Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07650/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso/invito al pagamento e messa in mora per la TARI 2018 relativa a uno stabilimento balneare. In appello la società aveva ottenuto una decisione favorevole solo in parte: la CTR aveva ritenuto applicabili per il 2018 le tariffe TARI del 2019, aveva riconosciuto uno sgravio della parte variabile sul presupposto che la società gestisse autonomamente i rifiuti speciali assimilati non pericolosi e aveva applicato la riduzione al 20% della tariffa variabile per mancato svolgimento del servizio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultra/extra petita e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe applicato d’ufficio le tariffe 2019 al 2018, questione non devoluta dall’appello della contribuente; 2) violazione dell’art. 1, comma 169, l. 296/2006, sostenendo che l’annullamento delle delibere tariffarie 2018 poteva al più comportare l’applicazione delle tariffe 2017, non quelle 2019; 3) violazione della disciplina regolamentare comunale e dell’art. 184 d.lgs. 152/2006, perché i rifiuti assimilati sarebbero comunque soggetti a privativa comunale entro i limiti quantitativi e la società non avrebbe potuto smaltirli autonomamente; 4) violazione dell’art. 1, comma 656, l. 147/2013, perché la riduzione al 20% presuppone il mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti da parte del Comune, circostanza non provata e non ricavabile dal solo fatto dello smaltimento in proprio.

La decisione

La Corte ha accolto integralmente il ricorso principale del Comune e ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto fondato anzitutto il primo motivo: la CTR aveva deciso su una questione non devoluta dai motivi di appello, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha poi ritenuto corretta, in linea di principio, la tesi del Comune sulla proroga ex lege delle tariffe 2017 a seguito dell’annullamento delle tariffe 2018, escludendo che ciò potesse portare all’anticipazione delle tariffe 2019. Inoltre ha accolto il terzo motivo, precisando che la disciplina regolamentare e legislativa conserva la privativa comunale per i rifiuti assimilati entro i limiti quantitativi, con possibilità per il privato di avvalersi di gestori esterni solo nei casi e nei modi previsti. Infine ha accolto il quarto motivo, rilevando che la riduzione al 20% della TARI presuppone la prova del mancato svolgimento del servizio da parte del Comune, prova non fornita dalla contribuente; lo smaltimento autonomo non è, di per sé, sufficiente a integrare quel presupposto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non può pronunciarsi su questioni non devolute dai motivi di impugnazione; altrimenti viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza, ma la decisione ruota soprattutto sul vizio di ultrapetizione e sul corretto perimetro del devolutum.

  • art. 342 c.p.c.

    I motivi di appello delimitano il thema decidendum; il giudice di secondo grado deve riesaminare solo quanto specificamente censurato.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte esclude l'inammissibilità del ricorso per le dedotte omissioni formali, perché gli elementi lamentati non sono richiesti a pena di inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    L'omesso riferimento al sottofascicolo non comporta la sanzione di inammissibilità invocata dalla controricorrente.

  • art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    In caso di mancata approvazione entro il termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; l'annullamento della tariffa 2018 comporta la proroga delle tariffe 2017, non l'applicazione delle tariffe 2019.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La Corte lo richiama come norma di analoga ratio in materia TARSU, da cui desume la regola dell'ultrattività della tariffa precedente se quella dell'anno di riferimento manca o viene meno.

  • art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili/assimilati compete in linea di principio all'ente, salva la riduzione della quota variabile per chi provveda al riciclo/smaltimento in proprio nei casi previsti.

  • art. 198 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    La privativa comunale riguarda i rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento; non opera per i rifiuti avviati a recupero.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamato in continuità sistematica: i Comuni gestiscono in privativa i rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento.

  • art. 21, comma 7, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

  • art. 1, comma 656, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    "La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti"

    La riduzione opera solo se è provato il mancato svolgimento del servizio o la grave violazione della disciplina, non già per il mero fatto che il contribuente smaltisca autonomamente i propri rifiuti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della soccombente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione: il giudice non può estendere il riesame a questioni non devolute, altrimenti incorre in ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • L'annullamento di una delibera tariffaria TARI non libera il contribuente dall'obbligo di pagamento, ma comporta l'applicazione della tariffa vigente in precedenza, secondo la regola di ultrattività prevista dalla legge.
  • La proroga ex lege delle tariffe pregresse non consente di anticipare automaticamente le tariffe dell'anno successivo non ancora applicabili al periodo d'imposta in contestazione.
  • La disciplina dei rifiuti assimilati non esclude in assoluto la privativa comunale: entro i limiti quantitativi e nelle ipotesi previste dal regolamento, il Comune può mantenere la gestione del servizio e il contribuente non può sottrarsi unilateralmente alla tariffa piena.
  • La riduzione della TARI al 20% presuppone la prova del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell'ente; lo smaltimento autonomo del contribuente non basta, da solo, a dimostrare quel presupposto.
  • L'onere di provare i presupposti della riduzione tariffaria grava sul contribuente che la invoca.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.