame della questione anche nel presente processo, con efficacia estensiva del giudicato nei confronti della consolidante, richiamando i principi di cui agli artt. 117 ss. e 127 TUIR e il meccanismo di cui all’art. 1306, comma 2, c.c. La Corte ha quindi respinto il ricorso e ha condannato l’Agenzia alla rifusione delle spese di lite; ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per la particolare qualità della parte soccombente, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso dedotto dall’Agenzia, ma la Corte non accoglie la censura poiché assorbita dalla preclusione derivante dal giudicato esterno.
Norma richiamata per il deposito della memoria in camera di consiglio.
Richiamati per descrivere il regime di tassazione di gruppo e il rapporto tra consolidata e consolidante.
Richiamato per indicare l’atto di contestazione notificato sia alla consolidata sia alla consolidante nell’ambito del consolidato fiscale.
art. 1306, secondo comma, c.c.
Richiamato per affermare l’opponibilità da parte della consolidante della sentenza favorevole passata in giudicato resa nei confronti della consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale.
art. 1, secondo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma sanzionatoria richiamata per l’irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione ai fini IRES.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno formatosi su un avviso di accertamento relativo a una determinata pretesa impositiva preclude il riesame del medesimo punto decisivo in un successivo giudizio tra le stesse parti o comunque in rapporto giuridico strettamente collegato, quando il tributo, l’annualità e i presupposti di fatto siano identici.
- L’efficacia preclusiva del giudicato richiede il confronto tra il decisum del precedente giudizio e l’oggetto specifico del nuovo processo: la preclusione opera se la questione già decisa costituisce antecedente logico indispensabile della nuova controversia.
- Nel regime del consolidato fiscale, la società consolidante può opporre l’esito favorevole e definitivo ottenuto dalla società consolidata quando la controversia riguarda il medesimo recupero a tassazione fondato sui medesimi fatti e sulla stessa annualità.
- Quando la doglianza di legittimità mira a contestare un punto di merito, essa non può superare la preclusione derivante da un giudicato esterno già formatosi sulla medesima pretesa tributaria.
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